Movimentazione manuale dei carichi: quanti kg si possono sollevare, cosa deve fare il datore di lavoro e quando serve la visita medica
Il mal di schiena da lavoro non è un fastidio di stagione. Secondo la Relazione annuale INAIL presentata a settembre 2026, nel 2025 le denunce di malattia professionale sono state 98.312, l'11,3% in più rispetto all'anno precedente, e circa 70.000 riguardavano il sistema osteo-muscolare e il tessuto connettivo: dorsopatie, lesioni della spalla, disturbi dei tessuti molli. Nei primi sette mesi del 2026 le denunce sono salite ancora, a 69.796 (+16,6% sullo stesso periodo del 2025), e le patologie muscoloscheletriche restano in testa.
Gran parte di questi casi ha una radice comune: carichi sollevati, spinti, tirati o trasportati a mano, troppo spesso, troppo lontano dal corpo, con il tronco ruotato. Ed è proprio adesso, tra fine ottobre e Natale, che in molte aziende il carico di lavoro fisico aumenta: magazzini e corrieri entrano nel picco di Black Friday e festività, la grande distribuzione rifornisce gli scaffali a ritmo serrato, le cantine chiudono la vendemmia e movimentano casse e cartoni. A Verona, che con l'Interporto Quadrante Europa ospita il secondo interporto d'Europa nella classifica 2025 della Deutsche GVZ-Gesellschaft, il tema riguarda una parte molto ampia del tessuto produttivo.

Che cosa si intende per movimentazione manuale dei carichi
La definizione è nell'art. 167 del D.Lgs. 81/2008. Per movimentazione manuale dei carichi (MMC) si intendono le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che per le loro caratteristiche o in conseguenza di condizioni ergonomiche sfavorevoli comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.
La stessa norma chiarisce che cosa sono queste patologie: quelle delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari. Il campo quindi è più ampio del classico "sollevare la cassa": comprende il carrello spinto per tutto il turno, il paziente da riposizionare nel letto, il sacco di cemento portato in spalla, ma anche i movimenti ripetuti di carichi leggeri che sovraccaricano spalle, gomiti e polsi.
Quanti kg può sollevare un lavoratore?
È la domanda più cercata sul tema, e la risposta onesta è che la legge italiana non fissa un "peso massimo" valido in assoluto. Il D.Lgs. 81/2008, all'art. 168 comma 3 e nell'Allegato XXXIII, richiama come criteri di riferimento le norme tecniche della serie ISO 11228, che indicano valori da usare dentro una valutazione del rischio.
Le masse di riferimento della ISO 11228-1
La UNI ISO 11228-1:2022, dedicata a sollevamento, abbassamento e trasporto, indica queste masse di riferimento per la popolazione lavorativa:
uomini tra 20 e 45 anni: 25 kg;
donne tra 20 e 45 anni: 20 kg;
uomini sotto i 20 o sopra i 45 anni: 20 kg;
donne sotto i 20 o sopra i 45 anni: 15 kg.
Sulle fasce d'età circolano letture leggermente diverse, ma l'impostazione è questa. Soprattutto, i valori vanno letti correttamente: non sono limiti "fino a qui si può": valgono in condizioni ideali, cioè carico vicino al corpo, all'altezza delle nocche, senza torsioni del tronco, con una buona presa e un'operazione occasionale. Ogni volta che una di queste condizioni peggiora, il peso raccomandabile scende, anche di molto.
Perché il peso da solo non basta
Un cartone da 12 kg sollevato da terra, con le braccia distese per raggiungerlo in fondo a un bancale e una rotazione del busto per appoggiarlo sul nastro, può essere più rischioso di un carico da 20 kg preso all'altezza della vita. Per questo la valutazione considera insieme:
la distanza orizzontale tra il carico e il corpo;
l'altezza da cui il carico parte e lo spostamento verticale;
l'angolo di torsione del tronco;
la qualità della presa;
la frequenza dei sollevamenti e la durata complessiva del compito.
La revisione della ISO 11228-1 ha inoltre abbassato il limite di massa cumulativa giornaliera e introdotto limiti per minuto e per ora, proprio per intercettare il sovraccarico che nasce dalla somma di tanti sollevamenti singolarmente accettabili.
I carichi leggeri non sono esenti
La ISO 11228-1 si applica ai carichi a partire dai 3 kg. Sotto questa soglia il rischio non scompare: se i movimenti sono rapidi e ripetuti, entra in gioco la ISO 11228-3 sulla movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza, che riguarda soprattutto gli arti superiori e la sindrome del tunnel carpale. Spinta e traino (carrelli, transpallet manuali, roll container) hanno invece una norma propria, la ISO 11228-2.
Gli obblighi del datore di lavoro
L'art. 168 del D.Lgs. 81/2008 costruisce una gerarchia precisa, che conviene seguire nell'ordine.
Prima evitare, poi ridurre
Il comma 1 chiede innanzitutto di evitare la movimentazione manuale, con misure organizzative o con attrezzature meccaniche adeguate: sollevatori, transpallet elettrici, nastri trasportatori, tavoli a altezza regolabile, sollevatori per pazienti. Solo quando la MMC non può essere evitata scatta il comma 2, che impone di ridurre il rischio: organizzare i posti di lavoro, valutare le condizioni di sicurezza e salute (se possibile già in fase di progettazione), adottare misure per ridurre i rischi tenendo conto dell'Allegato XXXIII.
La valutazione del rischio e l'Allegato XXXIII
L'Allegato XXXIII elenca i fattori da considerare, raggruppati in quattro famiglie:
caratteristiche del carico: troppo pesante, ingombrante o difficile da afferrare, in equilibrio instabile o con contenuto che si sposta, collocato in posizione che obbliga a tenerlo lontano dal tronco o a torcere il busto;
sforzo fisico richiesto: eccessivo, compiuto con torsione del tronco, con movimento brusco, con il corpo in posizione instabile;
caratteristiche dell'ambiente: spazio libero insufficiente, pavimento irregolare o scivoloso, dislivelli, temperatura e umidità inadeguate;
esigenze connesse all'attività: sforzi troppo frequenti o prolungati, pause e recupero insufficienti, distanze troppo grandi di sollevamento, abbassamento o trasporto, ritmo imposto da un processo che il lavoratore non può modulare.
L'Allegato richiama anche i fattori individuali di rischio: inidoneità fisica al compito, indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati, insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione. Il risultato di questa analisi deve stare nel DVR, compito per compito, con le misure conseguenti: riportare compito per compito i valori calcolati non è prescritto in questa forma, ma è la buona prassi che rende la valutazione verificabile.
Informazione, formazione e addestramento
L'art. 169 aggiunge un obbligo che spesso viene liquidato in pochi minuti di slide. Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori informazioni adeguate sul peso e sulle altre caratteristiche del carico, assicurare una formazione sui rischi e sulle modalità corrette di esecuzione, e soprattutto un addestramento sulle manovre corrette. L'addestramento, per l'art. 37 comma 5, si svolge con prove pratiche ed esercitazioni applicate, di norma sul luogo di lavoro.
Le sanzioni
L'art. 170 punisce il datore di lavoro e il dirigente con l'arresto o con l'ammenda in alternativa: da tre a sei mesi di arresto per la violazione dell'art. 168 commi 1 e 2, da due a quattro mesi per la violazione dell'art. 169 comma 1. Gli importi delle ammende sono soggetti a rivalutazione periodica e vanno verificati sul testo vigente.
Come si valuta in pratica: i metodi
La scelta del metodo dipende dal tipo di compito. Il riferimento applicativo è il rapporto tecnico ISO/TR 12295, che accompagna le ISO 11228 e propone anche una valutazione rapida preliminare: se il compito è chiaramente accettabile o chiaramente critico, non serve sempre un calcolo complesso.
Sollevamento: il metodo NIOSH e l'indice di sollevamento
Per il sollevamento si usa l'equazione NIOSH rivista, che parte dalla massa di riferimento e la riduce con una serie di fattori (altezza, distanza orizzontale, dislocazione verticale, asimmetria, frequenza, presa). Il rapporto tra il peso effettivamente sollevato e il peso limite raccomandato è l'indice di sollevamento (Lifting Index, LI). La UNI ISO 11228-1:2022 considera accettabile un LI fino a 1 e classifica i valori superiori in fasce di rischio crescente: basso tra 1 e 1,5, moderato tra 1,5 e 2, alto tra 2 e 3, molto alto oltre 3. Sopra 1 il compito non è raccomandato e va riprogettato, con priorità tanto maggiore quanto più alto è l'indice.
Molti DVR usano ancora la vecchia prassi italiana, che fissava a 0,85 il limite dell'area verde e considerava "di attenzione" la fascia tra 0,86 e 1: è una soglia prudenziale che può restare utile, ma il riferimento tecnico aggiornato è quello della norma vigente.
Per i compiti composti o variabili, tipici dei magazzini, esistono varianti dell'indice.
Spinta, traino e trasporto
Per spinta e traino, disciplinati dalla ISO 11228-2, si usano le tabelle psicofisiche di Snook e Ciriello: le forze misurate con un dinamometro, all'avvio e durante il mantenimento, si confrontano con i valori raccomandati per sesso, distanza e frequenza. Il trasporto in piano rientra invece nella ISO 11228-1, e per esso le stesse tabelle indicano masse raccomandate, non forze.
Movimenti ripetuti e movimentazione dei pazienti
Per i carichi leggeri ad alta frequenza la ISO 11228-3 propone metodi come la check list e l'indice OCRA. Nelle strutture sanitarie e nelle RSA la movimentazione dei pazienti ha un riferimento tecnico dedicato, l'ISO/TR 12296, e in Italia si usa diffusamente il metodo MAPO.
Sorveglianza sanitaria: quando scatta e cosa fa il medico competente
L'art. 168 comma 2 lettera d) stabilisce che il datore di lavoro sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio dell'Allegato XXXIII.
Questo significa due cose. La prima: non ogni lavoratore che ogni tanto sposta una scatola deve fare la visita. La seconda: quando dalla valutazione e dai fattori individuali emerge un rischio da sovraccarico biomeccanico, la sorveglianza è dovuta e ometterla espone alle sanzioni dell'art. 170, che punisce la violazione dell'art. 168 comma 2. La norma non fissa una soglia numerica di indice oltre la quale la sorveglianza diventa dovuta: nella pratica il medico competente la attiva quando la valutazione esce dall'area di accettabilità, ma la decisione va motivata caso per caso nel DVR e nel protocollo sanitario.
Periodicità e contenuto della visita
La visita periodica, per l'art. 41 comma 2 lettera b), è di norma annuale, salvo una diversa periodicità stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. Per esposizioni contenute sono frequenti cadenze biennali, che vanno però giustificate.
La visita per MMC comprende di solito un'anamnesi mirata sui disturbi della colonna e degli arti superiori, l'esame obiettivo del rachide con test di mobilità e di provocazione, eventuali questionari standardizzati sui sintomi e, se il medico lo ritiene necessario, accertamenti di approfondimento. Le spese, compresi gli esami, sono a carico del datore di lavoro (art. 41 comma 4).
Il giudizio di idoneità con limitazioni
Il risultato è il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Nella movimentazione dei carichi è frequente il giudizio con limitazioni: per esempio "evitare il sollevamento di carichi superiori a 10 kg" oppure "evitare la movimentazione abituale sopra l'altezza delle spalle". Per l'azienda è un dato operativo, perché le limitazioni vanno rispettate nell'organizzazione dei turni e delle postazioni. Contro il giudizio è ammesso ricorso all'ASL territorialmente competente entro trenta giorni dalla comunicazione (art. 41 comma 9).
Lavoratori che richiedono un'attenzione particolare
Alcuni gruppi hanno tutele specifiche. Per le lavoratrici in gravidanza e nel periodo successivo al parto il D.Lgs. 151/2001 vieta di adibirle al trasporto e al sollevamento di pesi (art. 7) e tra i lavori faticosi elenca la manovalanza pesante. Per i lavoratori minorenni la L. 977/1967 impone una valutazione dei rischi specifica, che deve considerare anche la movimentazione manuale dei carichi (art. 7), e stabilisce che gli adolescenti non possono essere adibiti al trasporto di pesi per più di quattro ore al giorno, compresi i ritorni a vuoto (art. 19). Per i lavoratori più anziani la ISO 11228-1 riduce già la massa di riferimento, e la valutazione deve tenerne conto.
Ci sono poi i lavoratori con patologie del rachide già note (ernie discali, esiti di interventi, lombalgie ricorrenti): non sono automaticamente inidonei, ma vanno valutati individualmente dal medico competente, che può indicare limitazioni temporanee o permanenti.
I settori più esposti a Verona e provincia
Il tessuto produttivo veronese concentra molte attività in cui la MMC è quotidiana:
logistica e trasporti, attorno al Quadrante Europa e lungo l'asse della A22 e della A4, con magazzini, corrieri e piattaforme della grande distribuzione;
agricoltura e ortofrutta, dalla raccolta alla lavorazione in magazzino, con il carico delle cassette e dei bins;
vitivinicolo, tra vendemmia, cantina e imbottigliamento in Valpolicella, Soave, Custoza e Bardolino;
edilizia e lavorazione del marmo, con blocchi, lastre e materiali da posa;
sanità, RSA e assistenza domiciliare, dove il carico è la persona;
turismo e ristorazione sul Garda, con il rifornimento di cucine e magazzini nella stagione alta.
Stagionali e somministrati vanno valutati e formati come il personale stabile.
Mal di schiena e malattia professionale
Quando il danno si è già prodotto, il tema diventa assicurativo. Nelle tabelle delle malattie professionali aggiornate con il DM 10 ottobre 2023, l'ernia discale lombare è prevista per le lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo abituale e sistematico in assenza di ausili efficaci, con un periodo massimo di indennizzabilità di un anno dalla cessazione della lavorazione. In questi casi, se la malattia si manifesta entro quel termine e il lavoratore dimostra di aver svolto la lavorazione, opera la presunzione di origine professionale. Fuori dalle tabelle il riconoscimento resta possibile, ma il nesso causale va provato. Il medico che riconosce una sospetta malattia professionale ha l'obbligo di segnalarla. Su questo aspetto abbiamo dedicato un approfondimento alle malattie professionali più comuni e al riconoscimento INAIL.
Domande frequenti (FAQ)
Quanti kg può sollevare un uomo al lavoro?
La UNI ISO 11228-1:2022, richiamata dal D.Lgs. 81/2008, indica 25 kg come massa di riferimento per gli uomini tra 20 e 45 anni e 20 kg per quelli più giovani o sopra i 45. Sono valori in condizioni ideali: con carichi lontani dal corpo, torsioni o sollevamenti frequenti il peso raccomandabile scende.
Quanti kg può sollevare una donna sul lavoro?
La massa di riferimento è di 20 kg per le donne tra 20 e 45 anni e di 15 kg sotto i 20 e sopra i 45 anni. Durante la gravidanza e nel periodo successivo al parto vale il divieto di trasporto e sollevamento di pesi previsto dal D.Lgs. 151/2001.
Esiste un peso massimo sollevabile per legge?
No, non esiste un limite unico valido per tutte le situazioni. La legge impone di valutare il rischio con le norme tecniche (ISO 11228) e di adottare le misure conseguenti. Il peso accettabile dipende da come, quanto spesso e in quali condizioni il carico viene movimentato.
La movimentazione manuale dei carichi richiede sempre la visita medica?
No. Secondo l'art. 168 del D.Lgs. 81/2008 la sorveglianza sanitaria si attiva sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio. La norma non fissa una soglia numerica: la decisione va motivata nel DVR e nel protocollo del medico competente.
Ogni quanto si fa la visita per movimentazione manuale dei carichi?
Di norma una volta l'anno, come prevede l'art. 41 del D.Lgs. 81/2008. Il medico competente può stabilire una periodicità diversa, per esempio biennale o triennale per esposizioni contenute, in base al livello di rischio.
Gli esoscheletri sostituiscono la valutazione del rischio?
No. Gli esoscheletri possono ridurre lo sforzo in alcuni compiti, ma vanno scelti dopo la valutazione e verificati nell'uso reale. Non sostituiscono gli ausili meccanici, la riorganizzazione del lavoro e la sorveglianza sanitaria.
Movimentazione dei carichi a Verona: valutazione e sorveglianza sanitaria con il medico competente
Per un'azienda veronese la movimentazione manuale dei carichi è uno dei rischi più diffusi e, allo stesso tempo, uno di quelli in cui la prevenzione rende di più: un ausilio ben scelto, un bancale rialzato, una rotazione dei compiti possono abbassare l'indice di rischio più di qualunque corso. Il medico competente lavora su questo insieme al datore di lavoro e al RSPP: legge la valutazione, imposta il protocollo sanitario, segue nel tempo i lavoratori più esposti e trasforma i risultati collettivi della sorveglianza in indicazioni concrete per l'organizzazione.
Il Dr. Giuliano Turrina è medico competente a Verona e segue aziende di Verona e provincia, dalla logistica della zona industriale alle cantine della Valpolicella, dalle imprese edili alle strutture socio-sanitarie. Se state rivedendo il DVR in vista del picco di fine anno, o volete capire se i vostri addetti al magazzino devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria, potete contattare lo studio per una valutazione del vostro caso.





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