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RLS: chi può esserlo, che cosa fa e cosa cambia nel 2026 per le imprese sotto i 15 dipendenti

Immagine del redattore: Giuliano Turrina
Giuliano Turrina
6 ott
Tempo di lettura: 12 min

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è la figura più fraintesa di tutto il sistema di prevenzione aziendale. Molti datori di lavoro pensano di poterlo nominare come si nomina un responsabile del servizio di prevenzione e protezione, altri lo considerano un adempimento che si esaurisce con un corso, altri ancora sono convinti che il nominativo vada comunicato all'INAIL ogni anno entro il 31 marzo. Nessuna di queste tre convinzioni è corretta.

Nel 2026 il quadro si è mosso su due fronti che riguardano direttamente le aziende veronesi. Il primo è l'estensione dell'obbligo di aggiornamento periodico della formazione del RLS anche alle imprese che occupano meno di quindici lavoratori, una platea molto ampia nel tessuto produttivo locale. Il secondo è l'interpello n. 4 del 24 settembre 2026, con cui la Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro ha affrontato in modo esplicito la compatibilità tra l'incarico di RLS e quello di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.


RLS chi può esserlo, che cosa fa e cosa cambia nel 2026 per le imprese sotto i 15 dipendenti - medicina del lavoro verona

Chi è il RLS e perché non lo nomina il datore di lavoro

L'articolo 2, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 81/2008 definisce il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza come la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. La formulazione va letta con attenzione: eletta o designata, non nominata. La differenza non è lessicale ma sostanziale, perché il RLS non è un collaboratore del datore di lavoro e non risponde a lui. La sua legittimazione viene dai lavoratori.

L'articolo 47, comma 2, stabilisce che in tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Non esiste una soglia dimensionale sotto la quale la figura non serve: la dimensione incide sulle modalità con cui si arriva al RLS, non sulla sua necessità.

Elezione e designazione: due strade secondo la dimensione

Il comma 3 dell'articolo 47 riguarda le aziende o unità produttive che occupano fino a quindici lavoratori. In questi casi il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.

Il comma 4 riguarda le aziende o unità produttive con più di quindici lavoratori. Qui il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda e, in assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.

La conseguenza pratica è che il datore di lavoro non sceglie il RLS e non ha titolo per rifiutare la persona che i lavoratori hanno indicato. Non esiste una disposizione che lo dica in questi termini, ma è la conseguenza sistematica dell'articolo 2, comma 1, lettera i) e dell'articolo 47. Quello che il datore di lavoro deve fare è mettere i lavoratori in condizione di eleggerlo, informarli di questa possibilità e documentare il processo. Un verbale di elezione conservato in azienda, con data e firme, è il documento che in caso di verifica dimostra che l'adempimento è stato gestito correttamente.


Quanti rappresentanti servono

Il comma 5 dell'articolo 47 rimette agli accordi interconfederali e alla contrattazione collettiva il numero, le modalità di designazione e il tempo di lavoro retribuito spettante al rappresentante. Il comma 7 fissa però un minimo che vale in ogni caso: un rappresentante nelle aziende o unità produttive fino a duecento lavoratori, tre rappresentanti da duecentouno a mille lavoratori, sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i mille lavoratori. In queste ultime il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

Il conteggio dei lavoratori va fatto secondo l'articolo 4 del D.Lgs. 81/2008, che esclude dal computo alcune tipologie al comma 1 e detta criteri speciali ai commi successivi: somministrati e lavoratori a tempo parziale si computano sulla base delle ore effettivamente prestate nell'arco di un semestre, nelle attività stagionali il personale in forza si computa a prescindere dalla durata del contratto, e in agricoltura si ragiona per frazioni di unità lavorative anno. Un errore nel conteggio può spostare l'azienda da una fascia all'altra.


Se nessuno accetta l'incarico: il rappresentante territoriale

Nelle microimprese capita con una certa frequenza che nessun lavoratore sia disponibile a fare il RLS. Il comma 8 dell'articolo 47 prevede che, qualora non si proceda alle elezioni dei commi 3 e 4, le funzioni siano esercitate dai rappresentanti territoriali e di sito produttivo di cui agli articoli 48 e 49. Il rappresentante territoriale esercita le attribuzioni dell'articolo 50 nelle aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza prive di rappresentante aziendale, e l'articolo 48, comma 3, prevede che quelle aziende partecipino al fondo di cui all'articolo 52, salvo i settori nei quali operano i sistemi di pariteticità individuati dagli accordi interconfederali.

Anche in questa ipotesi conviene che la mancata elezione risulti da un atto scritto: una dichiarazione che attesti di aver interpellato i lavoratori e di non aver ricevuto candidature, con data e sottoscrizione, documenta che l'azienda non si è sottratta all'adempimento.


Che cosa può fare concretamente il RLS

L'articolo 50 elenca le attribuzioni del rappresentante, ed è la norma che conviene leggere per capire che cosa l'azienda deve consentire. Va letto tenendo presente che il comma 1 si apre con la clausola "fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva" e che il comma 3 rimette alla contrattazione collettiva nazionale le modalità di esercizio di quelle funzioni.

Il RLS accede ai luoghi di lavoro. È consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi e alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda. È consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alle attività di prevenzione incendi, al primo soccorso e alla evacuazione dei luoghi di lavoro, e sulla designazione del medico competente.

Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze e alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali. Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure adottate non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. Il comma 2 aggiunge che deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, oltre che dei mezzi e degli spazi necessari, e il comma 4 che riceve copia del documento di valutazione dei rischi su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione.


Il punto di contatto con il medico competente

Il rapporto tra RLS e medico competente passa per due momenti. Il primo è la consultazione preventiva sulla designazione del medico competente. Il secondo è la riunione periodica dell'articolo 35, nella quale il medico competente comunica i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria: l'articolo 25, comma 1, lettera i) richiede che la comunicazione avvenga per iscritto, in occasione delle riunioni dell'articolo 35, e che il medico fornisca indicazioni sul significato di quei risultati. L'inadempimento è sanzionato a suo carico dall'articolo 58.

Qui serve una precisazione che riguarda proprio le imprese più piccole. La riunione periodica dell'articolo 35 è obbligatoria, almeno una volta all'anno, nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di quindici lavoratori. Nelle unità produttive fino a quindici lavoratori il comma 4 dello stesso articolo prevede soltanto la facoltà del RLS di chiedere la convocazione di un'apposita riunione, in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio. Poiché l'obbligo di comunicazione scritta dell'articolo 25, comma 1, lettera i) è ancorato alle riunioni dell'articolo 35, nelle microimprese che non tengono la riunione periodica quel passaggio non si attiva automaticamente: è una ragione in più perché il RLS eserciti la facoltà di chiederla quando qualcosa cambia.

Nella pratica un RLS formato e informato è un alleato del medico competente più che un controllore, perché segnala le criticità organizzative che la visita in ambulatorio non fa emergere.


Incompatibilità: che cosa dice l'interpello 4/2026

L'unica incompatibilità scritta nel testo dell'articolo 50 è quella del comma 7, secondo cui il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può coincidere con il responsabile o l'addetto al servizio di prevenzione e protezione. La ragione è intuitiva: il RSPP collabora con il datore di lavoro nella progettazione del sistema di prevenzione, il RLS è chiamato a esprimersi su quel sistema in rappresentanza dei lavoratori. Se le due funzioni coincidono, la consultazione diventa un monologo.

L'interpello n. 4 del 24 settembre 2026, nato da un quesito di FILCA CISL, affronta il caso del dipendente che cumuli l'incarico di RLS e quello di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, entrambi affidati dalla medesima azienda. La Commissione ha ragionato sulle attribuzioni del coordinatore per la progettazione previste dall'articolo 91, in particolare la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e la predisposizione del fascicolo dell'opera, e sull'articolo 100, comma 4, in forza del quale i datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

La conclusione è circoscritta e merita di essere riportata con precisione. Muovendo dalla constatazione che un'incompatibilità espressa non esiste, la Commissione l'ha affermata in via sistematica nel solo caso in cui la società operi direttamente nel cantiere in fase di esecuzione con propri lavoratori, perché in quell'ipotesi chi redige il piano sarebbe anche il destinatario della consultazione su quel medesimo piano, con una perdita di indipendenza e imparzialità. Fuori da quel caso il cumulo dei due incarichi non è vietato. Non si tratta quindi di un divieto generalizzato, e vale la pena sottolinearlo perché la lettura semplificata che circola in rete tende a trasformarlo in una regola assoluta. Resta il fatto che, nelle imprese edili veronesi che impiegano personale proprio in cantiere, la sovrapposizione va evitata.


Formazione del RLS: 32 ore, aggiornamento e la novità del 2026

La formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è disciplinata dall'articolo 37, commi 10 e 11. Il comma 10 prevede che il RLS abbia diritto a una formazione particolare concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

Il comma 11 fissa contenuti e durata. Le modalità, la durata e i contenuti specifici sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto di alcuni contenuti minimi che la norma elenca, e la durata minima dei corsi è di trentadue ore iniziali, di cui dodici dedicate ai rischi specifici presenti in azienda e alle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate.

L'aggiornamento periodico e le ore per fascia

Lo stesso comma 11 prevede che la contrattazione collettiva nazionale disciplini le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, le cui durate minime sono fissate in quattro ore annue per le imprese che occupano dai quindici ai cinquanta lavoratori e in otto ore annue per le imprese che occupano più di cinquanta lavoratori.


Che cosa è cambiato con il DL 159/2025

Fino al 2025 l'obbligo di aggiornamento periodico, con le durate minime appena indicate, si riferiva alle imprese dai quindici lavoratori in su. Le imprese più piccole restavano fuori dalla previsione espressa.

L'articolo 5, comma 1, lettera d), n. 1) del D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, convertito dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, ha aggiunto in fine all'articolo 37, comma 11, un periodo secondo cui, per le imprese che occupano meno di quindici lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza derivante dall'attività svolta. La Circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 1 del 23 febbraio 2026 ha fornito le istruzioni operative sulle novità del decreto e ha confermato questo impianto, lasciando invariate le ore minime per le fasce superiori.

Qui occorre una precisazione, perché è il punto su cui si sbaglia con più facilità. Per le imprese sotto i quindici lavoratori la legge afferma il principio dell'obbligo ma non fissa un numero di ore: la quantificazione è demandata ai contratti collettivi. Le durate minime di quattro e otto ore annue restano riferite alle due fasce superiori e non si trasferiscono automaticamente alle microimprese. Chi oggi dichiara che anche le imprese con cinque dipendenti devono fare quattro ore di aggiornamento all'anno sta applicando per analogia una regola che il testo non prevede.


Che cosa conviene fare adesso

Nell'attesa che i rinnovi contrattuali di settore recepiscano la previsione, l'approccio prudente per un'azienda veronese sotto i quindici dipendenti è duplice. Da un lato verificare se il proprio contratto collettivo nazionale si è già mosso, perché alcuni comparti sono più rapidi di altri. Dall'altro, non usare l'assenza di una quantificazione come motivo per non fare nulla: l'articolo 37, comma 6, impone comunque che la formazione sia periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi, e questo vale indipendentemente dalla dimensione.

Va ricordato anche che l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, repertorio atti n. 59/CSR, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025 ed entrato in vigore lo stesso giorno, ha riscritto l'impianto generale della formazione in materia di salute e sicurezza, con un periodo transitorio di dodici mesi scaduto il 23 maggio 2026 e piena applicazione delle nuove regole dal 24 maggio 2026. Le novità sull'aggiornamento del RLS nelle imprese sotto i quindici lavoratori, però, non derivano dall'Accordo ma dal D.L. 159/2025: l'articolo 37, comma 11, rimette da sempre la formazione del RLS alla contrattazione collettiva nazionale e non all'Accordo Stato-Regioni.


La comunicazione del nominativo all'INAIL: un equivoco molto diffuso

L'articolo 18, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 81/2008, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'articolo 13, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 106/2009, pone a carico del datore di lavoro e dei dirigenti l'obbligo di comunicare in via telematica all'INAIL, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Il presupposto dell'obbligo è quindi la nuova elezione o designazione, non lo scadere dell'anno. Non esiste una comunicazione annuale da fare entro il 31 marzo, e le indicazioni dello stesso INAIL confermano che le comunicazioni successive alla prima sono richieste soltanto in caso di nomine nuove o diverse da quelle già comunicate. L'equivoco ha una storia precisa: la formulazione originaria della norma prevedeva una comunicazione annuale e la Circolare INAIL n. 11 del 12 marzo 2009 indicava il 31 marzo di ciascun anno come termine per l'inserimento in procedura. Il D.Lgs. 106/2009 ha superato quell'impostazione, ma la data continua a circolare in parecchi articoli divulgativi.


Sanzioni e responsabilità

La mancata formazione del RLS prevista dall'articolo 37, comma 10, rientra tra le ipotesi sanzionate penalmente dall'articolo 55, comma 5, lettera c), con arresto o ammenda. È la fattispecie più pesante tra quelle che riguardano il RLS, e anche la più facile da riscontrare in sede di verifica: o l'attestato c'è o non c'è. L'omessa comunicazione all'INAIL del nominativo è invece un illecito amministrativo, sanzionato dall'articolo 55, comma 5, lettera l). Gli importi delle sanzioni del D.Lgs. 81/2008 sono soggetti a rivalutazione periodica ai sensi dell'articolo 306, comma 4-bis, quindi non è utile citarli.

Sull'aggiornamento periodico del comma 11 il quadro è meno lineare. L'articolo 55, comma 5, lettera c) richiama dell'articolo 37 i commi 1, 7, 7-ter, 9 e 10, ma non il comma 11. La contestazione dell'aggiornamento omesso passa quindi per percorsi indiretti, tipicamente la violazione dell'obbligo generale di formazione periodicamente ripetuta del comma 6 o le disposizioni impartite dall'organo di vigilanza. È un terreno su cui conviene essere prudenti e non affermare che la mancanza sia direttamente sanzionata.

Resta il profilo che in sede giudiziaria pesa più di ogni sanzione. In caso di infortunio, la mancata consultazione del RLS, la sua formazione assente o inadeguata e l'omessa consegna della documentazione concorrono a dimostrare un difetto di organizzazione della prevenzione.


Domande frequenti (FAQ)


Chi nomina il RLS in azienda? Nessuno lo nomina nel senso proprio del termine. Il RLS è eletto dai lavoratori nelle aziende fino a quindici lavoratori, oppure eletto o designato nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda in quelle con più di quindici lavoratori. Il datore di lavoro non sceglie la persona, ma deve consentire e documentare l'elezione.


Il RLS è obbligatorio anche con un solo dipendente? L'articolo 47, comma 2, prevede che in tutte le aziende o unità produttive sia eletto o designato il RLS, senza soglie di esenzione. L'elezione resta però una prerogativa dei lavoratori e l'articolo 55 non prevede una sanzione a carico del datore di lavoro per la semplice assenza del rappresentante. Se nessun lavoratore accetta l'incarico, il comma 8 dell'articolo 47 fa subentrare le funzioni del rappresentante territoriale, e l'azienda priva di RLS aziendale partecipa al fondo dell'articolo 52 secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 3. Conviene in ogni caso documentare per iscritto la mancata disponibilità.


Quante ore dura il corso RLS e quante di aggiornamento servono ogni anno? La formazione iniziale ha durata minima di trentadue ore, di cui dodici dedicate ai rischi specifici presenti in azienda. L'aggiornamento è di quattro ore annue per le imprese dai quindici ai cinquanta lavoratori e di otto ore annue per quelle oltre i cinquanta. Per le imprese sotto i quindici lavoratori l'obbligo è stato introdotto dal D.L. 159/2025, ma la quantificazione delle ore è rimessa alla contrattazione collettiva nazionale e non coincide automaticamente con le quattro ore.


Il RLS può essere anche RSPP? No. L'articolo 50, comma 7, esclude espressamente che il RLS coincida con il responsabile o l'addetto al servizio di prevenzione e protezione.


Il RLS può essere coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione? Secondo l'interpello n. 4 del 24 settembre 2026 i due incarichi sono incompatibili quando l'impresa di cui il soggetto è RLS opera nel cantiere con propri lavoratori. Se l'impresa non interviene in cantiere con proprio personale, il cumulo non è vietato.


Il nominativo del RLS va comunicato all'INAIL ogni anno? No. L'articolo 18, comma 1, lettera aa) richiede la comunicazione telematica in caso di nuova elezione o designazione. Non esiste una scadenza annuale fissa.


Che differenza c'è tra RLS e RLST? Il RLS è aziendale ed è eletto tra i lavoratori dell'azienda. Il RLST è il rappresentante territoriale previsto dall'articolo 48 ed esercita le proprie attribuzioni nelle aziende del territorio o del comparto in cui non è stato eletto o designato un rappresentante aziendale.


Il quadro veronese e come muoversi

Secondo i dati diffusi dalle associazioni artigiane veronesi nell'ottobre 2026, la provincia di Verona conta circa 22.600 imprese iscritte all'Albo delle imprese artigiane della Camera di Commercio, un tessuto a forte prevalenza di microimprese. È in larga parte la platea che l'estensione dell'obbligo di aggiornamento del RLS tocca per la prima volta, e che storicamente ha gestito questa figura con il minimo indispensabile: un corso fatto una volta, un verbale conservato da qualche parte, nessun aggiornamento successivo.

Tre verifiche bastano per capire dove si è: l'esistenza del verbale di elezione o della dichiarazione di mancata disponibilità, l'attestato di formazione delle trentadue ore con la documentazione degli aggiornamenti successivi, e la corrispondenza tra il nominativo comunicato all'INAIL e la persona effettivamente in carica.

Un RLS correttamente eletto, formato e consultato non è un costo aggiuntivo: è il canale attraverso cui le criticità arrivano al medico competente e al datore di lavoro prima che diventino infortuni o malattie professionali. Lo studio riceve a Verona e opera su tutta la provincia, dalla Valpolicella al basso veronese, con assistenza sugli adempimenti di sorveglianza sanitaria e sul raccordo tra protocollo sanitario, valutazione dei rischi e figure della prevenzione. Per una valutazione della situazione aziendale è possibile richiedere un primo contatto e una verifica documentale.

 
 
 

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