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Videoterminalisti e Smart Working a Verona: Visite Mediche, Pause e i Nuovi Obblighi 2026

  • Immagine del redattore: Giuliano Turrina
    Giuliano Turrina
  • 8 ore fa
  • Tempo di lettura: 11 min

Settembre è il mese in cui, negli uffici di Verona, tutto riparte insieme: le postazioni si riempiono di nuovo, le aziende della ZAI e del terziario di Verona sud riprendono i ritmi pieni, e i responsabili del personale si trovano sulla scrivania la lista delle scadenze rimaste indietro. Fra queste ce n'è una che nel 2026 vale la pena mettere in cima: la gestione dei lavoratori al videoterminale, che dal 7 aprile 2026 ha regole nuove e, soprattutto, una sanzione penale nuova per chi lavora da remoto.

Il lavoro al videoterminale è il rischio più diffuso e più sottovalutato che esista. Non fa rumore, non produce infortuni spettacolari, non arriva quasi mai sui giornali. Produce però, anno dopo anno, la quota più consistente di disturbi cronici che i medici competenti si trovano davanti in ambulatorio: dolori cervicali, tendiniti, sindromi da compressione nervosa, affaticamento visivo. I dati INAIL sul 2025 lo dicono con chiarezza: su 98.463 denunce di malattia professionale (+11,3% rispetto al 2024), 64.015 riguardano il sistema osteomuscolare, il 75,4% del totale, e altre 10.311 il sistema nervoso, in crescita dell'11,1%. Sono, in larghissima parte, patologie da sovraccarico biomeccanico e da postura. Cioè esattamente ciò che si accumula stando otto ore davanti a uno schermo.

Questa guida spiega, in modo operativo, chi è davvero un videoterminalista, ogni quanto va fatta la visita, che cosa deve garantire l'azienda sulla postazione e sulle pause, e che cosa è cambiato con la Legge 11 marzo 2026 n. 34 per chi lavora in modalità agile.


Videoterminalisti e Smart Working a Verona Visite Mediche, Pause e i Nuovi Obblighi 2026 - medicina del lavoro verona

Chi è il videoterminalista secondo la legge

La definizione non dipende dal contratto, dal ruolo o dal titolo di studio. Dipende solo dalle ore.

L'articolo 173 del D.Lgs. 81/2008 definisce videoterminalista il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste dalla legge.

Tre precisazioni che nella pratica fanno la differenza:

Le venti ore vanno calcolate al netto delle pause. Le pause obbligatorie non si contano nel monte ore. Chi lavora 21 ore lorde alla settimana al videoterminale, tolte le pause, può risultare sotto soglia.

Il calcolo è sulla media. Non si guarda alla singola settimana anomala, ma all'abitudine lavorativa: la valutazione va fatta sulla mansione, non sull'agenda di un mercoledì particolarmente pieno.

Non conta dove ci si trova. Il videoterminale in ufficio, quello in una sede distaccata e quello sul tavolo di casa in smart working sono, ai fini della soglia delle venti ore, la stessa cosa. È un punto che molte aziende hanno scoperto tardi.

Sotto le venti ore settimanali non scatta l'obbligo di sorveglianza sanitaria specifica per il rischio videoterminale. Attenzione però: questo non significa che il lavoratore sia fuori da qualsiasi obbligo, perché possono esistere altri rischi (movimentazione, stress lavoro-correlato, rischi legati alla mansione) che rendono comunque necessaria la sorveglianza sanitaria.


Ogni quanto si fa la visita per i videoterminalisti

È la domanda più cercata su Google in materia, e la risposta è nell'articolo 176 del D.Lgs. 81/2008.

Ogni cinque anni per i lavoratori classificati idonei senza prescrizioni e di età inferiore ai 50 anni.

Ogni due anni per i lavoratori che hanno compiuto 50 anni, e per quelli che hanno ricevuto un giudizio di idoneità con prescrizioni o limitazioni, a prescindere dall'età.

A queste si aggiungono due occasioni ulteriori:

La visita preventiva, prima dell'adibizione alla mansione, per accertare l'assenza di controindicazioni al lavoro al videoterminale. Va fatta prima che il lavoratore inizi a lavorare allo schermo, non dopo.

La visita su richiesta del lavoratore, prevista dall'articolo 41 comma 2 lettera c). Il lavoratore che accusa disturbi riferibili all'uso del videoterminale può chiederla, e il medico competente la effettua se la ritiene correlata ai rischi professionali. È uno strumento sottoutilizzato che, in ottica di prevenzione, vale molto: intercetta i problemi quando sono ancora reversibili.


Che cosa comprende la visita del videoterminalista

La visita non è un adempimento formale da chiudere in cinque minuti. Il protocollo sanitario, definito dal medico competente sulla base del documento di valutazione dei rischi, comprende di norma:

L'esame visivo. Valutazione dell'acuità visiva per lontano e per vicino, della capacità di accomodazione, della visione binoculare e del senso cromatico. Si esegue con strumenti dedicati (visiotest) e, quando serve, con test specifici per la percezione dei colori. Se emergono anomalie, il medico competente indirizza il lavoratore allo specialista oculista.

La valutazione posturale e muscoloscheletrica. Esame del rachide cervicale e lombare, delle spalle, dei gomiti, dei polsi e delle mani. È la parte della visita che intercetta le tendiniti, le cervicalgie croniche e le sindromi canalicolari come il tunnel carpale nelle fasi iniziali.

La raccolta anamnestica sui disturbi. Secchezza oculare, bruciore, visione offuscata, cefalea di fine giornata, formicolii alle mani, dolore fra le scapole: sono i segnali che orientano il giudizio e le eventuali prescrizioni.

La valutazione dello stress lavoro-correlato, quando pertinente rispetto all'organizzazione del lavoro.

Il risultato è un giudizio di idoneità alla mansione specifica, che può essere accompagnato da prescrizioni concrete: uso di lenti correttive dedicate alla distanza dello schermo, adozione di uno specifico supporto ergonomico, limitazione delle ore continuative al videoterminale, obbligo di rispetto rigoroso delle pause.


Le pause: 15 minuti ogni 120, e non sono un favore

L'articolo 175 del D.Lgs. 81/2008 riconosce al lavoratore che utilizza il videoterminale per almeno venti ore settimanali il diritto a una interruzione di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa.

Tre regole che vengono violate con grande regolarità:

La pausa è parte integrante dell'orario di lavoro. Non si recupera, non si sconta, non si accumula a fine giornata per uscire prima.

Non è cumulabile. Quattro pause da quindici minuti non diventano un'ora sola alla fine del turno. Il senso della norma è fisiologico: interrompere l'applicazione visiva e la postura fissa prima che l'affaticamento si consolidi.

Deve prevedere un'attività diversa. Restare seduti a guardare lo smartphone non è una pausa dal videoterminale. La pausa serve a cambiare distanza focale e a cambiare postura.

Le modalità concrete possono essere definite dalla contrattazione collettiva; in assenza, vale la regola dei quindici minuti ogni due ore.


La postazione: che cosa deve garantire l'azienda

L'Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/2008 fissa i requisiti minimi della postazione. Vale la pena scorrerli, perché è il punto su cui gli organi di vigilanza fanno le contestazioni più immediate durante un sopralluogo.

Schermo. Caratteri ben definiti, immagine stabile e priva di sfarfallio, luminosità e contrasto regolabili facilmente dall'utilizzatore, schermo orientabile e inclinabile liberamente, assenza di riflessi e riverberi.

Tastiera e dispositivi di puntamento. Tastiera separata dallo schermo e inclinabile, spazio sufficiente davanti alla tastiera per appoggiare avambracci e mani, superficie opaca, simboli leggibili. Il mouse deve poter essere usato con l'avambraccio appoggiato.

Piano di lavoro. Superficie poco riflettente, dimensioni sufficienti per una disposizione flessibile di schermo, documenti e materiale accessorio, spazio adeguato per una posizione comoda. Il portadocumenti, quando serve, deve essere stabile e regolabile.

Sedile. Stabile, con altezza regolabile, schienale regolabile in altezza e inclinazione, che assicuri un buon appoggio lombare. Poggiapiedi disponibile a chi lo richiede.

Illuminazione e riflessi. Illuminazione generale e specifica adeguata, con contrasto appropriato fra schermo e ambiente. Le postazioni vanno collocate in modo da evitare riflessi da finestre e fonti luminose: la regola pratica è che lo schermo non stia mai né di fronte né di spalle alla finestra, ma di fianco, con schermature regolabili.

Rumore, microclima, radiazioni. Il rumore delle attrezzature non deve disturbare l'attenzione e la comunicazione verbale; le condizioni microclimatiche non devono causare disagio; l'irraggiamento va mantenuto a livelli trascurabili.

Interfaccia elaboratore-uomo. Il software deve essere adeguato alla mansione, di facile uso, e non deve prevedere dispositivi di controllo quantitativo o qualitativo all'insaputa dei lavoratori.


La novità del 2026: la Legge 34/2026 e il lavoro agile

Qui sta il cambiamento più rilevante degli ultimi anni per chi ha personale in smart working.

La Legge 11 marzo 2026 n. 34, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026 ed efficace dal 7 aprile 2026, ha inserito il comma 7-bis nell'articolo 3 del D.Lgs. 81/2008. Per la prima volta il lavoro agile entra in modo esplicito dentro il Testo Unico sulla salute e sicurezza, e non resta confinato nella Legge 81/2017.

Che cosa impone la norma

Il datore di lavoro deve consegnare, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta che individui i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione. L'informativa va consegnata:

•       al lavoratore in modalità agile;

•       al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Il contenuto deve riguardare, in particolare, i rischi legati all'uso del videoterminale fuori dai locali aziendali: la sistemazione ergonomica della postazione domestica, la postura, l'illuminazione, le pause, le modalità di disconnessione tecnologica, e l'obbligo di cooperazione del lavoratore all'attuazione delle misure di prevenzione.

La sanzione, che è penale

È questo il punto che ha cambiato la percezione del rischio nelle direzioni del personale. L'omessa o incompleta consegna dell'informativa, e anche il semplice mancato aggiornamento annuale, sono ora sanzionati in via penale come contravvenzione: arresto da due a quattro mesi oppure ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro (importi soggetti a rivalutazione periodica). Rispondono il datore di lavoro e il dirigente.

Prima del 7 aprile 2026 l'informativa annuale era già prevista dall'articolo 22 della Legge 81/2017, ma senza una sanzione penale diretta e senza un aggancio esplicito al sistema di vigilanza del D.Lgs. 81/2008. Adesso l'inadempimento è un reato contravvenzionale accertabile in un normale accesso ispettivo.

Attenzione: l'informativa non sostituisce la sorveglianza sanitaria

È l'equivoco più pericoloso che circola in questi mesi. L'informativa annuale è un obbligo che si aggiunge, non che sostituisce.

Se il lavoratore in smart working supera le venti ore settimanali al videoterminale, la sorveglianza sanitaria resta pienamente obbligatoria, con la periodicità quinquennale o biennale vista sopra. Il fatto che lavori da casa non lo esclude dal Titolo VII del D.Lgs. 81/2008. Anzi: la valutazione dei rischi deve tenere conto anche della postazione domestica, tipicamente meno controllata e meno ergonomica di quella aziendale, e il DVR va integrato con una sezione dedicata al lavoro agile, redatta con il contributo del medico competente.

Le altre novità della Legge 34/2026

La stessa legge ha introdotto altre misure che vale la pena conoscere:

•       la formazione pratica può avvalersi di simulatori e ambienti di realtà virtuale, con obbligo di tracciamento nel registro della formazione;

•       è previsto l'obbligo di formazione in materia di sicurezza durante i periodi di sospensione o riduzione dell'orario con ammortizzatori sociali (CIG);

•       l'INAIL è incaricato di predisporre modelli di organizzazione e gestione semplificati per micro, piccole e medie imprese;

•       sono state riviste le verifiche periodiche di alcune attrezzature, fra cui le piattaforme di lavoro elevabili, con cadenza triennale.


I disturbi da videoterminale: che cosa vede il medico competente

Vale la pena chiamare i problemi con il loro nome, perché è il modo migliore per riconoscerli presto.

Astenopia (o computer vision syndrome). Bruciore, secchezza, sensazione di corpo estraneo, visione offuscata a fine giornata, difficoltà a rimettere a fuoco quando si alza lo sguardo dallo schermo, cefalea frontale. La causa principale è la riduzione della frequenza di ammiccamento davanti allo schermo, che scende drasticamente, unita a distanze di lavoro sbagliate e a illuminazione inadeguata. È reversibile: correggere postazione, pause e, se serve, la correzione ottica risolve nella maggior parte dei casi.

Disturbi muscoloscheletrici del distretto cervico-brachiale. Cervicalgia, dolore fra le scapole, tensione dei trapezi, periartrite di spalla. Nascono dalla postura fissa prolungata, dall'altezza sbagliata dello schermo (il bordo superiore dovrebbe essere all'altezza degli occhi o poco sotto) e dall'assenza di appoggio degli avambracci.

Sindromi canalicolari degli arti superiori. Sindrome del tunnel carpale in primo luogo, con formicolii notturni alle prime tre dita, ma anche tendinopatie del polso. Il fattore di rischio è la combinazione fra ripetitività, posture incongrue del polso e appoggio scorretto su mouse e tastiera.

Affaticamento mentale e stress lavoro-correlato. Connessione continua, sovraccarico informativo, assenza di confine fra orario di lavoro e vita privata: sono fattori che in smart working si amplificano, ed è per questo che il diritto alla disconnessione (articolo 19 della Legge 81/2017) è una misura di prevenzione, non una concessione.


Gli errori più frequenti nelle aziende del veronese

Dall'esperienza sul campo nelle realtà del territorio, alcuni errori si ripetono con impressionante regolarità.

Classificare come videoterminalisti solo gli impiegati amministrativi. Oggi superano abbondantemente le venti ore anche tecnici commerciali, progettisti, addetti alla logistica che gestiscono il magazzino da terminale, personale di back office della ristorazione e dell'hôtellerie. Il conteggio va rifatto sulla realtà del 2026, non su un organigramma del 2015.

Considerare lo smart working una zona franca. Non lo è mai stato del tutto, e dal 7 aprile 2026 non lo è in modo evidente.

Consegnare l'informativa una volta sola all'assunzione. La norma dice "almeno annuale". Un'informativa del 2022 mai aggiornata, oggi, è un inadempimento sanzionato penalmente.

Non coinvolgere l'RLS. La consegna al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è parte dell'obbligo, non un passaggio di cortesia.

Trattare le pause come una questione di buon senso individuale. Se non sono organizzate, semplicemente non vengono fatte. E in caso di contestazione, l'azienda non ha modo di dimostrare di averle garantite.

Fermarsi alla visita e non toccare la postazione. La sorveglianza sanitaria senza interventi ergonomici corrispondenti produce solo carta. Il valore del medico competente sta anche nel sopralluogo: guardare le scrivanie, misurare le altezze, verificare i riflessi.


Checklist operativa per il datore di lavoro

Un percorso ordinato per mettersi in regola prima di fine anno:

1.     Ricontare le ore. Individuare tutti i lavoratori che superano le venti ore settimanali al videoterminale, dedotte le pause, comprese le ore svolte in modalità agile.

2.     Aggiornare il DVR con la sezione dedicata al rischio videoterminale e al lavoro agile, in collaborazione con RSPP e medico competente.

3.     Verificare lo scadenzario sanitario: chi ha superato i 50 anni è passato dalla periodicità quinquennale a quella biennale? Chi ha prescrizioni è stato ricalendarizzato a due anni?

4.     Predisporre e consegnare l'informativa annuale sul lavoro agile a lavoratori e RLS, con data e prova di consegna, e fissare il promemoria per l'aggiornamento dell'anno prossimo.

5.     Fare il sopralluogo delle postazioni con il medico competente, verificando i requisiti dell'Allegato XXXIV.

6.     Organizzare le pause in modo esplicito e documentabile.

7.     Erogare informazione e formazione specifica sul rischio videoterminale, come previsto dall'articolo 177.


Domande frequenti (FAQ)


Ogni quanto deve fare la visita un videoterminalista? Ogni cinque anni se ha meno di 50 anni ed è idoneo senza prescrizioni; ogni due anni se ha compiuto 50 anni o se ha un giudizio di idoneità con prescrizioni o limitazioni. La prima visita, quella preventiva, va fatta prima dell'adibizione alla mansione.


Chi lavora in smart working deve fare la visita per videoterminalisti? Sì, se supera le venti ore settimanali di utilizzo del videoterminale. La modalità agile non esclude dalla sorveglianza sanitaria: la Legge 34/2026 ha aggiunto l'obbligo di informativa annuale, non ha eliminato l'obbligo di visita.


Quante ore bisogna stare al computer per essere videoterminalista? Almeno venti ore settimanali di utilizzo sistematico o abituale, calcolate al netto delle pause previste dalla legge.


La pausa di 15 minuti ogni 2 ore è retribuita? Sì, è parte integrante dell'orario di lavoro. Non è cumulabile a fine turno e va dedicata ad attività diversa dall'uso del videoterminale.


Chi paga gli occhiali per il videoterminale? Bisogna distinguere. Gli occhiali ordinari, quelli che correggono il difetto visivo della persona nella vita di tutti i giorni, restano a carico del lavoratore. I dispositivi speciali di correzione visiva, cioè i mezzi correttivi dedicati specificamente alla distanza di lavoro al videoterminale (le cosiddette lenti office) prescritti dal medico competente quando la correzione abituale non è adeguata, sono a carico del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 176 del D.Lgs. 81/2008. Il principio è stato confermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza C-392/21 del 22 dicembre 2022 e recepito dalla circolare INAIL n. 11 del 24 marzo 2023. Il datore può fornire direttamente il dispositivo o rimborsarne il costo, ma non può sostituirlo con un'erogazione economica generica in busta paga.


Che cosa rischia l'azienda che non consegna l'informativa sul lavoro agile? Dal 7 aprile 2026 si tratta di una contravvenzione punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro. Rispondono il datore di lavoro e il dirigente.

Serve un DVR della casa del lavoratore? No, la norma non impone di redigere un documento di valutazione dei rischi riferito all'abitazione privata. Impone però di valutare i rischi della modalità agile e di informare per iscritto il lavoratore su come organizzare in sicurezza la propria postazione.

Un lavoratore può rifiutare la visita? No. Sottoporsi ai controlli sanitari previsti è un obbligo del lavoratore ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 81/2008, e il rifiuto ingiustificato è sanzionato dall'articolo 59.


Medicina del lavoro a Verona: il ruolo del medico competente

Il rischio videoterminale è quello che più di ogni altro premia un approccio concreto. La differenza fra un adempimento formale e una prevenzione efficace si misura in cose molto pratiche: un sopralluogo fatto davvero, uno schermo alzato di dieci centimetri, una sedia sostituita, una prescrizione di lenti dedicate, una pausa organizzata invece che lasciata alla buona volontà.

Per le aziende del veronese (uffici del terziario, studi professionali, aziende della ZAI e di Verona sud, logistica dell'Interporto, realtà commerciali e di servizi dell'ovest veronese) la scadenza del 7 aprile 2026 ha reso urgente una verifica che era comunque opportuna: sapere con esattezza quanti sono i videoterminalisti in organico, con che periodicità vanno visitati, e se l'informativa sul lavoro agile è stata consegnata e aggiornata.

È un lavoro che si fa una volta e poi si mantiene. Ma va fatto, e va fatto con un medico competente che entri in azienda e guardi le postazioni, non solo le cartelle sanitarie.

 
 
 

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