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Lavoro al freddo: obblighi del datore di lavoro, valutazione del rischio e sorveglianza sanitaria

Immagine del redattore: Giuliano Turrina
Giuliano Turrina
2 minuti fa
Tempo di lettura: 11 min

Con le prime gelate di ottobre torna un rischio che nei documenti di valutazione aziendali resta quasi sempre invisibile. Mentre il caldo estivo ha ormai le sue ordinanze regionali e un posto fisso nel dibattito, il freddo viene trattato come un fastidio stagionale da risolvere con una giacca più pesante. Il 13 gennaio 2026 l'INAIL ha ripreso e diffuso un approfondimento dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro dedicato ai rischi del lavoro in ambienti freddi, e il quadro che ne emerge è più serio di quanto le aziende immaginino: il freddo riduce la destrezza, allunga i tempi di reazione, aumenta gli infortuni e, su alcuni lavoratori, pesa sul sistema cardiovascolare.

A Verona e in provincia la questione non è teorica. Il freddo riguarda i cantieri che proseguono d'inverno, la potatura nei vigneti della Valpolicella e del Soave, il magazzinaggio refrigerato dell'ortofrutta, le celle frigorifere della logistica alimentare, la lavorazione delle carni, l'autotrasporto, le manutenzioni stradali e il lavoro in quota sulla Lessinia. Sono molte le persone che da novembre a marzo lavorano in condizioni termiche che il documento di valutazione dei rischi dovrebbe descrivere e che spesso non nomina nemmeno.


Lavoro al freddo obblighi, DVR e sorveglianza sanitaria

Perché il freddo è un rischio professionale e non una questione di comfort

La differenza tra disagio e rischio sta nel bilancio termico. Quando la dispersione di calore supera la capacità dell'organismo di produrlo, il corpo sacrifica la periferia per proteggere il nucleo: la vasocostrizione riduce il flusso di sangue a mani e piedi, la temperatura cutanea scende e con essa la funzionalità.

Che cosa succede al corpo

Il rischio diventa evidente sotto i 5 gradi, ma la perdita di prestazione comincia già sotto i 20. La destrezza manuale cala in modo sensibile quando la temperatura della pelle scende sotto i 22 gradi e diventa critica sotto i 15: afferrare un attrezzo o maneggiare un raccordo diventano operazioni meno precise. L'ipotermia, cioè la discesa della temperatura interna sotto i 35 gradi, è l'esito estremo; prima arrivano le lesioni locali, dai geloni al congelamento fino al cosiddetto piede da trincea nelle esposizioni prolungate all'umido. C'è poi la quota meno visibile del problema: il freddo aumenta la pressione arteriosa e la viscosità del sangue, e questo pesa su chi ha già una patologia cardiovascolare o circolatoria.

Il freddo aumenta gli infortuni

Gli studi citati dall'Agenzia europea, condotti anche in Italia e in Spagna, indicano un aumento di circa il 4 per cento del rischio infortunistico in condizioni di freddo. Il meccanismo è intuitivo quando si guarda un cantiere a gennaio: superfici scivolose, visibilità ridotta, attenzione sottratta al compito, tempi di reazione più lunghi, indumenti ingombranti che limitano i movimenti e guanti che riducono la sensibilità. Il freddo non causa l'infortunio, rende più probabile l'errore che lo provoca.


Chi lavora al freddo nel territorio veronese

La categoria più ovvia è il lavoro all'aperto: edilizia, scavi e fondazioni, lavori stradali, manutenzione di reti e impianti, agricoltura e potatura, logistica di piazzale, raccolta rifiuti, soccorso e vigilanza.

Meno ovvia, e proprio per questo più trascurata, è l'esposizione al freddo in ambienti chiusi. Le celle frigorifere dell'industria alimentare lavorano stabilmente a temperature negative, i reparti di lavorazione delle carni stanno per ragioni igieniche su valori bassi e costanti, i magazzini refrigerati dell'ortofrutta e i depositi farmaceutici hanno temperature imposte dal prodotto. Qui il freddo non è un evento meteorologico, è una condizione permanente del posto di lavoro, prevedibile al grado, e proprio questa prevedibilità rende più esigibile una valutazione fatta per davvero. Va aggiunta una terza fascia, quella del passaggio continuo tra ambienti caldi e freddi, tipica dei magazzinieri e degli autisti che caricano merce refrigerata: per esperienza clinica gli sbalzi ripetuti meritano attenzione a sé, e nei protocolli sanitari vengono spesso dimenticati.


Che cosa dice la norma italiana

Chi cerca nel Testo Unico un articolo intitolato al freddo non lo trova, e da questo molti deducono che un obbligo non ci sia. È una lettura sbagliata.

Il punto di partenza è l'articolo 28 del D.Lgs. 81/2008, che impone di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza, senza elenchi chiusi. Il microclima è poi espressamente inserito tra gli agenti fisici dall'articolo 180, comma 1, insieme a rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e radiazioni ottiche. L'articolo 181 aggiunge che il datore di lavoro valuta i rischi da agenti fisici facendo riferimento alle norme di buona tecnica e alle buone prassi, che la valutazione va programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione, e che va aggiornata in caso di mutamenti significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria lo rendano necessario. Secondo l'orientamento interpretativo prevalente la cadenza quadriennale vale per tutti gli agenti fisici elencati dall'articolo 180, microclima compreso.

Il Titolo VIII non dedica al microclima un capo specifico con valori limite, a differenza di quanto accade per rumore e vibrazioni, e per questo la valutazione si appoggia alle norme tecniche. A completare il quadro c'è l'Allegato IV, che al punto 1.9 chiede che la temperatura nei locali di lavoro sia adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici richiesti, considerando anche l'influenza di umidità e movimento dell'aria. Resta infine l'articolo 2087 del codice civile, che impone di adottare le misure necessarie secondo l'esperienza e la tecnica a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori, e che in giudizio è spesso la disposizione decisiva.

Niente temperatura minima di legge: perché è un problema e non un sollievo

In Italia non esiste una soglia normativa che vieti di lavorare sotto una certa temperatura. L'assenza di un numero non alleggerisce la posizione del datore di lavoro, la complica: senza una soglia da rispettare, l'unico modo di dimostrare di aver fatto la cosa giusta è una valutazione documentata, con misure coerenti e verificabili. In caso di infortunio o di verifica ispettiva la domanda non sarà quanti gradi c'erano, ma che cosa l'azienda aveva previsto per quella condizione.


Come si valuta il rischio da freddo

L'impostazione suggerita a livello europeo prevede tre livelli progressivi, secondo lo schema della ISO 15265 e le indicazioni della ISO 15743, dedicata proprio alle strategie di valutazione e gestione del lavoro in ambienti freddi.

Il primo livello è l'osservazione: si descrivono lavorazioni, temperature effettive, durata delle esposizioni, presenza di vento o umidità, periodi di recupero e abbigliamento in uso, e si ascoltano i lavoratori, che sanno benissimo quali mansioni diventano difficili a gennaio.

Il secondo livello è l'analisi quantitativa. Lo strumento di riferimento è la UNI EN ISO 11079, che calcola l'isolamento termico richiesto all'abbigliamento, l'indice IREQ, e la durata limite di esposizione oltre la quale il lavoro va interrotto. È il passaggio che trasforma una percezione in un dato: dice quanto deve isolare il vestiario per quella mansione e per quanti minuti si può restare in cella prima della pausa. Il terzo livello, riservato alle situazioni complesse, è la misura specialistica con strumentazione microclimatica, utile quando convivono freddo, vento, umidità e lavoro fisico intenso.

Un elemento che quasi tutte le valutazioni dimenticano è il vento. A parità di temperatura dell'aria, la ventilazione accelera la dispersione di calore e abbassa la temperatura percepita dalla pelle esposta. Un cantiere a tre gradi con vento sostenuto è un ambiente diverso da un cantiere a tre gradi senza vento, e la valutazione deve dirlo.


Misure di prevenzione: prima la tecnica e l'organizzazione, poi i DPI

L'ordine delle misure non è un dettaglio formale. La gerarchia della prevenzione chiede di agire prima sull'ambiente e sull'organizzazione, e solo come ultima linea di difesa sull'individuo.

Sul piano tecnico contano le barriere frangivento, le coperture temporanee, il riscaldamento localizzato nelle postazioni fisse, le pavimentazioni isolate dal terreno, la deumidificazione e l'automazione delle fasi più esposte, in particolare quelle svolte dentro le celle. Sul piano organizzativo contano i cicli di lavoro e recupero, i locali riscaldati per le pause, la possibilità per il lavoratore di regolare il proprio ritmo, la rotazione tra mansioni esposte e non esposte, la programmazione delle lavorazioni più delicate nelle ore centrali della giornata e la disponibilità di bevande calde.

I dispositivi di protezione individuale arrivano dopo. Per il freddo intenso, cioè gli ambienti più freddi di meno cinque gradi, il riferimento tecnico è la EN 342, relativa ai completi e ai capi di abbigliamento per la protezione contro il freddo, mentre per il freddo moderato accompagnato da vento e umidità, la condizione più frequente nei cantieri e nelle celle a temperatura positiva, la norma pertinente è la EN 14058. È una distinzione che conta quando si acquistano i capi. Il principio operativo è la stratificazione, perché più strati sottili isolano meglio di un unico strato spesso e permettono di adattarsi al variare dello sforzo. Il punto critico è l'umidità: il sudore intrappolato negli strati interni annulla l'isolamento e accelera il raffreddamento. Contano poi la protezione delle estremità, con guanti compatibili con la presa richiesta dal compito, e la formazione sui segnali precoci di ipotermia e di lesione locale, perché chi si sta raffreddando tende a non accorgersene.

Indumenti di lavoro: cosa è cambiato dal 31 ottobre 2025

Su questo punto c'è una novità normativa recente che molte aziende non hanno recepito. Il decreto legge 159/2025, all'articolo 5, comma 1, lettera g), ha modificato l'articolo 77, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 81/2008, con efficacia dal 31 ottobre 2025 e poi confermata in sede di conversione con la legge 198/2025. L'obbligo del datore di lavoro di mantenere in efficienza i dispositivi e di assicurarne le condizioni d'igiene si applica ora anche agli specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di dispositivo di protezione individuale, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi. La violazione della lettera a) dell'articolo 77, comma 4, è sanzionata penalmente dall'articolo 87, comma 2.

La condizione è importante e va letta con attenzione: l'estensione non è automatica per qualunque capo di vestiario aziendale, ma opera per gli indumenti che il documento di valutazione dei rischi qualifica come protezione. Per chi lavora in ambienti freddi la ricaduta è comunque concreta, perché il giubbotto termico della cella frigorifera e la tuta imbottita del cantiere sono esattamente i capi che quella valutazione dovrebbe individuare come protettivi, con i conseguenti obblighi aziendali di manutenzione e igiene.


Il ruolo del medico competente

Il medico competente collabora alla valutazione dei rischi, come previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera a), e questo per il freddo significa contribuire a definire le soglie operative e i tempi di esposizione insieme al servizio di prevenzione. Visita inoltre gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno, oppure con una cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi, secondo la lettera l) dello stesso comma. Una cella frigorifera vista d'inverno racconta cose che nessuna scheda riesce a trasmettere.

Sulla sorveglianza sanitaria va detto che la materia non è pacifica. L'articolo 185 prevede che la sorveglianza dei lavoratori esposti ad agenti fisici si effettui secondo le modalità e nei casi previsti dai singoli capi del Titolo VIII, e il microclima non ha un capo proprio: su questa base l'interpello n. 2/2022 ha adottato una lettura restrittiva. In medicina del lavoro la posizione più diffusa è però che, quando la valutazione individua un'esposizione a freddo severo rilevante per la salute, il protocollo sanitario debba tenerne conto. La via corretta è motivare la scelta nel documento di valutazione e nel protocollo, senza dare per scontato né l'obbligo né la sua assenza.

Nel protocollo sanitario l'esposizione a freddo severo porta il medico a definire accertamenti e periodicità in funzione del rischio effettivo e a valutare con attenzione le condizioni individuali che il freddo può aggravare: patologie cardiovascolari e ipertensive, vasculopatie periferiche e fenomeno di Raynaud, asma e patologie respiratorie croniche, alcune terapie farmacologiche, condizioni che riducono la percezione termica come le neuropatie, e la combinazione tra freddo ed esposizione a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, che si potenziano a vicenda. Su quest'ultimo punto esiste un aggancio normativo preciso, perché l'articolo 202, comma 5, lettera h) impone di considerare nella valutazione del rischio da vibrazioni anche le condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato e l'elevata umidità. In questi casi il giudizio di idoneità alla mansione specifica può tradursi in limitazioni sui tempi di permanenza o sulle condizioni di esposizione, che valgono più di un divieto generico.

Va ricordato anche l'articolo 41, comma 2, lettera c): il lavoratore può chiedere una visita, e il medico competente la effettua se la ritiene correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute. Non è un diritto incondizionato, ma è uno strumento utile quando qualcuno comincia ad avere problemi con l'esposizione al freddo e non sa a chi dirlo.


Freddo, fermo dei lavori e cassa integrazione

C'è infine un aspetto pratico che interessa soprattutto l'edilizia. Quando le temperature rendono impossibile o pericolosa la lavorazione, il fermo può essere coperto dalla cassa integrazione ordinaria con causale eventi meteorologici: secondo la prassi INPS il gelo rileva per temperature pari o inferiori a zero gradi, valutate in rapporto al tipo di attività, alla fase di lavorazione, all'altitudine del cantiere e al fatto che si operi al coperto o all'aperto, e di norma il trattamento riguarda le prime ore del mattino. Soglie e modalità di istruttoria vanno verificate sui messaggi INPS aggiornati prima di presentare domanda. I due piani però non vanno confusi: la cassa integrazione risolve un problema economico, non adempie l'obbligo di valutare e gestire il rischio.


Domande frequenti (FAQ)


A quale temperatura è obbligatorio sospendere il lavoro per il freddo? Nessuna norma italiana fissa una temperatura minima oltre la quale il lavoro va interrotto. L'obbligo è valutare il rischio e definire nel documento di valutazione le condizioni, i tempi di esposizione e le misure, compresi i criteri di sospensione. In pratica la soglia la stabilisce l'azienda, con criteri documentati e tecnicamente difendibili.


Il freddo va inserito nel DVR? Sì, quando esiste un'esposizione significativa. Il microclima è un agente fisico ai sensi dell'articolo 180, comma 1, e l'articolo 181 impone di valutarlo e di riportare l'esito nel documento previsto dall'articolo 28. Vale sia per il lavoro all'aperto sia per gli ambienti refrigerati.


Esiste una sorveglianza sanitaria obbligatoria per chi lavora in cella frigorifera? Non esiste un obbligo automatico collegato a una soglia di legge come per il rumore, e il punto è discusso, perché l'articolo 185 rinvia ai casi previsti dai capi del Titolo VIII e il microclima non ne ha uno. Nella pratica, quando la valutazione individua un'esposizione a freddo severo rilevante per la salute, il medico competente definisce accertamenti e periodicità nel protocollo sanitario, motivando la scelta.


Chi paga gli indumenti termici in cella frigorifera? Quando il documento di valutazione dei rischi individua quei capi come dispositivi di protezione individuale, la fornitura e la manutenzione sono a carico del datore di lavoro. Dal 31 ottobre 2025, per effetto della modifica introdotta dal decreto legge 159/2025, gli obblighi di mantenimento in efficienza e di igiene riguardano anche gli specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di protezione. Per il vestiario non qualificato come protezione la materia resta affidata al contratto collettivo e agli accordi aziendali.


Che differenza c'è tra lavoro al freddo e ambiente severo freddo? Si parla di ambiente severo freddo quando le condizioni rendono impossibile mantenere il comfort termico e l'obiettivo diventa limitare lo stress da freddo entro valori accettabili. In questi casi la valutazione non si ferma alla temperatura, ma stima con la UNI EN ISO 11079 l'isolamento richiesto all'abbigliamento e la durata limite di esposizione.


Quante pause servono per chi lavora in ambienti refrigerati? Non esiste un numero valido per tutti. I cicli di lavoro e recupero si calcolano sulla base della temperatura, dell'abbigliamento, dell'intensità dello sforzo e della durata della permanenza, usando la durata limite di esposizione come riferimento. Le pause devono essere fatte in ambienti riscaldati, altrimenti non servono.


Ogni quanto va aggiornata la valutazione del rischio microclima? L'articolo 181, comma 2, prevede una programmazione con cadenza almeno quadriennale, con aggiornamento anticipato in caso di mutamenti significativi delle condizioni di lavoro o quando i risultati della sorveglianza sanitaria lo rendano necessario.


Il freddo a Verona non è un'emergenza, è una stagione

Le elaborazioni dell'Osservatorio sicurezza sul lavoro e ambiente di Vega Engineering su open data INAIL, aggiornate al 31 luglio 2026, indicano per Verona 8.672 denunce di infortunio, prima provincia veneta per valore assoluto, con dieci decessi complessivi contro i sedici dello stesso periodo del 2025 e una mortalità per milione di occupati tra le più basse del Veneto. Sono dati provvisori e vanno letti con prudenza, ma dicono una cosa utile: il problema veronese non è l'emergenza, è la gestione ordinaria del rischio in un tessuto di piccole e medie imprese dove la valutazione viene spesso fatta una volta e poi archiviata.

Il freddo è l'esempio perfetto di questo meccanismo. Arriva ogni anno, in modo prevedibile, e proprio per questo nessuno lo tratta come un rischio. Tra la Valpolicella, la pianura ortofrutticola, il polo logistico del Quadrante Europa e i cantieri della città, novembre porta in azienda un fattore di rischio che costa poco governare e molto ignorare: servono un'analisi delle mansioni esposte, cicli di recupero realistici, locali di pausa davvero riscaldati, vestiario adeguato e manutenuto e un protocollo sanitario che tenga conto delle condizioni individuali.

Se gestisci un'azienda tra Verona e provincia e nel tuo documento di valutazione dei rischi il freddo non compare, questo è il mese giusto per rimediare, con un confronto tra datore di lavoro, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e medico competente. Come medico competente seguo aziende del territorio nella definizione dei protocolli sanitari legati al microclima e nei giudizi di idoneità per le mansioni esposte al freddo, in collaborazione con i servizi di prevenzione aziendali e con i riferimenti territoriali dell'AULSS 9 Scaligera.

 
 
 

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