Infortunio in itinere a Verona: quando l'INAIL riconosce l'incidente nel tragitto casa-lavoro
Con la ripresa piena dell'attività dopo l'estate e la riapertura delle scuole, le strade della provincia di Verona tornano ad essere quello che sono undici mesi l'anno: il luogo in cui si concentra una quota rilevante degli infortuni che riguardano i lavoratori. Non accadono in reparto, non accadono in cantiere, accadono sulla tangenziale, all'incrocio sotto casa, nel parcheggio dell'azienda. La legge italiana li chiama infortuni in itinere e li tutela, ma non li tutela tutti e non li tutela sempre.
Secondo il quadro provvisorio del 2025 diffuso dall'INAIL, le denunce di infortunio in itinere presentate in Italia sono state 99.939, in aumento del 3,2% rispetto all'anno precedente, e i casi mortali nel tragitto 293, in crescita del 4,6%, a fronte di 792 decessi avvenuti in occasione di lavoro, questi ultimi in leggera diminuzione. Il confronto va letto con prudenza, perché anche fra i decessi in occasione di lavoro una quota importante riguarda incidenti stradali di autisti e lavoratori in trasferta. Resta però il dato di fondo: la mortalità nel tragitto casa-lavoro cresce, ed è l'unica voce in controtendenza.
Questa guida spiega quando l'assicurazione INAIL copre l'incidente avvenuto nel tragitto, quali comportamenti fanno perdere la copertura, che cosa devono fare lavoratore e datore di lavoro nelle ore successive e che ruolo può avere il medico competente nella prevenzione del rischio stradale.

Che cos'è l'infortunio in itinere secondo la legge
L'infortunio in itinere è entrato stabilmente nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, il cui articolo 12 ha aggiunto il comma 3 all'articolo 2 del Testo Unico sull'assicurazione obbligatoria, il DPR 30 giugno 1965, n. 1124, e una disposizione parallela all'articolo 210 per il settore agricolo. Prima di allora la tutela esisteva già, ma era frutto di una lunga elaborazione della giurisprudenza e non di una norma scritta.
Il testo vigente stabilisce che, salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o comunque non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.
I tre percorsi tutelati
Il primo è il classico percorso casa-lavoro, di andata e di ritorno. Il secondo è il percorso che collega due luoghi di lavoro quando il lavoratore ha più rapporti di lavoro, situazione tutt'altro che rara in una provincia con molto part time e molto lavoro stagionale. Il terzo è il percorso verso il luogo abituale dei pasti, e vale solo se l'azienda non ha un servizio di mensa. Se la mensa aziendale c'è e il lavoratore sceglie comunque di uscire, la tutela di regola non opera, salvo situazioni particolari come la necessità documentata di un regime alimentare che la mensa non è in grado di garantire.
Non basta essere sulla strada giusta
La copertura non discende automaticamente dal fatto che l'incidente sia avvenuto mentre si andava al lavoro. L'INAIL e, in caso di contenzioso, il giudice verificano tre elementi che devono coesistere. Il primo è la finalità lavorativa: lo spostamento deve essere funzionale alla prestazione, non a un interesse personale che si sovrappone al tragitto. Il secondo è la normalità del percorso, che non significa il percorso più breve in senso chilometrico ma quello che il lavoratore segue abitualmente e che risulta ragionevole rispetto alla viabilità, al traffico e agli orari. Il terzo è la compatibilità cronologica: l'orario dell'evento deve essere coerente con l'inizio o la fine del turno, tenuto conto di un margine fisiologico di anticipo o di ritardo.
Un incidente avvenuto alle 6 del mattino in direzione dell'azienda, per un lavoratore che entra alle 6.30, non pone problemi. Lo stesso incidente avvenuto alle 3 di notte, sullo stesso percorso, per lo stesso lavoratore, richiede una spiegazione.
Il mezzo di trasporto: quando l'auto privata è coperta
Questo è il punto su cui si concentra la maggior parte delle contestazioni, e va spiegato con precisione perché circola molta confusione.
Il criterio del mezzo necessitato
Il requisito non è una costruzione dei giudici ma una previsione di legge: lo stesso comma 3 dell'articolo 2 stabilisce che l'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato.
La Cassazione ne ha precisato la portata. Il mezzo pubblico è lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada. Con la sentenza del 25 settembre 2018, n. 22670, la Corte ha riassunto i criteri: il tragitto deve essere quello ordinario, non deve essere motivato da ragioni personali, deve essere compatibile con gli orari di lavoro, e la necessità del mezzo proprio va provata con allegazioni specifiche, non con affermazioni generiche sulla carenza di collegamenti.
Nella pratica la necessità viene riconosciuta quando il trasporto pubblico non esiste sulla tratta, quando gli orari non sono compatibili con i turni, quando i tempi di percorrenza sarebbero sproporzionati, quando il lavoratore deve trasportare attrezzatura, quando il luogo di lavoro cambia di frequente. Molte aziende della provincia di Verona si trovano in aree produttive servite male o per nulla dal trasporto pubblico locale, e in quelle condizioni l'auto privata è quasi sempre necessitata, ma la valutazione resta caso per caso.
La bicicletta è sempre considerata necessitata
Qui c'è una novità normativa che molti ignorano ancora. La legge 28 dicembre 2015, n. 221, il cosiddetto collegato ambientale, è intervenuta con l'articolo 5, comma 4, sull'articolo 2 del DPR 1124/1965 stabilendo che l'uso del velocipede, come definito ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato. Il comma successivo ha esteso la previsione al settore agricolo e l'INAIL l'ha recepita con la circolare n. 14 del 25 marzo 2016.
La conseguenza pratica è netta. Chi va al lavoro in bicicletta non deve dimostrare che il mezzo pubblico non c'era o non andava bene: l'infortunio occorso durante il tragitto in bici è coperto, fermi restando tutti gli altri requisiti. In una città come Verona, dove l'uso quotidiano della bicicletta è in crescita costante, è una informazione che vale la pena diffondere in azienda.
Monopattini e micromobilità elettrica
Il monopattino elettrico non gode della stessa presunzione riservata alla bicicletta, perché la norma del 2015 parla espressamente di velocipede ai sensi dell'articolo 50 del Codice della Strada, mentre il monopattino ha una disciplina propria. Per questi dispositivi la valutazione torna quindi a essere quella ordinaria sulla necessità del mezzo.
Sul piano delle regole di circolazione, la legge 25 novembre 2024, n. 177, in vigore dal 14 dicembre 2024, ha introdotto per i monopattini l'obbligo di casco per tutti i conducenti, l'età minima di quattordici anni, il divieto di circolazione sui marciapiedi e contromano, la limitazione alle strade urbane con limite non superiore a 50 chilometri orari e l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile, mentre l'obbligo del contrassegno identificativo attende ancora il decreto attuativo del Ministero delle Infrastrutture. Un chiarimento utile: la violazione di una regola di circolazione non è, di per sé, causa di esclusione della tutela INAIL, perché le esclusioni sono quelle testuali di cui si dirà più avanti. Può però rilevare, nei casi estremi, sotto il diverso profilo del rischio elettivo.
Interruzioni e deviazioni: che cosa fa perdere la copertura
La norma esclude la tutela in caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o comunque non necessitate. Sono considerate necessitate le interruzioni e le deviazioni dovute a causa di forza maggiore, a esigenze essenziali e improrogabili, all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti.
Conviene distinguere due situazioni che spesso vengono confuse. La sosta lungo il percorso, senza uscire dall'itinerario abituale, incide sul solo profilo temporale. La deviazione comporta invece un allontanamento fisico dal tragitto, e viene valutata con maggiore severità.
Accompagnare i figli a scuola
È il caso più frequente e anche quello che genera più domande, soprattutto a settembre. L'INAIL, con la circolare n. 62 del 18 dicembre 2014, ha superato l'orientamento restrittivo precedente e ha ammesso la tutela per le deviazioni finalizzate ad accompagnare i figli a scuola, sul presupposto che si tratti di un comportamento che risponde a obblighi familiari costituzionalmente tutelati e agli standard di comportamento diffusi nella società civile.
La circolare non introduce però un automatismo. Vanno valutati insieme l'età del figlio, l'entità della deviazione rispetto al percorso ordinario, la durata della sosta in rapporto al viaggio complessivo, l'assenza di soluzioni alternative praticabili e la necessità dell'uso del mezzo privato. Una deviazione di poche centinaia di metri per lasciare un bambino della scuola primaria all'ingresso rientra senza difficoltà, una deviazione di venti chilometri con mezz'ora di sosta richiede una giustificazione ben più solida.
La sosta al bar, la spesa, la palestra
Le interruzioni brevissime, che non modificano le condizioni di esposizione al rischio, di regola non spezzano il nesso con il lavoro. Le deviazioni motivate da interessi personali, invece, lo spezzano: la spesa al supermercato, la palestra, la visita a un familiare, la commissione rinviabile. In questi casi la copertura si interrompe e riprende, se ricorrono le condizioni, quando il lavoratore rientra sul percorso normale. Attenzione a un caso che sembra innocuo e non lo è: la deviazione per fare rifornimento di carburante è stata in più occasioni ricondotta a una scelta evitabile, perché la necessità poteva essere prevista prima di partire, e la giurisprudenza sul punto non è univoca.
Il criterio guida resta quello del collegamento finalistico e necessitato: la deviazione deve avere un legame con esigenze che il lavoratore non poteva ragionevolmente soddisfare in un altro momento.
Le esclusioni espresse: alcol, sostanze, patente
La stessa norma prevede tre esclusioni testuali che non ammettono valutazioni di contesto.
L'assicurazione non opera quando l'infortunio è direttamente cagionato dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci, né quando è cagionato dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Non opera inoltre quando il conducente è sprovvisto della prescritta abilitazione di guida, e la Cassazione, con la sentenza dell'8 aprile 2021, n. 9375, ha chiarito che deve trattarsi dell'abilitazione appropriata al veicolo condotto: nel caso deciso la tutela è stata negata a un lavoratore che, titolare di patenti B e C, conduceva un motociclo per il quale occorreva un'abilitazione diversa.
La revoca della patente rientra pacificamente in questa ipotesi. Più delicata è la posizione di chi guida con una patente semplicemente scaduta di validità: si tratta di una situazione giuridicamente distinta dalla guida senza patente, e l'esclusione assicurativa, essendo di stretta interpretazione, non può darsi per automatica. Resta il fatto che guidare con un documento non in regola espone comunque a contestazioni.
Il rischio elettivo, il limite che la giurisprudenza aggiunge
Oltre alle esclusioni scritte, e oltre ai requisiti del percorso normale e della compatibilità oraria, la giurisprudenza applica la nozione di rischio elettivo. Si tratta del rischio generato da una scelta arbitraria del lavoratore, che crea e affronta volontariamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella connessa all'attività lavorativa.
Non basta una imprudenza. La distrazione, l'errore di valutazione, la violazione di una regola di circolazione non escludono di per sé la copertura, perché rientrano nel rischio generico che ogni utente della strada affronta. Serve un comportamento abnorme, volontario ed estraneo alla logica dello spostamento. La Corte di Cassazione, con la sentenza dell'8 agosto 2025, n. 22923, ha escluso dalla tutela INAIL l'infortunio di un lavoratore per condotta abnorme, ravvisando il rischio elettivo in una guida pericolosa tenuta in occasione di un viaggio di lavoro.
Smart working, lavoro agile e nuovi confini del tragitto
La legge 22 maggio 2017, n. 81, che agli articoli da 18 a 23 disciplina il lavoro agile, prevede all'articolo 23, comma 3, la tutela contro gli infortuni in itinere per il lavoratore che si sposta verso il luogo prescelto per svolgere la prestazione all'esterno dei locali aziendali, a condizione che la scelta del luogo sia dettata da esigenze connesse alla prestazione o dalla necessità di conciliare vita e lavoro e risponda a criteri di ragionevolezza. Le istruzioni operative sono nella circolare INAIL n. 48 del 2 novembre 2017.
La formulazione è volutamente elastica. Il punto pratico è che l'accordo individuale di lavoro agile dovrebbe indicare con chiarezza le fasce di lavoro e i luoghi ammessi o i criteri per individuarli, perché in caso di infortunio quella documentazione diventa il primo elemento di valutazione.
Che cosa fare subito dopo l'incidente
La gestione delle prime ore conta, e gli errori più frequenti nascono da una scarsa conoscenza dei termini.
Il lavoratore deve dare immediata notizia dell'infortunio al datore di lavoro e farsi rilasciare il certificato medico, che il medico o la struttura sanitaria trasmettono telematicamente all'INAIL. Anche in pronto soccorso conviene dichiarare fin da subito che l'evento è avvenuto nel tragitto casa-lavoro, perché il certificato deve riportarlo.
Sul datore di lavoro gravano due obblighi distinti, che vengono spesso confusi.
Il primo è la denuncia di infortunio all'INAIL, prevista dall'articolo 53 del DPR 1124/1965 per gli infortuni non guaribili entro tre giorni, da presentare entro due giorni da quello in cui il datore ha ricevuto i riferimenti del certificato medico. Per gli infortuni mortali o con pericolo di morte il termine scende a ventiquattro ore dall'evento. Se un infortunio inizialmente prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunga, il termine decorre dalla ricezione del certificato di continuazione. L'omessa o tardata denuncia è punita con una sanzione amministrativa da 1.290 a 7.745 euro, come chiarito dall'INAIL con la circolare n. 24 del 9 settembre 2021.
Il secondo è la comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi, prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera r, e comma 1-bis, del D.Lgs. 81/2008, dovuta entro quarantotto ore per gli infortuni che comportano almeno un giorno di assenza escluso quello dell'evento, con istruzioni nella circolare INAIL n. 42 del 12 ottobre 2017. È un adempimento autonomo, con una propria sanzione, e riguarda anche gli eventi che non fanno scattare la denuncia.
Nel caso di infortunio in itinere il datore di lavoro spesso non è testimone di nulla e riceve la notizia a distanza di ore. Proprio per questo conviene che la procedura interna sia scritta e nota anche a chi tiene i contatti amministrativi.
Che cosa riconosce l'INAIL
Se l'evento viene ammesso a tutela, le prestazioni sono le stesse previste per l'infortunio avvenuto in azienda.
L'indennità per inabilità temporanea assoluta decorre dal quarto giorno successivo a quello dell'infortunio ed è pari al 60% della retribuzione media giornaliera fino al novantesimo giorno, al 75% dal novantunesimo in poi. La giornata dell'infortunio è interamente a carico del datore di lavoro, mentre i tre giorni successivi sono a suo carico nella misura del 60% della retribuzione, salvo trattamenti più favorevoli previsti dalla contrattazione collettiva.
Per i postumi permanenti si applica il sistema del danno biologico introdotto dall'articolo 13 del D.Lgs. 38/2000: nessun indennizzo sotto il 6%, indennizzo in capitale dal 6% al 15%, rendita dal 16% in su, con una quota ulteriore per le conseguenze patrimoniali. Sono previste inoltre le prestazioni sanitarie, la rendita ai superstiti e l'assegno funerario nei casi mortali.
Quando l'incidente è stato causato da un terzo, come accade quasi sempre nei sinistri stradali, l'INAIL eroga le proprie prestazioni e poi agisce in surroga verso il responsabile e la sua assicurazione, mentre il lavoratore conserva il diritto al risarcimento del danno differenziale.
Il ruolo dell'azienda e del medico competente
Una domanda ricorrente è se l'azienda debba occuparsi di un rischio che si materializza fuori dai suoi cancelli. Allo stato non esiste una norma che imponga di valutare il tragitto casa-lavoro nel documento di valutazione dei rischi, perché quel tragitto non rientra nell'organizzazione aziendale, anche se nel 2026 la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha proposto di inserire il rischio stradale nel DVR. Il discorso è invece pacifico per il rischio stradale professionale, cioè per chi guida come parte della mansione: autisti, tecnici manutentori, agenti di commercio, addetti alle consegne. In quel caso la valutazione è dovuta ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 e la sorveglianza sanitaria deve tenerne conto.
Resta un ampio spazio di prevenzione volontaria che le aziende più attente stanno occupando. Il medico competente può intercettare durante la visita periodica condizioni che aumentano il rischio alla guida e che spesso restano fuori dal radar: sonnolenza diurna eccessiva, disturbi respiratori del sonno, effetti sedativi di terapie in corso, disturbi visivi non corretti, consumo problematico di alcol. Fuori dai protocolli specifici questi accertamenti rientrano nella valutazione del medico competente e non in un obbligo di legge, ma incidono sul tragitto casa-lavoro esattamente come incidono sulla mansione.
Sul piano organizzativo le misure sono note e poco costose: informazione periodica sul rischio stradale, attenzione agli orari di uscita dopo i turni lunghi o notturni, piani di mobilità aziendale, incentivi all'uso della bicicletta dove la distanza lo consente, accordi per il trasporto collettivo nelle aree industriali mal servite.
Domande frequenti (FAQ)
L'infortunio in itinere è considerato infortunio sul lavoro a tutti gli effetti?
Sì. Se ricorrono i requisiti previsti dall'articolo 2, comma 3, del DPR 1124/1965, l'evento è tutelato dall'assicurazione obbligatoria e dà diritto alle stesse prestazioni economiche e sanitarie di un infortunio avvenuto in azienda.
Se vado al lavoro in bicicletta e cado, l'INAIL mi copre?
Sì. Dall'articolo 5, comma 4, della legge 221/2015 l'uso del velocipede è considerato sempre necessitato, quindi non occorre dimostrare l'indisponibilità del mezzo pubblico. Restano da verificare gli altri requisiti, cioè normalità del percorso, compatibilità oraria e assenza di deviazioni non necessitate.
Posso accompagnare i figli a scuola prima di andare al lavoro?
Sì, ed è la situazione presa in esame dalla circolare INAIL 62/2014. La deviazione è tutelata se risulta proporzionata al percorso complessivo e non esistono alternative praticabili. Non è un automatismo: pesano l'età dei figli, la lunghezza della deviazione e la durata della sosta.
Mi fermo al supermercato tornando a casa: sono ancora coperto?
No, durante quella deviazione la copertura non opera, perché si tratta di un'esigenza personale rinviabile. La tutela riprende quando si rientra sul percorso abituale, sempre che non sia trascorso un tempo tale da interrompere il collegamento con il lavoro.
Che cosa succede se guido con la patente revocata o scaduta?
La legge esclude la tutela quando il conducente è sprovvisto della prescritta abilitazione di guida, e la revoca rientra senza dubbio in questa ipotesi. La patente scaduta di validità è una situazione giuridicamente diversa dalla guida senza patente e non comporta un'esclusione automatica, ma è comunque una condizione che espone a contestazioni.
Un incidente avvenuto in smart working, mentre mi sposto verso il luogo scelto per lavorare, è coperto?
L'articolo 23, comma 3, della legge 81/2017 lo prevede, purché la scelta del luogo sia ragionevole e legata a esigenze della prestazione o di conciliazione tra vita e lavoro. È utile che l'accordo individuale indichi i luoghi ammessi o i criteri per individuarli.
Entro quanto tempo il datore di lavoro deve denunciare l'infortunio?
La denuncia all'INAIL va presentata entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico, per gli infortuni non guaribili entro tre giorni, e entro ventiquattro ore per gli eventi mortali o con pericolo di morte. Separatamente, la comunicazione a fini statistici va trasmessa entro quarantotto ore per gli infortuni che comportano almeno un giorno di assenza oltre quello dell'evento.
L'azienda deve inserire il tragitto casa-lavoro nel DVR?
Oggi non esiste una norma che lo imponga, perché il tragitto non rientra nell'organizzazione aziendale, anche se il tema è oggetto di proposte di modifica. L'obbligo di valutazione riguarda invece il rischio stradale professionale, cioè la guida svolta come parte della mansione.
Un tema molto concreto per Verona e provincia
Secondo le elaborazioni sui dati provvisori INAIL riferiti al 2025, la provincia di Verona ha registrato 14.358 denunce di infortunio e 24 casi mortali, su un totale regionale veneto di 71.867 denunce e 111 decessi. Trattandosi di denunce e non di casi accertati, i numeri possono variare leggermente a seconda della fonte e della data di estrazione.
La geografia del lavoro veronese rende il tema del tragitto tutt'altro che marginale. Le aree industriali di Verona sud e del Quadrante Europa, i distretti del mobile e del marmo, le cantine della Valpolicella e del Soave, gli stabilimenti della bassa veronese attirano ogni giorno lavoratori che arrivano da comuni diversi, spesso su percorsi non serviti dal trasporto pubblico e in orari incompatibili con le corse disponibili. È esattamente il contesto in cui il criterio del mezzo necessitato viene applicato più spesso, e in cui una gestione informata dell'infortunio fa la differenza tra una pratica riconosciuta e una contestata.
Per le aziende del territorio la raccomandazione è duplice. Mettere per iscritto la procedura interna di gestione dell'infortunio, distinguendo la denuncia dalla comunicazione a fini statistici, in modo che i termini non vengano mai messi a rischio da un passaggio di informazioni lento. E considerare il rischio stradale come parte del programma di salute aziendale, anche quando la guida non fa parte della mansione, perché è nel tragitto che oggi cresce la mortalità.
Lo studio del Dr. Giuliano Turrina, medico competente a Verona, affianca le imprese della città e della provincia nella sorveglianza sanitaria e nella gestione dei casi di infortunio e malattia professionale, con particolare attenzione alle condizioni cliniche che incidono sull'idoneità alla guida e sulla sicurezza degli spostamenti.





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