top of page
Stationary photo

Caldo e lavoro 2026: ordinanze regionali, stop nelle ore più calde e cosa deve fare davvero il datore di lavoro

  • Immagine del redattore: Giuliano Turrina
    Giuliano Turrina
  • 4 ago
  • Tempo di lettura: 9 min

Nell'estate 2026 diverse Regioni hanno adottato ordinanze che vietano il lavoro all'aperto nelle ore centrali della giornata — tipicamente dalle 12.30 alle 16.00 — nei giorni in cui la mappa del progetto INAIL-CNR Worklimate segnala un rischio "ALTO". In Veneto l'ordinanza n. 58 del 16 giugno 2026 è in vigore dal 17 giugno al 31 agosto 2026 ed è stata successivamente estesa ad altri settori. Il divieto però non è l'unico obbligo: il caldo è un rischio da valutare nel DVR ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008, con misure organizzative, informazione ai lavoratori e coinvolgimento del medico competente per i soggetti ipersuscettibili.


Caldo e lavoro 2026 ordinanze regionali - medico del lavoro VERONA

Perché il caldo è diventato un tema di sicurezza sul lavoro

Per anni le alte temperature sono state trattate come un disagio stagionale. Oggi non è più così. Il calore ambientale è a tutti gli effetti un fattore di rischio per la salute e la sicurezza, con effetti documentati su due fronti:

  • Effetti diretti sulla salute: crampi, esaurimento da calore, colpo di calore, disidratazione, aggravamento di patologie cardiovascolari, respiratorie e metaboliche preesistenti.

  • Effetti indiretti sulla sicurezza: riduzione della capacità di attenzione, rallentamento dei tempi di reazione, aumento degli errori operativi. In altre parole, il caldo aumenta la probabilità di infortunio anche quando non provoca un malore.

Questo doppio meccanismo spiega perché il legislatore e le Regioni siano intervenuti con strumenti sempre più strutturati, e perché la semplice distribuzione di bottigliette d'acqua non sia più considerata una misura sufficiente.


Il quadro normativo 2026: tre livelli da conoscere

1. Il livello nazionale: il D.Lgs. 81/2008

Non esiste in Italia una norma che indichi una temperatura oltre la quale il lavoro si ferma automaticamente. Il riferimento resta il Testo Unico sulla sicurezza:

  • Art. 28 — obbligo di valutare tutti i rischi, compreso il microclima e le condizioni climatiche severe. Il rischio calore va quindi inserito e aggiornato nel DVR.

  • Art. 15 — principio di eliminazione o riduzione del rischio alla fonte e di adattamento del lavoro all'uomo.

  • Art. 18 e 36-37 — obblighi di informazione e formazione dei lavoratori sui rischi specifici.

  • Allegato IV — requisiti dei luoghi di lavoro, inclusa la temperatura adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro.

Da qui deriva un punto spesso frainteso: anche in assenza di ordinanza regionale, il datore di lavoro ha già l'obbligo di valutare e gestire il rischio calore. L'ordinanza non crea l'obbligo: lo rende più stringente e più facilmente controllabile.

2. Il livello contrattuale e ministeriale: il Protocollo quadro

Il 2 luglio 2025 il Ministero del Lavoro e le principali organizzazioni datoriali e sindacali hanno sottoscritto il Protocollo quadro per l'adozione di misure di contenimento dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro, poi recepito con il Decreto Ministeriale n. 95 del 9 luglio 2025. Il documento segna un passaggio culturale importante: dalla gestione dell'emergenza alla programmazione preventiva.

I punti chiave del Protocollo:

  • aggiornamento della valutazione dei rischi con specifico riferimento a microclima e ondate di calore;

  • piani di informazione e formazione per lavoratori, preposti e datori di lavoro;

  • sorveglianza sanitaria mirata, con attenzione ai lavoratori più fragili;

  • misure organizzative: rimodulazione di orari e turni, pause aggiuntive, rotazione delle mansioni più gravose;

  • possibilità di criteri premiali INAIL per le aziende che adottano accordi attuativi del Protocollo;

  • trasmissione alla sede INPS territorialmente competente degli accordi locali sottoscritti in attuazione del Protocollo che prevedono il ricorso agli ammortizzatori sociali.

3. Il livello regionale: le ordinanze 2026

Nel corso della primavera-estate 2026 numerose Regioni — tra cui Veneto, Lazio, Liguria, Puglia, Toscana, Piemonte ed Emilia-Romagna — hanno emanato ordinanze a tutela dei lavoratori esposti ad alte temperature, in attuazione delle Linee di indirizzo della Conferenza delle Regioni.

Lo schema è quasi sempre lo stesso:

Elemento

Contenuto tipico

Fascia oraria

Divieto di lavoro all'aperto dalle 12.30 alle 16.00

Condizione di attivazione

Livello di rischio "ALTO" sulla mappa Worklimate (INAIL-CNR)

Settori

Agricoltura, florovivaismo, cantieri edili all'aperto, cave

Durata

Dalla data dell'ordinanza fino al 31 agosto (o metà settembre)

Esclusioni

Interventi di pubblica utilità, protezione civile, salvaguardia della pubblica incolumità, con misure compensative

Il caso Veneto: ordinanza n. 58 del 16 giugno 2026

Per le aziende di Verona e provincia — e più in generale del Veneto — il riferimento operativo è l'Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 58 del 16 giugno 2026, in vigore dal 17 giugno al 31 agosto 2026 su tutto il territorio regionale.

Il provvedimento vieta le attività lavorative all'aperto dalle 12.30 alle 16.00 in condizioni di esposizione prolungata al sole, nei settori:

  • agricolo e florovivaistico;

  • cantieri edili all'aperto;

  • cave.

Il divieto non è generalizzato: scatta solo nelle giornate e nelle aree in cui, alle ore 12.00, la mappa Worklimate per "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" segnala un rischio di livello ALTO.

Con un successivo aggiornamento, la Regione ha esteso le tutele anche a:

  • cantieri stradali;

  • logistica di piazzale;

  • consegna di beni in ambito urbano con biciclette e motocicli (rider);

  • luoghi di produzione del vetro artistico.

Attenzione operativa: l'ordinanza si applica quando, nonostante l'adozione delle misure di prevenzione già previste dalla normativa vigente, permangono rischi significativi per la salute. Non è quindi un'alternativa alla valutazione del rischio: ne è la conseguenza estrema.

Come si consulta la mappa Worklimate (in pratica)

Worklimate è il progetto INAIL-CNR che fornisce previsioni giornaliere del rischio da stress termico, differenziate per:

  • condizione di esposizione: al sole o all'ombra;

  • intensità dell'attività fisica: bassa, moderata, intensa.

La procedura operativa consigliata per l'azienda è semplice ma va tracciata:

  1. Ogni mattina, prima dell'avvio delle lavorazioni, un soggetto individuato (preposto, RSPP, capocantiere) consulta la mappa per l'area di riferimento.

  2. Si verifica il livello di rischio previsto per le ore 12.00 nello scenario pertinente (per i cantieri: sole + attività fisica intensa).

  3. Si registra l'esito in un verbale o registro di cantiere, con data, ora, area e livello indicato.

  4. In caso di livello "ALTO", si applica la sospensione o la riorganizzazione delle attività secondo l'ordinanza regionale.

La tracciabilità è decisiva: in caso di controllo o di contenzioso, "avevo guardato la mappa" senza documentazione ha un valore probatorio molto debole.


Le misure concrete che il datore di lavoro deve adottare

Il divieto orario è solo la punta dell'iceberg. Un piano di gestione del rischio calore ben costruito prevede quattro famiglie di misure.

Misure organizzative

  • Anticipare l'inizio del turno alle prime ore del mattino.

  • Programmare le lavorazioni più gravose nelle fasce meno calde.

  • Aumentare frequenza e durata delle pause in luoghi ombreggiati e ventilati.

  • Ruotare i lavoratori sulle mansioni ad alto dispendio energetico.

  • Evitare il lavoro isolato: nessun lavoratore da solo in condizioni di rischio elevato.

Misure tecniche e ambientali

  • Aree di riposo ombreggiate, ventilate o climatizzate.

  • Teli ombreggianti, tende, schermature nei cantieri.

  • Acqua fresca disponibile in prossimità delle postazioni (indicativamente 0,5 litri per ora di lavoro intenso).

  • Attrezzature che riducono lo sforzo fisico e quindi la produzione di calore metabolico.


DPI e abbigliamento

  • Indumenti leggeri, traspiranti, di colore chiaro.

  • Copricapo con protezione della nuca.

  • Creme a protezione solare elevata per i lavoratori esposti.

  • Attenzione ai DPI che ostacolano la termoregolazione (tute impermeabili, protezioni integrali): richiedono pause più frequenti.

Informazione e procedure di emergenza

  • Formazione su riconoscimento precoce dei sintomi: crampi, cefalea, nausea, vertigini, confusione, cute calda e asciutta.

  • Procedura scritta di intervento in caso di malore da calore.

  • Verifica che addetti al primo soccorso e numeri di emergenza siano noti e raggiungibili.

  • Sensibilizzazione sull'idratazione: bere prima di avere sete, evitare alcolici e bevande molto zuccherate.


Il ruolo del medico competente: chi sono i lavoratori "ipersuscettibili"

È qui che la medicina del lavoro entra nel cuore della questione. Il Protocollo quadro e le linee di indirizzo regionali assegnano al medico competente un compito preciso: individuare i lavoratori più vulnerabili al calore e formulare prescrizioni o limitazioni specifiche nel giudizio di idoneità.

Rientrano tipicamente tra i soggetti a maggior rischio:

  • lavoratori over 55;

  • lavoratrici in gravidanza;

  • persone con patologie cardiovascolari o ipertensione;

  • persone con diabete o altre patologie metaboliche;

  • persone con malattie respiratorie croniche;

  • lavoratori con obesità o problemi cronici di idratazione;

  • lavoratori in terapia con farmaci che alterano la termoregolazione (alcuni diuretici, antipertensivi, psicofarmaci, anticolinergici).

Il medico competente può quindi:

  • proporre l'esclusione dalle lavorazioni all'aperto nelle fasce critiche;

  • indicare limitazioni sull'intensità dello sforzo fisico;

  • richiedere pause aggiuntive o postazioni climatizzate;

  • programmare visite mediche mirate all'avvio della stagione estiva;

  • collaborare all'aggiornamento del DVR per la parte microclima.

Un elemento spesso trascurato: il sopralluogo annuale negli ambienti di lavoro previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 81/2008 è l'occasione ideale per verificare, sul campo e nella stagione giusta, l'adeguatezza delle misure anti-calore.


Sospensione del lavoro e ammortizzatori: la CIGO per eventi meteo

Fermare il cantiere ha un costo. Per questo è utile sapere che le imprese edili e affini possono accedere alla Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) per sospensioni dovute a eventi oggettivamente non evitabili, comprese le ondate di calore.

Due sono le causali utilizzabili:

  1. "Eventi meteo" per temperature elevate — quando la sospensione è decisa autonomamente dall'impresa sulla base della valutazione dei rischi e delle temperature rilevate.

  2. "Sospensione o riduzione per ordine di pubblica autorità" — quando esiste un'ordinanza comunale o regionale che impone lo stop.

Sul piano della soglia, l'INPS (messaggio n. 2130 del 3 luglio 2025) ha chiarito un principio importante: il trattamento è normalmente riconosciuto con temperature superiori a 35°C, ma la soglia non è automatica né invalicabile. Rilevano anche temperature inferiori quando umidità, esposizione al sole, sforzo fisico, materiali, macchinari o DPI determinano una temperatura percepita più elevata.

Consiglio pratico: nella domanda va allegata documentazione a supporto — bollettini meteo, rilevazioni, riferimento alla mappa Worklimate, verbali di sospensione. Una domanda motivata solo con "faceva caldo" è esposta al rischio di rigetto.

Cosa rischia l'azienda che non si adegua

Le conseguenze si muovono su tre piani distinti:

  • Piano amministrativo/prescrittivo: in caso di violazione delle ordinanze regionali gli organi di vigilanza possono disporre la sospensione dell'attività e irrogare sanzioni amministrative.

  • Piano penale (D.Lgs. 81/2008): la mancata valutazione del rischio calore nel DVR è una violazione dell'art. 28, sanzionata a carico del datore di lavoro. Le omissioni su informazione e formazione hanno anch'esse rilievo sanzionatorio.

  • Piano civile e assicurativo: in caso di malore o infortunio correlato al calore, l'assenza di misure documentate espone a responsabilità risarcitoria e ad azione di regresso INAIL.

La giurisprudenza più recente ha ribadito un concetto chiave: al datore di lavoro non basta dimostrare di aver "fatto qualcosa", deve dimostrare di aver valutato correttamente il rischio e adottato misure proporzionate e tracciabili.


Checklist operativa: 10 punti per l'estate

  1. Il DVR contiene una sezione aggiornata sul rischio da stress termico?

  2. È stato individuato un responsabile della consultazione quotidiana della mappa Worklimate?

  3. Esiste un registro delle verifiche giornaliere del livello di rischio?

  4. Le fasce orarie di lavoro sono state rimodulate?

  5. Sono disponibili aree ombreggiate e acqua fresca in tutti i punti di lavoro?

  6. I lavoratori hanno ricevuto informazione specifica sui sintomi da calore?

  7. Il medico competente ha identificato i lavoratori ipersuscettibili?

  8. I giudizi di idoneità riportano eventuali limitazioni legate al calore?

  9. Esiste una procedura scritta di emergenza per il colpo di calore?

  10. Le sospensioni sono documentate ai fini di un'eventuale domanda CIGO?


Domande frequenti

A che temperatura si può smettere di lavorare per legge? Non esiste una soglia legale generale. La normativa nazionale impone di valutare e gestire il rischio, non fissa un numero. Le ordinanze regionali 2026 legano invece lo stop al livello di rischio "ALTO" della mappa Worklimate, non a una temperatura specifica. Per la CIGO, l'INPS considera la soglia orientativa dei 35°C, valutando anche la temperatura percepita.

Il divieto vale per tutti i settori? No. Le ordinanze individuano settori specifici — tipicamente agricoltura, florovivaismo, cantieri edili all'aperto e cave — con estensioni regionali ad altri comparti (in Veneto: cantieri stradali, logistica di piazzale, rider, vetro artistico). Per gli altri settori restano validi gli obblighi generali del D.Lgs. 81/2008.

Il lavoratore può rifiutarsi di lavorare per il caldo? Il lavoratore ha l'obbligo di segnalare immediatamente le situazioni di pericolo (art. 20 D.Lgs. 81/2008) e, in caso di pericolo grave e immediato, può allontanarsi dalla postazione senza subire pregiudizio. La valutazione va però fatta caso per caso e non equivale a un diritto generalizzato di autosospensione.

Chi paga le ore non lavorate per lo stop caldo? Dipende dal settore e dal contratto. Nell'edilizia e nei settori affini la strada ordinaria è la CIGO per eventi meteo o per ordine di pubblica autorità. In altri comparti si applicano gli accordi aziendali o territoriali, o la rimodulazione dell'orario.

Il caldo negli ambienti chiusi va valutato? Sì. Magazzini, capannoni, cucine, lavanderie, fonderie e vetrerie possono presentare condizioni microclimatiche severe anche senza esposizione solare. L'Allegato IV del D.Lgs. 81/2008 richiede una temperatura adeguata durante il tempo di lavoro, e il rischio va comunque valutato nel DVR.

Cosa fare se un lavoratore ha un colpo di calore? Interrompere subito l'attività, spostare la persona in luogo fresco e ombreggiato, allentare gli indumenti, raffreddare il corpo (acqua fresca, impacchi), far bere se cosciente e chiamare il 112. Il colpo di calore vero e proprio, con alterazione dello stato di coscienza, è un'emergenza medica.


Conclusione

Nel 2026 la gestione del caldo sul lavoro è passata da buona pratica a obbligo strutturato e verificabile. Le ordinanze regionali hanno reso visibile e sanzionabile ciò che il D.Lgs. 81/2008 già richiedeva: valutare, pianificare, informare, sorvegliare.

Per le aziende il messaggio pratico è duplice. Il primo: aggiornare il DVR con una valutazione seria del rischio termico, prima ancora di preoccuparsi delle fasce orarie. Il secondo: coinvolgere il medico competente non a emergenza avvenuta, ma nella fase di programmazione, perché è lui a poter distinguere il lavoratore che può sostenere il caldo da quello che non può.


Fonti

 
 
 

Commenti


bottom of page