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Amianto sul Lavoro: dal 24 Gennaio 2026 il Limite di Esposizione Scende di 10 Volte. Cosa Cambia per Aziende e Lavoratori

  • Immagine del redattore: Giuliano Turrina
    Giuliano Turrina
  • 30 lug
  • Tempo di lettura: 7 min

La novità

Dal 24 gennaio 2026 il valore limite di esposizione professionale all'amianto in Italia è passato da 0,1 fibre/cm³ a 0,01 fibre/cm³ (da 100 a 10 fibre per litro d'aria), come media ponderata su 8 ore di lavoro.

È una riduzione di dieci volte, la più significativa degli ultimi trent'anni. E non riguarda solo chi fa bonifiche: tocca chiunque possa incontrare amianto durante un'attività lavorativa, dalla manutenzione di un tetto in eternit allo scavo in cave di "pietre verdi".


Amianto sul Lavoro dal 24 Gennaio 2026 il Limite di Esposizione Scende di 10 Volte - medico del lavoro verona

Da dove arriva il nuovo decreto

Il provvedimento è il Decreto Legislativo 31 dicembre 2025, n. 213, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2026 (G.U. n. 6) ed entrato in vigore il 24 gennaio 2026.

Attua la Direttiva (UE) 2023/2668 e riscrive buona parte del Titolo IX, Capo III del D.Lgs. 81/2008, cioè le disposizioni del Testo Unico dedicate alla protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto (articoli da 244 a 262).

La ragione del giro di vite è epidemiologica. L'amianto resta la principale causa di morte professionale in Europa: secondo i dati richiamati dalle istituzioni europee, circa il 78% dei tumori riconosciuti come professionali negli Stati membri è collegato all'esposizione ad amianto, e nel 2019 si stimavano oltre 71.000 decessi nell'UE riconducibili a esposizioni pregresse. In Italia l'amianto è stato messo al bando nel 1992 con la Legge 257, ma milioni di tonnellate di materiali restano installate negli edifici e negli impianti costruiti prima di quella data — ed è proprio lì che si concentra il rischio odierno, che è un rischio da manutenzione, non da produzione.


Chi è coinvolto: il campo di applicazione si allarga

Il decreto chiarisce che le regole sull'amianto si applicano non solo alle attività "classiche" — manutenzione, ristrutturazione, demolizione, rimozione, smaltimento e bonifica — ma anche a lavorazioni meno ovvie in cui esiste comunque un rischio di esposizione:

  • attività estrattive o di scavo in "pietre verdi" (rocce ofiolitiche che possono contenere amianto naturale)

  • lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso di eventi naturali estremi

Quest'ultimo punto è particolarmente rilevante: dopo un crollo, un incendio o un evento meteorologico estremo che danneggi coperture in cemento-amianto, chi interviene può trovarsi esposto a fibre disperse senza alcuna programmazione preventiva.

Viene inoltre aggiornato il richiamo alla classificazione dei silicati fibrosi come sostanze cancerogene di categoria 1A ai sensi del Regolamento CLP (Reg. CE 1272/2008), cioè cancerogeni accertati per l'uomo.


L'obbligo più concreto: la verifica prima di iniziare i lavori

La modifica più immediata sul piano operativo riguarda l'articolo 248 del D.Lgs. 81/2008.

Prima di avviare qualsiasi lavoro, il datore di lavoro deve adottare ogni misura necessaria per verificare la possibile presenza di materiali contenenti amianto. Non è più sufficiente una dichiarazione generica o un'assunzione di assenza.

Per gli edifici realizzati prima della Legge 257/1992 il decreto indica una sequenza precisa di ricerca delle informazioni:

  1. richiesta ai proprietari dell'immobile

  2. richiesta ad altri datori di lavoro che vi hanno operato

  3. consultazione dei registri pertinenti

  4. se non emergono informazioni utili, esame eseguito da un operatore qualificato

Le informazioni raccolte devono poi essere messe a disposizione, su richiesta, di altri datori di lavoro — esclusivamente per consentire loro di adempiere agli obblighi di legge.

In pratica: un'impresa edile che entra in un cantiere di ristrutturazione in un condominio anni '70 non può più limitarsi a "non aver visto amianto". Deve documentare di aver cercato.


Valutazione del rischio: priorità alla rimozione

Per ogni attività che possa comportare rischio di esposizione a polveri di amianto, la valutazione deve stabilire natura e grado dell'esposizione e — questa è la novità — dare priorità alla rimozione dell'amianto rispetto ad altre forme di manutenzione o bonifica.

Il legislatore europeo ha voluto invertire una prassi consolidata: per anni l'incapsulamento e il confinamento sono stati scelti perché più economici. Ora la rimozione diventa l'opzione da considerare per prima, e le alternative vanno motivate.


La notifica all'organo di vigilanza e i 40 anni di conservazione

La notifica va presentata prima dell'inizio dei lavori all'organo di vigilanza territorialmente competente (in Veneto, il SPISAL dell'ULSS di riferimento) e può essere trasmessa anche in via telematica.

Deve contenere, tra le altre informazioni:

  • luogo e tipologia dell'attività

  • processi lavorativi utilizzati

  • tipo e quantità di amianto presente

  • numero ed elenco dei lavoratori interessati, con la data dell'ultima visita medica

  • durata prevista dei lavori

  • misure adottate per limitare l'esposizione, compreso l'elenco dei DPI

Il decreto introduce inoltre l'obbligo di conservare per 40 anni la documentazione prevista dall'art. 250, comma 2, lett. d): elenco dei lavoratori, certificati di formazione e data dell'ultima visita medica periodica.

Quarant'anni non è un numero casuale: è il tempo di latenza tipico del mesotelioma pleurico, che può manifestarsi decenni dopo l'esposizione. Quella documentazione è ciò che permetterà a un lavoratore — o ai suoi eredi — di dimostrare l'esposizione professionale davanti all'INAIL.


Come si misura l'esposizione: cambia anche il metodo

L'articolo 253 stabilisce che l'esposizione deve essere misurata periodicamente e a intervalli regolari durante le lavorazioni, tramite campionamento personale sul lavoratore ed eventualmente campionamento ambientale, con i risultati da riportare nel DVR.

Sui metodi analitici il decreto prevede una transizione in due fasi:

Periodo

Metodo di misurazione

Fino al 20 dicembre 2029

Microscopia ottica in contrasto di fase (PCM/MOCF), metodo OMS 1997 o equivalente, riferita al nuovo limite di 0,01 fibre/cm³

Dal 21 dicembre 2029

Microscopia elettronica (o metodo equivalente), considerando anche le fibre inferiori a 0,2 micrometri, con successivo decreto Salute/Lavoro per definire campionamento e conteggio

Il passaggio alla microscopia elettronica è rilevante dal punto di vista sanitario: le fibre ultrasottili, invisibili al microscopio ottico, sono tra le più pericolose perché penetrano più in profondità nell'albero respiratorio.

Se il limite viene superato, o se durante i lavori si incontrano inaspettatamente materiali contenenti amianto, i lavori devono essere interrotti immediatamente e possono riprendere solo dopo l'adozione di misure adeguate.


Confinamento e ripresa delle attività

Il decreto rafforza anche le prescrizioni tecniche:

  • nei lavori in confinamento, l'area deve essere a tenuta d'aria e ventilata con estrazione meccanica

  • la verifica di "assenza di rischi" prima della ripresa delle attività può essere supportata anche da una misurazione ambientale all'interno del luogo confinato


Formazione: più pratica, meno teoria generica

La formazione dei lavoratori esposti viene rafforzata su due fronti:

  • DPI respiratori: criteri di scelta, limiti d'uso e modalità corrette di utilizzo (un facciale filtrante indossato male vale quanto non indossarlo)

  • formazione adattata alla mansione e ai metodi di lavoro effettivamente impiegati, con un focus specifico, nelle attività di demolizione e rimozione, su tecnologie e macchine capaci di contenere la dispersione di fibre


Sorveglianza sanitaria: cosa deve fare il medico competente

Questo è il capitolo che riguarda più da vicino la medicina del lavoro. Il D.Lgs. 213/2025 conferma e precisa il protocollo sanitario per i lavoratori esposti:

  • visita medica prima dell'adibizione all'attività con rischio amianto

  • visita periodica almeno ogni 3 anni, salvo periodicità diversa stabilita dal medico competente in base al rischio effettivo

  • la visita è finalizzata anche a verificare l'idoneità all'uso dei dispositivi di protezione respiratoria, che richiedono una funzionalità cardiorespiratoria adeguata

  • visita anche alla cessazione del rapporto di lavoro

Il registro degli esposti deve essere trasmesso in copia anche all'INAIL, con l'aggiornamento dei riferimenti agli enti competenti.

Il decreto collega infine il quadro all'Allegato XLIII-ter, che elenca le patologie correlate all'amianto: asbestosi, mesotelioma, diverse forme tumorali e patologie pleuriche non maligne (placche, ispessimenti, versamenti).

Perché la periodicità triennale non basta quasi mai

Tre anni è il minimo di legge, non l'ottimo clinico. Nella pratica, il medico competente valuta caso per caso in funzione di:

  • intensità e durata dell'esposizione, anche pregressa

  • abitudine al fumo (il rischio di tumore polmonare nel fumatore esposto ad amianto è moltiplicativo, non additivo)

  • età anagrafica e anni trascorsi dalla prima esposizione

  • esiti degli accertamenti precedenti (spirometria, imaging toracico)

Anche le esposizioni sporadiche e di debole intensità possono richiedere sorveglianza sanitaria, se la valutazione del rischio lo giustifica.


Cosa fare adesso: checklist operativa per le aziende

  1. Aggiornare il DVR con il nuovo valore limite di 0,01 fibre/cm³ e rivedere le valutazioni di esposizione già effettuate con il vecchio riferimento

  2. Formalizzare la procedura di verifica pre-lavori su edifici e impianti ante-1992

  3. Rivedere i piani di lavoro ex art. 256 alla luce della priorità alla rimozione

  4. Verificare con il laboratorio che i rapporti di prova siano riferiti al nuovo limite

  5. Controllare l'archivio documentale: è predisposto per una conservazione a 40 anni?

  6. Aggiornare i contenuti formativi, in particolare la parte sui DPI respiratori

  7. Confrontarsi con il medico competente per rivedere il protocollo sanitario e il registro degli esposti

  8. Riallineare le procedure di emergenza: cosa si fa se si incontra amianto non previsto?


Domande frequenti (FAQ)

Quando è entrato in vigore il nuovo limite di esposizione all'amianto? Il 24 gennaio 2026, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2026.

Qual è il nuovo valore limite di esposizione all'amianto? 0,01 fibre per centimetro cubo (10 fibre per litro) come media ponderata su 8 ore, in luogo del precedente 0,1 fibre/cm³.

La mia azienda non fa bonifiche: devo comunque preoccuparmi? Sì, se svolgete manutenzione, ristrutturazione o demolizione su edifici e impianti che possono contenere amianto. L'obbligo di verifica preventiva ex art. 248 riguarda il datore di lavoro che avvia i lavori, non solo l'impresa specializzata in bonifiche.

Ogni quanto va fatta la visita medica per i lavoratori esposti ad amianto? Almeno ogni 3 anni, salvo periodicità più stringente stabilita dal medico competente. È prevista una visita prima dell'adibizione alla mansione e una alla cessazione del rapporto di lavoro.

Per quanto tempo vanno conservati i documenti sull'esposizione? 40 anni per l'elenco dei lavoratori, i certificati di formazione e la data dell'ultima visita medica periodica indicati nella notifica.

Cosa succede se si supera il valore limite durante i lavori? I lavori vanno interrotti immediatamente. La ripresa è consentita solo dopo l'adozione di misure adeguate a riportare l'esposizione sotto il limite.

Serve ancora la microscopia elettronica? Non subito. Fino al 20 dicembre 2029 è ammessa la microscopia ottica in contrasto di fase riferita al nuovo limite. Dal 21 dicembre 2029 diventerà obbligatoria la microscopia elettronica o metodo equivalente.

Le esposizioni sporadiche e di debole intensità sono escluse dalla sorveglianza sanitaria? Non automaticamente. La valutazione del rischio può richiedere sorveglianza sanitaria anche in questi casi.


Conclusione

Il D.Lgs. 213/2025 non introduce un adempimento in più: cambia il livello di attenzione richiesto. Un limite dieci volte più basso significa che condizioni di lavoro considerate accettabili fino al 23 gennaio 2026 oggi non lo sono più, e che misurazioni effettuate con il vecchio parametro vanno rilette con occhi diversi.

Per le imprese di costruzioni, manutenzione impianti, demolizioni e gestione rifiuti — settori molto rappresentati nel tessuto produttivo veronese e veneto — il passaggio richiede un aggiornamento coordinato di DVR, procedure, formazione e protocollo sanitario.

Il consiglio pratico è semplice: non affrontare il tema come un adeguamento documentale, ma come una revisione del modo in cui si entra in un cantiere. La domanda giusta da porsi prima di ogni lavoro su un edificio datato non è "c'è amianto?", ma "cosa ho fatto per verificarlo?".


Fonti principali:

  • D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213 – G.U. 9 gennaio 2026, n. 6 (in vigore dal 24 gennaio 2026)

  • Direttiva (UE) 2023/2668 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con l'esposizione all'amianto durante il lavoro

  • D.Lgs. 81/2008, Titolo IX, Capo III, artt. 244-262 – Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro, testo coordinato gennaio 2026

  • Legge 27 marzo 1992, n. 257 – Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto

  • Regolamento CE 1272/2008 (CLP) – classificazione dei silicati fibrosi

 
 
 

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