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Lavoro notturno e lavoro a turni: sorveglianza sanitaria, obblighi del datore di lavoro e giudizio di idoneità

Immagine del redattore: Giuliano Turrina
Giuliano Turrina
6 minuti fa
Tempo di lettura: 14 min

Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026 torna l'ora solare: alle 3:00 le lancette vanno riportate alle 2:00. Per la maggior parte delle persone significa un'ora di sonno in più e sere che diventano buie presto. Per chi lavora di notte o su turni avvicendati significa qualcosa di diverso: un turno che dura sessanta minuti in più, un orario di rientro che cambia, una fase di riadattamento del ritmo sonno veglia che si somma a quella che il turnista affronta già ogni settimana.

È il momento giusto per fare ordine su un tema che in azienda viene spesso trattato in modo sommario. Il lavoro notturno ha una disciplina propria, contenuta nel D.Lgs. 66/2003, che si affianca a quella generale sulla sorveglianza sanitaria del D.Lgs. 81/2008: obblighi specifici, una periodicità degli accertamenti diversa da quella ordinaria, limiti per alcune categorie di lavoratori e un apparato sanzionatorio che, nel caso degli accertamenti sanitari omessi, arriva alla sanzione penale. Questa guida spiega chi è considerato lavoratore notturno, che cosa deve fare il medico competente, che cosa deve fare il datore di lavoro e come si gestisce il caso più delicato, quello del lavoratore che perde l'idoneità al turno di notte.

Lavoro notturno visite mediche e obblighi 2026 - Verona

Chi è "lavoratore notturno" secondo la legge

Non tutti quelli che qualche volta lavorano di sera rientrano nella definizione di legge. La qualifica di lavoratore notturno fa scattare obblighi precisi, quindi va applicata ai casi che la norma individua.

Periodo notturno e lavoratore notturno

Il D.Lgs. 66/2003, all'articolo 1, comma 2, definisce il periodo notturno come un periodo di almeno sette ore consecutive comprendente l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.

Lo stesso articolo, alla lettera e), definisce il lavoratore notturno attraverso criteri alternativi: è sufficiente che se ne verifichi uno. Rientra nella definizione chi svolge normalmente almeno tre ore del proprio orario di lavoro giornaliero nel periodo notturno. Rientra anche chi presta attività nel periodo notturno nella misura stabilita dalla contrattazione collettiva. In mancanza di una disciplina collettiva specifica, è lavoratore notturno chi lavora nel periodo notturno per almeno ottanta giornate lavorative all'anno; il requisito delle tre ore per giornata, riferito a questo criterio residuale, è l'interpretazione fornita dall'Ispettorato nazionale del lavoro con la nota n. 1050 del 26 novembre 2020. Per i rapporti a tempo parziale il limite delle ottanta giornate si riproporziona.

Il riferimento al contratto collettivo è importante nella pratica: prima di decidere chi va inserito nel protocollo sanitario come lavoratore notturno conviene verificare che cosa prevede il CCNL applicato, perché può fissare soglie diverse da quelle residuali di legge.

Il limite di durata della prestazione notturna

L'articolo 13 del D.Lgs. 66/2003 fissa il limite dell'orario di lavoro dei lavoratori notturni in otto ore nelle ventiquattro ore, come media calcolata su un periodo di riferimento che la contrattazione collettiva può individuare. Per le lavorazioni che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, individuate dal comma 3, il limite delle otto ore non è invece mediabile e opera come limite giornaliero. Il superamento è sanzionato con una somma da 51,65 a 154,94 euro per ogni giorno e per ogni lavoratore, quindi in un'organizzazione con molti turnisti l'importo complessivo diventa rilevante.


La sorveglianza sanitaria dei lavoratori notturni

Qui sta la differenza principale rispetto alla sorveglianza sanitaria ordinaria, e qui si concentra la maggior parte degli errori che emergono durante le verifiche ispettive.

Accertamenti preventivi e periodici almeno ogni due anni

L'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. 66/2003 prevede che la valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni avvenga a cura e a spese del datore di lavoro, attraverso il medico competente o le strutture sanitarie pubbliche, con controlli preventivi e controlli periodici almeno ogni due anni, per accertare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno.

Due aspetti meritano attenzione. Il primo è che il controllo è qualificato dalla norma come preventivo, e l'interpretazione consolidata ne fa discendere che debba precedere l'inserimento nel turno di notte: non è corretto adibire un lavoratore alla notte e verificarne l'idoneità in un secondo momento. Il secondo è che la cadenza biennale è una frequenza minima, che il medico competente può rendere più ravvicinata in base alla valutazione dei rischi, all'età e alle condizioni di salute del singolo, ma non può allungare oltre i due anni. L'organo di vigilanza, per parte sua, può disporre contenuti e periodicità diversi con provvedimento motivato.

Quando il lavoratore notturno è anche esposto ad altri rischi che comportano sorveglianza sanitaria, per esempio rumore, movimentazione manuale dei carichi o videoterminali, le due esigenze vanno coordinate in un unico protocollo, adattando contenuti e periodicità al rischio che richiede la cadenza più stretta.


Che cosa controlla il medico competente

Le linee guida di medicina del lavoro dedicate al lavoro a turni e notturno, nell'aggiornamento curato da Giovanni Costa per la SIMLII, indicano i contenuti utili del protocollo. L'anamnesi va orientata sulla familiarità per malattie gastroenteriche, cardiovascolari ed endocrino metaboliche, sugli stili di vita (fumo, alcol, caffeina, abitudini alimentari), sulla qualità e sulla quantità del sonno, sulla funzione digestiva, sulla funzione riproduttiva nelle donne, sulle patologie in atto e sulle terapie assunte, comprese quelle che interferiscono con la vigilanza. Sono suggeriti questionari standardizzati, tra cui lo Standard Shiftwork Index, che misurano in modo riproducibile la tolleranza individuale al turno. Accanto all'esame clinico il protocollo viene integrato con indagini mirate: valutazione cardiovascolare e pressoria, assetto metabolico e glicemico, parametri che aiutano a riconoscere precocemente l'evoluzione verso la sindrome metabolica, più frequente nei turnisti.

La valutazione della sonnolenza merita un posto a sé. Un lavoratore che si addormenta alla guida o davanti a un quadro di comando non è soltanto un problema clinico, è un problema di sicurezza per sé e per i colleghi. Per questo il sospetto di apnee ostruttive del sonno, soprattutto in presenza di obesità, russamento abituale e sonnolenza diurna, va approfondito e non archiviato.


Il giudizio di idoneità e le limitazioni

Al termine della visita il medico competente esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica secondo l'articolo 41 del D.Lgs. 81/2008. Nel caso dei turnisti il giudizio non si riduce alla coppia idoneo o non idoneo: lo strumento più utile è spesso la limitazione.

Le linee guida citate indicano come controindicazioni, assolute o relative secondo la gravità, i disturbi cronici del sonno, le malattie gastrointestinali rilevanti, le malattie cardiovascolari, le patologie neuropsichiatriche gravi, l'epilessia, il diabete insulino dipendente, le patologie gravi di tiroide e surrene, l'insufficienza renale cronica e le neoplasie maligne. Vanno invece valutate con cautela, caso per caso, l'età superiore ai 45 o 50 anni soprattutto in chi non ha esperienza precedente di turni, le patologie respiratorie croniche, il diabete non insulino dipendente, i disturbi visivi importanti, l'assunzione di farmaci che alterano il sonno o la vigilanza, l'abuso di alcol o di sostanze, i carichi familiari gravosi, un pendolarismo lungo e le condizioni di stress.

In molti di questi casi la risposta corretta è una limitazione circoscritta, per esempio l'esclusione del solo turno notturno con mantenimento dei turni di mattina e pomeriggio, oppure l'esclusione delle notti consecutive. Una limitazione scritta in modo chiaro, applicabile da chi organizza i turni senza bisogno di interpretazioni, permette all'azienda di gestire il caso senza mettere in discussione l'intero assetto.


Quando il lavoratore non è più idoneo al turno di notte

È la situazione che genera più contenzioso, e la norma la disciplina in modo esplicito.

L'articolo 15 del D.Lgs. 66/2003 prevede che il lavoratore, quando sopraggiungono condizioni di salute che lo rendono inidoneo al lavoro notturno, accertate dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche, sia assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili. La contrattazione collettiva individua le soluzioni da adottare quando l'assegnazione non è possibile.

Il meccanismo si collega all'articolo 42 del D.Lgs. 81/2008, che in caso di inidoneità alla mansione specifica impone al datore di lavoro di adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori, garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. La norma contiene l'inciso "ove possibile", ma la giurisprudenza richiede che la ricerca di una collocazione alternativa sia effettiva e documentata, con un onere probatorio la cui ampiezza non è però uniforme nelle pronunce.

Contro il giudizio del medico competente, sia il lavoratore sia il datore di lavoro possono presentare ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione, secondo l'articolo 41, comma 9, del D.Lgs. 81/2008. L'organo competente, dopo eventuali accertamenti ulteriori, conferma, modifica o revoca il giudizio.


Chi non può essere adibito al lavoro notturno

L'articolo 11 del D.Lgs. 66/2003 individua divieti ed esoneri che vanno gestiti con attenzione, perché la violazione del divieto in materia di lavoratrici madri rientra fra le fattispecie sanzionate penalmente.

È vietato adibire al lavoro dalle ore 24 alle ore 6 le lavoratrici dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. L'interpretazione prevalente considera il divieto non disponibile da parte della lavoratrice.

Non sono invece obbligati a prestare lavoro notturno, e quindi possono rifiutarlo, la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il padre convivente; chi sia unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni; chi abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 104/1992. Analoghe tutele valgono per i genitori adottivi o affidatari nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il dodicesimo anno di età.

Questi esoneri sono diritti da esercitare, non automatismi. La tutela sanzionatoria si attiva quando il lavoratore viene adibito al turno notturno nonostante un dissenso manifestato per iscritto e comunicato entro le ventiquattro ore precedenti l'inizio della prestazione. Perché la pianificazione dei turni tenga conto degli esoneri, serve una procedura semplice di raccolta e aggiornamento delle dichiarazioni.


Perché la notte è un rischio: che cosa dicono le evidenze

Il lavoro notturno non è semplicemente lavoro spostato di qualche ora. Costringe l'organismo a stare sveglio e attivo nella fase in cui la fisiologia è orientata al riposo, e a dormire quando la temperatura corporea e la luce spingono verso la veglia. Da qui derivano gli effetti documentati.

Nel 2019 la International Agency for Research on Cancer ha valutato il lavoro notturno nel volume 124 delle proprie monografie, classificandolo nel Gruppo 2A, cioè probabilmente cancerogeno per l'uomo. L'evidenza negli studi sull'uomo è stata giudicata limitata per i tumori della mammella, della prostata, del colon e del retto, mentre l'evidenza di cancerogenicità dell'alterazione del ciclo luce buio negli animali da esperimento è stata giudicata sufficiente. La classificazione non significa che chi lavora di notte si ammalerà di tumore: indica un'associazione documentata che giustifica prevenzione, sorveglianza sanitaria e attenzione organizzativa.

Accanto al profilo oncologico ci sono effetti più immediati e più frequenti. I disturbi del sonno sono fra i motivi più ricorrenti di consultazione da parte dei turnisti: difficoltà di addormentamento dopo il turno di notte, sonno frammentato e più breve, sonnolenza durante il turno. Sul versante gastroenterico sono comuni dispepsia, reflusso e alterazioni dell'alvo, favorite da pasti consumati in orari incongrui. Sul versante cardiovascolare e metabolico la letteratura descrive un aumento del rischio di ipertensione, dislipidemia, alterazioni del metabolismo glucidico e sindrome metabolica. Va considerato anche l'impatto sulla vita familiare e sociale, uno dei fattori che riducono la tolleranza al turno e spingono il lavoratore a chiedere il cambio di orario.

C'è infine il tema della sicurezza. La riduzione della vigilanza nelle ore centrali della notte e nelle prime ore del mattino aumenta la probabilità di errore e di infortunio, in particolare nelle mansioni che richiedono attenzione sostenuta, nella guida e nell'uso di attrezzature. Per questo la valutazione del rischio di un reparto a ciclo continuo non può limitarsi a copiare quella del turno diurno.


Il cambio dell'ora e i giorni successivi

Il passaggio all'ora solare, che quest'anno cade nella notte del 25 ottobre, è un evento piccolo ma istruttivo. Lo spostamento dell'orologio di un'ora chiede all'organismo un riallineamento che richiede qualche giorno, con effetti su sonno, umore e attenzione. Per chi lavora di notte l'effetto si somma a un ritmo già irregolare: la notte del cambio il turno copre un'ora di orologio in più, con un trattamento che dipende da quanto prevede il contratto collettivo applicato, e nei giorni successivi la luce del mattino arriva prima, rendendo più difficile dormire a fine turno.

Non servono interventi complicati. Nelle organizzazioni a turni è utile verificare in anticipo come viene gestito il turno più lungo, dal punto di vista sia retributivo sia della sicurezza, prevedere pause adeguate e, dove possibile, evitare di programmare per quella notte lavorazioni particolarmente critiche o manutenzioni straordinarie.


Gli adempimenti del datore di lavoro

Gli obblighi non si esauriscono con la visita medica. Un'organizzazione che impiega lavoratori notturni deve presidiare quattro fronti.

Il primo è la valutazione dei rischi. Secondo l'articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 il documento di valutazione dei rischi deve considerare tutti i rischi per la sicurezza e la salute, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli collegati allo stress lavoro correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza e quelli connessi alle differenze di genere e all'età. L'organizzazione del lavoro su turni e di notte incide su questi profili e va trattata in modo esplicito, con l'indicazione delle misure adottate.

Il secondo è il confronto con le rappresentanze. L'articolo 14, comma 2, del D.Lgs. 66/2003 prevede che il datore di lavoro, previa informativa alle rappresentanze sindacali, garantisca ai lavoratori notturni servizi o mezzi di prevenzione e protezione adeguati ed equivalenti a quelli previsti per i turni diurni. Per le lavorazioni che comportano rischi particolari il comma 3 richiede l'adozione di misure di protezione personale e collettiva, previa consultazione delle rappresentanze.

Il terzo è la comunicazione annuale. Il D.Lgs. 67/2011 prevede, con il modello LAV-US, una comunicazione da trasmettere per via telematica attraverso l'applicativo dedicato del Ministero del Lavoro entro il 31 marzo di ogni anno, riferita all'anno precedente. Riguarda il lavoro notturno quando è svolto a turni periodici per almeno sei ore comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per un minimo di sessantaquattro giorni l'anno, oppure per almeno tre ore nello stesso intervallo per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo. Per i rapporti a tempo parziale il limite dei giorni si riproporziona. Per i lavoratori somministrati l'obbligo ricade sull'impresa utilizzatrice. L'omissione o la compilazione non corretta della comunicazione relativa al lavoro notturno è soggetta a sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro, con possibilità di regolarizzazione tramite diffida.

Il quarto è la gestione documentale: cartella sanitaria e di rischio, giudizi di idoneità consegnati per iscritto al lavoratore e al datore di lavoro, tracciabilità delle convocazioni e delle visite effettuate. In sede di verifica la prova dell'adempimento è documentale.


Le sanzioni

Il quadro sanzionatorio del D.Lgs. 66/2003 è contenuto nell'articolo 18-bis e prevede misure di diversa gravità.

L'omissione degli accertamenti sanitari previsti dall'articolo 14, comma 1, è la violazione più grave: il comma 2 dell'articolo 18-bis la punisce con l'arresto da tre a sei mesi oppure con l'ammenda da 1.549,37 a 4.131,66 euro. Si tratta di una sanzione penale, non di un illecito amministrativo.

L'adibizione al lavoro notturno in violazione dell'articolo 11, comma 2, secondo periodo, è punita dal comma 1 dell'articolo 18-bis con l'arresto da due a quattro mesi oppure con l'ammenda da 516,46 a 2.582,28 euro. Il superamento dei limiti di durata previsti dall'articolo 13 comporta invece la sanzione amministrativa da 51,65 a 154,94 euro per ogni giorno e per ogni lavoratore.

Questi importi non sono stati toccati dalle rivalutazioni che hanno interessato l'apparato sanzionatorio in materia di orario di lavoro: il raddoppio disposto dal D.L. 145/2013 e l'ulteriore aumento del venti per cento previsto dalla legge di bilancio 2019 hanno riguardato i commi 3 e 4 dell'articolo 18-bis, relativi a durata massima settimanale, riposi e ferie.


Come organizzare i turni secondo le evidenze

Una parte rilevante della prevenzione passa dall'organizzazione, non dalla clinica. Le indicazioni che seguono riprendono le linee guida di medicina del lavoro dedicate al tema.

La durata del turno dovrebbe restare fra sei e otto ore. Turni più lunghi sono accettabili solo per attività poco impegnative e con pause adeguate, mentre i turni di dodici ore sono considerati a rischio e richiedono contromisure specifiche.

Il senso di rotazione preferibile è quello orario, cioè in ritardo di fase: mattina, pomeriggio, notte. Asseconda la tendenza spontanea dell'orologio biologico e consente un intervallo di riposo più lungo fra i cambi di turno. La rotazione dovrebbe inoltre essere rapida, con non più di una a tre notti consecutive seguite da un giorno di riposo, perché sequenze lunghe di notti accumulano debito di sonno senza produrre un vero adattamento.

Gli altri criteri utili: evitare lo straordinario a fine turno notturno, preferire per il turno del mattino un inizio non troppo precoce, intorno alle sette, lasciare liberi il maggior numero possibile di fine settimana, rendere i turni regolari e prevedibili comunicandoli con anticipo, coinvolgere i lavoratori nella pianificazione. Quest'ultimo punto è fra le raccomandazioni delle linee guida, perché poter prevedere e in parte scegliere riduce il conflitto fra lavoro e vita privata.


Domande frequenti (FAQ)


Ogni quanto si fa la visita medica per il lavoro notturno?

Gli accertamenti sono preventivi e periodici, con cadenza almeno biennale, come previsto dall'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. 66/2003. Il medico competente può stabilire una periodicità più ravvicinata in base alla valutazione dei rischi, all'età e alle condizioni di salute del lavoratore.


Chi paga la visita per il lavoro notturno?

La valutazione dello stato di salute è a cura e a spese del datore di lavoro. Il lavoratore non sostiene alcun costo, né per la visita né per gli esami previsti dal protocollo sanitario.


Quante ore si possono lavorare di notte?

L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore nelle ventiquattro ore, come media calcolata su un periodo di riferimento che la contrattazione collettiva può individuare.


Chi è considerato lavoratore notturno?

Chi svolge normalmente almeno tre ore del proprio orario giornaliero nel periodo notturno, cioè nell'arco di almeno sette ore consecutive comprendente l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque. In alternativa, chi lavora di notte nella misura stabilita dal contratto collettivo o, in mancanza, per almeno ottanta giornate l'anno, limite che si riproporziona nel part time.


Si può rifiutare il lavoro notturno?

In alcuni casi sì. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno la madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il padre convivente, il genitore unico affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni e chi ha a carico una persona disabile ai sensi della legge 104/1992. Per le lavoratrici in gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino il lavoro dalle 24 alle 6 è vietato.


Che cosa succede se il medico competente dichiara il lavoratore non idoneo al turno di notte?

Va assegnato al lavoro diurno, in mansioni equivalenti se esistenti e disponibili, secondo l'articolo 15 del D.Lgs. 66/2003; in caso di inidoneità alla mansione specifica l'articolo 42 del D.Lgs. 81/2008 prevede l'adibizione, ove possibile, a mansioni equivalenti o inferiori con il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. La contrattazione collettiva individua le soluzioni applicabili quando l'assegnazione non è possibile. Contro il giudizio si può presentare ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione.


Il lavoro notturno è cancerogeno?

Nel 2019 la International Agency for Research on Cancer lo ha classificato nel Gruppo 2A, cioè probabilmente cancerogeno per l'uomo, con evidenza limitata negli studi sull'uomo per i tumori della mammella, della prostata, del colon e del retto. La classificazione indica un'associazione documentata che giustifica prevenzione e sorveglianza sanitaria, non una certezza di malattia per il singolo lavoratore.


Il lavoro notturno va comunicato?

Sì, nei casi previsti dal D.Lgs. 67/2011: comunicazione annuale con il modello LAV-US, per via telematica entro il 31 marzo con riferimento all'anno precedente, quando il lavoro notturno è svolto a turni periodici per almeno sei ore comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque per almeno sessantaquattro giorni l'anno, oppure per almeno tre ore nello stesso intervallo per periodi pari all'intero anno lavorativo.

Quali sono le sanzioni se non si fanno le visite ai lavoratori notturni?

L'omissione degli accertamenti sanitari previsti dall'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. 66/2003 è punita dall'articolo 18-bis, comma 2, con l'arresto da tre a sei mesi oppure con l'ammenda da 1.549,37 a 4.131,66 euro. Si tratta di una sanzione penale, non di un illecito amministrativo.


Lavoro notturno a Verona e in provincia

Il tema riguarda una parte importante del tessuto produttivo veronese. L'interporto Quadrante Europa e il sistema logistico che gli ruota attorno lavorano su cicli che non si fermano la notte, così come il trasporto merci su gomma e su ferro. Il comparto agroalimentare concentra attività in fasce orarie notturne e stagionali. Completano il quadro la manifattura a ciclo continuo, la cartotecnica, la lavorazione del marmo e del vetro, la metalmeccanica con tre turni e il comparto sanitario e socio assistenziale, dove il turno notturno è strutturale e dove l'età media del personale rende più frequenti le richieste di esonero e le limitazioni.

I dati sull'andamento infortunistico locale invitano a non abbassare la guardia. Secondo le rilevazioni INAIL riferite ai primi due mesi del 2026, nella provincia di Verona sono stati denunciati 2.120 infortuni non mortali e tre infortuni mortali, un dato in leggero aumento rispetto allo stesso periodo del 2025. Sono numeri provvisori e riferiti a un intervallo breve, da leggere con prudenza, ma collocano Verona fra le province venete con il carico infortunistico più alto. In questo contesto, un'organizzazione dei turni costruita sulle evidenze e una sorveglianza sanitaria effettiva, non limitata all'adempimento formale, incidono su un rischio concreto.

Per le aziende del territorio il percorso è lineare: individuare correttamente chi rientra nella definizione di lavoratore notturno, inserire questi lavoratori in un protocollo sanitario costruito sul rischio reale e non su un modello generico, rispettare la cadenza almeno biennale degli accertamenti, gestire con metodo le limitazioni e gli esoneri, documentare tutto.

Se la vostra azienda, a Verona o in provincia, impiega personale su turni o di notte e volete verificare che il protocollo di sorveglianza sanitaria sia adeguato, oppure state affrontando il caso di un lavoratore che non tollera più il turno notturno, un confronto con il medico competente è il primo passo utile. La settimana del cambio dell'ora è un'occasione come un'altra per farlo, con il vantaggio che in questi giorni il tema lo hanno presente tutti.

 
 
 

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