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Formazione Sicurezza sul Lavoro: Cosa Cambia dal 24 Maggio 2026 con il Nuovo Accordo Stato-Regioni

  • Immagine del redattore: Giuliano Turrina
    Giuliano Turrina
  • 11 minuti fa
  • Tempo di lettura: 8 min

Il periodo transitorio è finito: ora la formazione si fa solo con le nuove regole


Dal 24 maggio 2026 il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza è pienamente operativo. Si è chiuso il periodo transitorio di dodici mesi che consentiva ancora di erogare i corsi secondo le regole precedenti: da questa data ogni percorso formativo deve essere progettato, erogato e documentato secondo il nuovo impianto.

Per le aziende non si tratta di un semplice aggiornamento formale. Cambiano le durate dei corsi, cambia la periodicità degli aggiornamenti, viene introdotto per la prima volta un obbligo formativo specifico per il datore di lavoro e vengono irrigiditi i requisiti di tracciabilità e di qualificazione dei soggetti formatori.

Questo articolo riepiloga cosa è cambiato, quali sono le scadenze da rispettare e come la formazione si integra con la sorveglianza sanitaria e con il lavoro del medico competente.


Formazione Sicurezza sul Lavoro Cosa Cambia dal 24 Maggio 2026 con il Nuovo Accordo Stato-Regioni - medicina del lavoro verona

L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025: inquadramento

Il provvedimento di riferimento è l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, Repertorio atti n. 59/CSR, adottato in attuazione dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, data della sua entrata in vigore.

L'Accordo ha unificato in un unico testo la disciplina prima frammentata in più accordi succedutisi dal 2011 in avanti, definendo durata, contenuti minimi e modalità di erogazione dei percorsi formativi per tutte le figure del sistema di prevenzione aziendale.

È stato previsto un periodo transitorio di dodici mesi, scaduto il 24 maggio 2026: fino a quella data era ancora possibile completare i percorsi impostati con le regole previgenti. Da allora, la conformità al nuovo Accordo è condizione di validità della formazione.


La novità principale: il corso obbligatorio per il datore di lavoro

La modifica di maggiore impatto riguarda il datore di lavoro, per il quale viene introdotto per la prima volta un percorso formativo obbligatorio e strutturato, distinto da quello previsto per il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP.

Durata: 16 ore, articolate in un modulo giuridico-normativo e in un modulo gestionale-organizzativo, con l'aggiunta di un modulo specifico per il settore delle costruzioni destinato a chi opera in cantieri temporanei o mobili.

Termine per l'adempimento: il corso deve essere completato entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo, quindi entro il 24 maggio 2027.

Aggiornamento: 6 ore ogni 5 anni.

Si tratta di un cambiamento culturale prima ancora che normativo: il legislatore riconosce che la responsabilità non delegabile della valutazione dei rischi e della nomina delle figure della prevenzione richiede una competenza formalmente acquisita e verificabile, non semplicemente presunta.


Preposti: la figura più coinvolta dalle modifiche

Il preposto è la figura che subisce le variazioni più significative, coerentemente con il rafforzamento del suo ruolo di vigilanza introdotto dalla Legge 215/2021.

  • Formazione iniziale: da 8 a 12 ore

  • Aggiornamento: diventa biennale (in precedenza quinquennale), con durata minima di 6 ore

  • Modalità: vietato l'e-learning asincrono; la formazione del preposto deve svolgersi in presenza o, dove ammesso, in videoconferenza sincrona

Il passaggio all'aggiornamento biennale impone alle aziende un monitoraggio costante delle scadenze: un preposto con formazione non aggiornata espone l'organizzazione a contestazioni immediate in caso di ispezione o di infortunio.


Le altre figure: durate aggiornate

Figura

Formazione iniziale

Aggiornamento

Datore di lavoro

16 ore (+ modulo settore costruzioni)

6 ore ogni 5 anni

Dirigente

12 ore (+ modulo settore costruzioni)

6 ore ogni 5 anni

Preposto

12 ore

6 ore ogni 2 anni

Lavoratore

4 ore generale + 4/8/12 ore specifica in base al rischio

6 ore ogni 5 anni

RSPP

Modulo A 28 ore + Modulo B 48 ore + Modulo C 24 ore

40 ore ogni 5 anni

ASPP

Modulo A 28 ore + Modulo B 48 ore

20 ore ogni 5 anni

Coordinatore per la sicurezza (CSP/CSE)

120 ore

40 ore ogni 5 anni

Addetto ambienti confinati

12 ore (di cui 8 di pratica)

4 ore ogni 5 anni

Per i lavoratori la struttura resta sostanzialmente invariata — 4 ore di formazione generale più una formazione specifica proporzionata al livello di rischio del settore ATECO di appartenenza — ma cambia tutto ciò che sta intorno al corso: progettazione, documentazione e conservazione.


Attrezzature di lavoro e spazi confinati

Dal 24 maggio 2026 anche la formazione per l'abilitazione all'uso delle attrezzature di lavoro deve essere interamente conforme al nuovo Accordo. L'elenco delle attrezzature che richiedono abilitazione è stato ampliato e comprende ora anche mezzi prima non espressamente disciplinati, tra cui carroponte, macchine raccoglifrutta e caricatori per la movimentazione dei materiali.

Analogamente, i percorsi per le attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011) devono rispettare i nuovi standard, con una quota di addestramento pratico obbligatoria.


Cosa si può fare in e-learning e cosa no

Il nuovo Accordo definisce con precisione i confini della formazione a distanza asincrona.

Ammesso in e-learning:

  • formazione generale dei lavoratori

  • formazione specifica per le attività a rischio basso

  • aggiornamenti dei lavoratori

  • Modulo A per RSPP e ASPP

Non ammesso in e-learning:

  • formazione dei preposti

  • Modulo C per RSPP

  • formazione per ambienti confinati

  • moduli pratici e addestramento all'uso delle attrezzature

L'addestramento, in particolare, richiede sempre la presenza fisica e il rapporto diretto con

il formatore: nessuna simulazione a distanza può sostituire la prova sul campo.


Tracciabilità, attestati e soggetti formatori: il vero salto di qualità

Accanto alle durate, l'Accordo interviene sulla qualità e verificabilità del percorso formativo. Gli elementi ora richiesti sono:

  • progetto formativo documentato, con obiettivi, contenuti, metodologie e criteri di valutazione

  • registro delle presenze, cartaceo o elettronico

  • frequenza minima del 90% delle ore previste

  • verifica finale dell'apprendimento obbligatoria per tutti i percorsi

  • attestato con contenuti minimi definiti: denominazione del soggetto formatore, dati anagrafici del partecipante, tipologia di corso e riferimento normativo, durata, modalità di erogazione, firma del legale rappresentante, data e luogo

  • conservazione del fascicolo formativo per almeno 10 anni

Cambia inoltre il baricentro della responsabilità: non conta più solo la qualificazione del docente, ma anche quella del soggetto formatore, che deve rientrare tra i soggetti abilitati o essere accreditato dalla Regione. Un corso erogato da un soggetto non legittimato è formazione non valida — con la conseguenza, in caso di infortunio, di una posizione difficilmente difendibile per il datore di lavoro.

Sono infine previsti un numero massimo di 30 partecipanti per le sessioni non in e-learning e un rapporto docente/discenti di 1:6 nelle attività pratiche.


Formazione e sorveglianza sanitaria: il ruolo del medico competente

Formazione e sorveglianza sanitaria sono spesso gestite come due binari separati. Il D.Lgs. 81/2008 le tratta invece come parti dello stesso sistema, e il nuovo Accordo rende questa integrazione ancora più necessaria.

L'articolo 25 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione all'attività di formazione e informazione dei lavoratori, oltre che alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di tutela.

Nella pratica questa collaborazione si traduce in contributi concreti e verificabili:

Contenuti sanitari della formazione specifica. Sui rischi che generano effetti sulla salute — movimentazione manuale dei carichi, movimenti ripetuti, videoterminali, rumore, vibrazioni, agenti chimici e cancerogeni, stress lavoro-correlato, microclima severo — il medico competente è la figura in grado di spiegare ai lavoratori il perché delle misure di prevenzione, non solo il come.

Coerenza tra protocollo sanitario e formazione erogata. Se il protocollo di sorveglianza sanitaria prevede accertamenti per un determinato rischio, la formazione specifica deve coprire lo stesso rischio: una discordanza tra i due documenti è uno degli elementi che gli organi di vigilanza rilevano con maggiore facilità.

Gestione delle idoneità con limitazioni e prescrizioni. Quando il medico competente esprime un'idoneità con limitazioni, il preposto e il dirigente devono conoscerne il contenuto e saperlo tradurre in organizzazione del lavoro. È esattamente su questo terreno che si misura l'efficacia della nuova formazione dei preposti.

Riunione periodica. La riunione ex art. 35 del D.Lgs. 81/2008 è la sede naturale per verificare insieme lo stato della formazione, l'andamento della sorveglianza sanitaria e gli infortuni e le malattie professionali registrati.

Un sistema in cui il medico competente viene coinvolto solo per firmare i giudizi di idoneità perde gran parte del valore preventivo che la norma gli attribuisce.


Sanzioni: cosa si rischia

L'omessa o carente formazione resta una delle violazioni più frequentemente contestate in sede ispettiva. Il Titolo I del D.Lgs. 81/2008 prevede sanzioni penali a carico del datore di lavoro e del dirigente per la violazione degli obblighi formativi di cui all'art. 37, con arresto o ammenda, e sanzioni a carico del preposto per l'omessa vigilanza.

Al di là della sanzione immediata, va considerato l'effetto della formazione non conforme in due scenari:

  • in caso di infortunio, l'assenza di formazione valida rende estremamente difficile dimostrare l'adempimento degli obblighi di prevenzione e incide sulla responsabilità civile e penale

  • in sede di appalti e qualificazione, la regolarità formativa è un requisito verificato dai committenti e concorre al punteggio nei sistemi di qualificazione delle imprese


Domande frequenti (FAQ)

La formazione fatta prima del 24 maggio 2026 è ancora valida? Sì. La formazione correttamente erogata secondo gli accordi previgenti resta valida fino alla naturale scadenza dell'aggiornamento. Il nuovo Accordo si applica ai percorsi erogati dopo la fine del periodo transitorio e agli aggiornamenti successivi.

Il datore di lavoro deve fare il corso di 16 ore anche se ha già frequentato il corso da RSPP? Si tratta di percorsi distinti, con finalità e contenuti diversi. È opportuno verificare caso per caso, con il proprio consulente e con il soggetto formatore, quali crediti formativi siano riconoscibili e quali moduli debbano essere comunque frequentati entro il 24 maggio 2027.

Ogni quanto va aggiornata la formazione del preposto? Ogni due anni, con almeno 6 ore, e non in e-learning asincrono. È la modifica più rilevante rispetto al passato e richiede un presidio attivo delle scadenze.

La formazione dei lavoratori si può fare tutta online? No. La formazione generale, la formazione specifica a rischio basso e gli aggiornamenti possono essere erogati in e-learning; la formazione specifica a rischio medio e alto e ogni forma di addestramento richiedono aula, videoconferenza sincrona dove ammessa, o attività pratica in presenza.

Per quanto tempo vanno conservati gli attestati? Il fascicolo formativo, comprensivo di progetto, registro presenze, verifica e attestati, va conservato per almeno 10 anni.

Il medico competente deve partecipare alla formazione dei lavoratori? Il medico competente collabora all'attività di formazione e informazione ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 81/2008. La sua partecipazione ai moduli riguardanti i rischi per la salute è una prassi che rafforza la qualità del percorso e la coerenza con il protocollo di sorveglianza sanitaria.


Check-list operativa per l'azienda

  1. Mappare la formazione esistente di lavoratori, preposti, dirigenti e datore di lavoro, con date di erogazione e scadenze degli aggiornamenti

  2. Verificare la posizione dei preposti rispetto all'aggiornamento biennale e programmarne il recupero

  3. Pianificare il corso di 16 ore per il datore di lavoro entro il 24 maggio 2027

  4. Controllare che i soggetti formatori utilizzati siano abilitati o accreditati dalla Regione

  5. Verificare che gli attestati contengano tutti gli elementi minimi richiesti

  6. Costituire e conservare il fascicolo formativo per almeno 10 anni

  7. Allineare la formazione specifica ai rischi effettivamente valutati nel DVR e al protocollo di sorveglianza sanitaria

  8. Coinvolgere il medico competente nella progettazione dei moduli relativi ai rischi per la salute

  9. Portare il tema in riunione periodica ex art. 35 D.Lgs. 81/2008 e verbalizzarne l'esito

  10. Aggiornare le abilitazioni all'uso delle attrezzature, comprese quelle di nuova introduzione nell'elenco


Riferimenti normativi

  • Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR — Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025

  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, artt. 25, 35, 36, 37, 71

  • Legge 17 dicembre 2021, n. 215 — rafforzamento del ruolo del preposto

  • DPR 14 settembre 2011, n. 177 — attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati

  • Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali — FAQ e chiarimenti interpretativi del gruppo interistituzionale con INAIL, INL e Regioni


Conclusione

Il nuovo Accordo Stato-Regioni chiude una stagione in cui la formazione poteva essere gestita come un adempimento da assolvere al minor costo possibile. Progettazione documentata, verifica dell'apprendimento, soggetti formatori qualificati e conservazione decennale del fascicolo spostano il baricentro dalla quantità di ore alla dimostrabilità dell'efficacia.


Per le aziende la scadenza più immediata riguarda l'aggiornamento dei preposti e la conformità di tutti i nuovi percorsi; quella più vicina nel calendario è il corso di 16 ore per il datore di lavoro, da completare entro il 24 maggio 2027.

Il modo più efficace per affrontare il passaggio è trattare formazione e sorveglianza sanitaria come un sistema unico: un protocollo sanitario coerente con i rischi valutati, una formazione coerente con il protocollo, e un medico competente coinvolto in entrambi.

Vuoi verificare lo stato della formazione e della sorveglianza sanitaria della tua azienda e allineare protocollo sanitario, DVR e percorsi formativi alle nuove regole? Contatta lo studio di medicina del lavoro: analizziamo insieme la situazione e definiamo un piano di adeguamento su misura per la tua organizzazione, a Verona e provincia.

 
 
 

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