Near miss e mancati infortuni: la norma c'è dal 2025, le linee guida no. Cosa devono fare le aziende
Sui mancati infortuni esiste una norma di legge dal 31 ottobre 2025. A quasi un anno di distanza, però, il documento che dovrebbe spiegare come applicarla non è ancora stato pubblicato. È una situazione scomoda per chi gestisce la sicurezza in azienda, perché la cornice normativa c'è ma le istruzioni operative mancano, e nel frattempo gli organi di vigilanza continuano a fare il loro lavoro.
Questo articolo mette ordine: che cosa dice esattamente la norma, chi riguarda, che cosa si può fare subito senza aspettare le linee guida. È rivolto a datori di lavoro, RSPP e responsabili del personale di aziende con più di quindici dipendenti.

Che cosa dice la norma sui mancati infortuni
La disposizione è l'articolo 15 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 ottobre 2025 e convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025. La rubrica dell'articolo è "Rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni".
Il comma 1 stabilisce che, al fine di promuovere il miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di ridurre l'incidenza degli infortuni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con l'INAIL e sentite le parti sociali, adotta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto linee guida per l'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di quindici dipendenti. Lo stesso comma prevede poi un decreto ministeriale che dovrà definire le modalità di comunicazione dei dati aggregati relativi agli eventi segnalati come mancati infortuni e alle azioni correttive o preventive intraprese, oltre ai criteri per un rapporto nazionale annuale. Il comma 2 contiene la consueta clausola di invarianza finanziaria.
Un passaggio introdotto in sede di conversione ha un effetto pratico immediato: le linee guida dovranno tenere conto delle procedure per la gestione degli incidenti e la segnalazione dei mancati infortuni già elaborate dall'INAIL, che restano ferme fino a un loro eventuale aggiornamento, anche al fine di evitare duplicazioni di adempimenti. Tradotto: chi oggi adotta gli strumenti INAIL esistenti non sta lavorando a vuoto.
Tre elementi meritano attenzione perché vengono spesso raccontati male.
Il primo è che la norma parla di imprese con più di quindici dipendenti, non di almeno quindici: un'azienda con esattamente quindici dipendenti resta fuori dal perimetro letterale.
Il secondo è che l'articolo 15 del decreto-legge 159/2025 è una norma autonoma: non inserisce un nuovo articolo nel decreto legislativo 81/2008 e non ne modifica uno esistente.
Il terzo riguarda gli obblighi immediati. Il testo mette in capo al Ministero e all'INAIL l'adozione delle linee guida e al Ministero il decreto sulle modalità di comunicazione. Secondo la lettura prevalente l'obbligo di trasmettere i dati aggregati esiste nell'impianto della norma, ma diventa esigibile quando saranno definiti canale, formato e periodicità. C'è anche chi sostiene che, essendo l'articolo costruito come norma di programmazione rivolta all'amministrazione, nessun obbligo aziendale sia ancora sorto. In ogni caso, finché quel passaggio manca non esiste una piattaforma su cui caricare i dati.
Attenzione a non confondere due articoli 15
L'articolo 15 del decreto legislativo 81/2008 si intitola "Misure generali di tutela". Il decreto-legge 159/2025 lo ha effettivamente toccato: è l'articolo 5 del decreto-legge che ha inserito nel comma 1 dell'articolo 15 del Testo Unico una lettera z-bis, dedicata alla programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori nei luoghi di lavoro. È un tema importante, ma diverso.
L'articolo 15 del decreto-legge 159/2025, invece, è quello sui mancati infortuni. Stesso numero, due testi completamente diversi. Quando si cita la norma in un documento aziendale conviene scrivere per esteso "articolo 15 del decreto-legge 159/2025".
Che cos'è un mancato infortunio
La definizione tecnica più usata nella pratica italiana si ricava dalla norma UNI ISO 45001:2018. La norma non definisce autonomamente il mancato infortunio: lo colloca in una nota alla definizione di incidente, precisando che un incidente che non produce lesione o malattia ma ha il potenziale di produrla può essere denominato near miss. È la stessa lettura adottata dall'INAIL nei propri documenti tecnici.
Tradotto in situazioni concrete: un carico che si sfila dal bancale e cade a pochi metri da un operatore senza colpirlo. Un carrello elevatore che frena appena in tempo all'incrocio di due corsie. Un pannello che si stacca da un ponteggio e finisce a terra durante la pausa, quando sotto non c'era nessuno.
In tutti questi casi l'evento pericoloso è avvenuto davvero. Quello che è mancato è la conseguenza, e spesso è mancata per ragioni fortuite. La stessa dinamica, ripetuta cento volte, prima o poi produce un infortunio vero. Ecco perché i mancati infortuni sono considerati un indicatore anticipatore: raccontano dove il sistema di prevenzione sta cedendo, prima che qualcuno si faccia male.
Accanto a essi esiste la categoria delle situazioni pericolose, cioè condizioni potenzialmente lesive che non hanno ancora generato alcun evento: un'uscita di emergenza ostruita, una protezione rimossa e non rimontata, una scala danneggiata ancora in uso. La gran parte dei sistemi di segnalazione le tratta insieme ai near miss veri e propri.
Chi è obbligato e da quando
La soglia è quella delle imprese con più di quindici dipendenti. Il decreto-legge è in vigore dal 31 ottobre 2025 e il termine per l'adozione delle linee guida cadeva sei mesi dopo, quindi intorno al 30 aprile 2026.
Quel termine è passato. Alla data di pubblicazione di questo articolo le linee guida ministeriali previste dall'articolo 15 non risultano pubblicate, e non risulta pubblicato il decreto ministeriale sulle modalità di comunicazione. È bene però verificare la situazione al momento in cui si legge, perché si tratta di provvedimenti attesi e la pubblicazione può intervenire in qualsiasi momento.
Il termine di sei mesi è rivolto all'amministrazione, non alle imprese, e nell'ordinamento italiano i termini di questo tipo sono di norma ordinatori: la loro scadenza non fa decadere il potere di adottare l'atto. Il risultato pratico è un periodo di attesa in cui la cornice normativa esiste ma lo strumento operativo no.
Che cosa si rischia oggi
Su questo punto conviene essere precisi ed evitare allarmismi. L'articolo 15 del decreto-legge 159/2025 non prevede un apparato sanzionatorio proprio per la mancata identificazione, il mancato tracciamento o la mancata comunicazione dei dati sui mancati infortuni. Chi scrive che dal 2026 sono previste multe specifiche per chi non registra i near miss sta anticipando qualcosa che nel testo non c'è.
Questo non significa però che il tema sia irrilevante sul piano della responsabilità. Resta in vigore l'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 81/2008, che impone la rielaborazione della valutazione dei rischi in occasione di modifiche significative del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità, con aggiornamento del documento entro trenta giorni. Un mancato infortunio ripetuto, documentato e non seguito da alcuna azione correttiva è un elemento che in sede ispettiva o giudiziaria pesa, perché dimostra che il rischio era conosciuto.
C'è poi un profilo più delicato. Se un near miss è stato segnalato internamente, non ha prodotto alcun intervento e mesi dopo la stessa dinamica causa un infortunio, quel registro diventa la prova che l'azienda sapeva. È una ragione in più per chiudere il ciclo con azioni correttive tracciate, invece di limitarsi a raccogliere segnalazioni.
Il modello CONDIVIDO dell'INAIL
Nell'attesa delle linee guida ministeriali il riferimento tecnico più solido disponibile in Italia è il documento INAIL intitolato "Metodologia di analisi dei near miss (mancati infortuni) e delle situazioni pericolose. Linee guida e istruzione operativa", pubblicato dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale nel novembre 2025 e costruito intorno al modello denominato CONDIVIDO.
Il documento propone uno schema standardizzato di raccolta e analisi, con campi strutturati che consentono di descrivere l'evento in modo omogeneo. L'omogeneità permette di confrontare i dati nel tempo e tra reparti, e in prospettiva con dati di settore o nazionali: è la logica che l'articolo 15 immagina per il rapporto nazionale annuale.
L'impianto operativo distingue due momenti. Il primo è la segnalazione, che può arrivare dai lavoratori, dai preposti e dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il secondo è l'analisi e il trattamento, che competono al servizio di prevenzione e protezione. Tra i due passaggi c'è il nodo vero di ogni sistema di questo tipo, cioè far arrivare la segnalazione.
Per il settore delle costruzioni l'INAIL ha pubblicato nel dicembre 2025, in collaborazione con Formedil Italia, un documento specifico sulla segnalazione e comunicazione dei mancati infortuni e delle situazioni pericolose per le imprese edili.
Adottare uno schema già riconosciuto conviene: quando le linee guida arriveranno, chi ha già raccolto dati in formato strutturato dovrà rimappare dei campi, non ricominciare da zero.
Come impostare un sistema di gestione dei near miss
Il punto critico non è tecnologico. Le aziende che falliscono su questo tema non falliscono perché manca il software: falliscono perché nessuno segnala.
Costruire la fiducia prima del modulo
Un lavoratore segnala un quasi incidente solo se è ragionevolmente certo che la segnalazione non si trasformerà in un problema per sé o per un collega. Se la prima produce un richiamo disciplinare, la seconda non arriverà mai. L'approccio che funziona è quello che in inglese si chiama no blame: la segnalazione serve a capire perché il sistema ha permesso che l'evento accadesse, non a individuare il colpevole. Va detto ai lavoratori, messo per iscritto nella procedura e confermato con i comportamenti quando arriva la prima segnalazione scomoda. Restano fuori i comportamenti dolosi e le violazioni gravi e deliberate.
Ridurre l'attrito e chiudere il cerchio
La differenza tra un sistema che raccoglie trenta segnalazioni l'anno e uno che ne raccoglie tre sta quasi sempre nella fatica di segnalare. Un modulo cartaceo di due pagine da compilare in ufficio, davanti al capoturno, non verrà usato. Un cartellino da infilare in una cassetta all'ingresso dello spogliatoio, un QR code che apre un modulo di quattro campi, un messaggio a un numero dedicato funzionano meglio perché costano trenta secondi. I campi minimi sono pochi: che cosa è successo, dove, quando, che cosa sarebbe potuto accadere.
Ogni segnalazione va poi analizzata cercando la causa a monte, non la disattenzione a valle. Se un operatore è scivolato, la domanda non è perché non guardava dove metteva i piedi, ma perché c'era acqua sul pavimento, da quanto tempo, e perché nessuno l'ha segnalata prima. Da lì discende l'azione correttiva, che va assegnata a una persona con un termine e verificata. Le azioni senza responsabile e senza data restano sulla carta.
Va infine restituito il risultato a chi ha segnalato, ed è il passaggio che tiene in vita il sistema: una bacheca in reparto con le segnalazioni del mese e gli interventi fatti, un punto fisso nelle riunioni di reparto. Se le segnalazioni entrano in un cassetto e non ne esce nulla, il flusso si interrompe in poche settimane.
Portare i dati nella riunione periodica
Nelle aziende con più di quindici lavoratori l'articolo 35 del decreto legislativo 81/2008 impone una riunione periodica almeno annuale, alla quale partecipano il datore di lavoro o un suo rappresentante, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente ove nominato e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In quella sede il datore di lavoro sottopone ai partecipanti, tra le altre cose, l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali.
È la sede naturale in cui far atterrare anche i dati sui mancati infortuni. La soglia numerica dell'articolo 35 è la stessa dell'articolo 15 del decreto-legge 159/2025, anche se i due perimetri non coincidono del tutto: l'articolo 35 parla di aziende e unità produttive e di lavoratori nell'accezione ampia dell'articolo 2 del Testo Unico, mentre l'articolo 15 del decreto-legge parla di imprese e di dipendenti. In un'azienda con quindici dipendenti e tre tirocinanti le due soglie possono dare esiti diversi, ed è uno dei punti che le linee guida dovranno chiarire.
Il ruolo del medico competente
Il medico competente non è un osservatore passivo di questo processo. L'articolo 25 del decreto legislativo 81/2008 gli attribuisce il compito di collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori. La lettura dei mancati infortuni rientra pienamente in questa collaborazione.
Nella pratica il contributo è concreto. L'analisi delle dinamiche ricorrenti fa emergere problemi che non sono soltanto tecnici: una sequenza di quasi cadute concentrata sul turno di notte o nelle ultime ore del turno lungo racconta qualcosa sull'organizzazione del lavoro e sulla fatica, non soltanto sul pavimento. Segnalazioni concentrate su una postazione possono indicare un problema ergonomico che in visita si traduce in disturbi muscoloscheletrici. Eventi legati a errori di lettura o di percezione suggeriscono di approfondire visus e udito in sorveglianza sanitaria.
C'è inoltre il tema della riservatezza. Un sistema ben costruito raccoglie descrizioni di eventi, non dati sanitari. Se però una segnalazione contiene riferimenti allo stato di salute di un lavoratore identificabile, il medico competente è la figura corretta per gestire quella parte, tenendola separata dal flusso visibile a colleghi e preposti.
Il vantaggio economico: la riduzione del premio INAIL
Esiste anche una ragione economica per attrezzarsi.
L'INAIL riconosce alle aziende che realizzano interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza una riduzione del tasso medio di tariffa, la cosiddetta oscillazione per prevenzione, richiesta con il modello OT23. Tra gli interventi valorizzati compaiono quelli dedicati alla rilevazione, alla segnalazione e all'analisi dei mancati infortuni, collocati nella sezione dedicata alle misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza. Nel modello relativo al 2027 si tratta dell'intervento E-10, "Adozione di un sistema di rilevazione dei mancati infortuni con attuazione di misure migliorative", accompagnato dall'allegato con i moduli INAIL di segnalazione, analisi e trattamento: gli stessi del modello CONDIVIDO.
La riduzione cresce al diminuire della dimensione aziendale e arriva al 28 per cento per le realtà fino a dieci lavoratori-anno. La domanda si presenta entro il termine fissato ogni anno dall'INAIL, ordinariamente entro fine febbraio, e richiede di documentare l'intervento realizzato nell'anno precedente: chi imposta oggi il sistema si trova con materiale già pronto. La struttura del modello viene rivista periodicamente, quindi la codifica va verificata sull'OT23 dell'anno di riferimento.
I numeri che spiegano perché il tema è tornato attuale
I dati INAIL relativi ai primi sette mesi del 2026, diffusi l'8 settembre 2026, indicano 256.471 denunce di infortunio in occasione di lavoro al netto degli studenti, in aumento del 4,9 per cento rispetto allo stesso periodo del 2025, e 422 denunce di infortunio mortale in occasione di lavoro, in calo del 2,3 per cento, pari a dieci casi in meno. Considerando anche gli infortuni in itinere e gli studenti, le denunce complessive salgono a 368.085, con una crescita del 5,3 per cento, e i casi mortali denunciati a 595. Le denunce di malattia professionale sono 69.796, con una crescita del 16,6 per cento. Si tratta di dati provvisori, soggetti a variazione al completamento dell'iter amministrativo di ciascuna denuncia.
Gli infortuni crescono, mentre i casi mortali flettono leggermente. È un quadro che rende comprensibile la scelta di puntare su uno strumento di prevenzione anticipata: intervenire sugli eventi che non hanno prodotto danno è l'unico modo per ridurre quelli che il danno lo producono.
Domande frequenti (FAQ)
I near miss sono obbligatori per legge?
L'articolo 15 del decreto-legge 159/2025, convertito dalla legge 198/2025, introduce un quadro normativo sull'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei mancati infortuni per le imprese con più di quindici dipendenti, e prevede la comunicazione di dati aggregati. L'attuazione concreta dipende però dalle linee guida ministeriali e dal decreto sulle modalità di comunicazione, che alla data di questo articolo non risultano pubblicati.
Quante persone servono in azienda perché scatti l'obbligo sui mancati infortuni?
La norma si riferisce alle imprese con più di quindici dipendenti. Un'azienda con quindici dipendenti esatti resta quindi fuori dal perimetro letterale.
Chi deve segnalare un near miss?
La segnalazione può arrivare da chiunque si accorga dell'evento: lavoratori, preposti, dirigenti, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. L'analisi e il trattamento competono al servizio di prevenzione e protezione, con il coinvolgimento del datore di lavoro e del medico competente per gli aspetti sanitari.
Il near miss va denunciato all'INAIL come un infortunio?
No. Gli obblighi di denuncia all'INAIL e di comunicazione a fini statistici riguardano gli infortuni che hanno prodotto un'assenza dal lavoro nei termini previsti dalla normativa, non gli eventi senza conseguenze. La comunicazione prevista dall'articolo 15 del decreto-legge 159/2025 riguarda dati aggregati e non è ancora operativa.
Ci sono sanzioni se non registro i mancati infortuni?
L'articolo 15 non prevede sanzioni specifiche. Restano però gli obblighi generali del decreto legislativo 81/2008 sulla valutazione dei rischi e sull'aggiornamento del documento, la cui violazione è sanzionata.
Le linee guida sui mancati infortuni sono state pubblicate?
Il termine scadeva intorno al 30 aprile 2026. Alla data di redazione di questo articolo non risultano pubblicate. Trattandosi di un provvedimento atteso, conviene verificare la situazione sui siti del Ministero del lavoro e dell'INAIL.
Un sistema di gestione dei near miss serve per l'OT23?
Sì. Gli interventi sulla rilevazione e l'analisi dei mancati infortuni sono tra quelli valorizzati ai fini della riduzione del tasso medio di tariffa. Verificare codifica e documentazione sul modello OT23 dell'anno di riferimento.
Verona e provincia: perché questo tema riguarda da vicino il tessuto produttivo scaligero
Secondo l'elaborazione dell'Osservatorio sicurezza sul lavoro e ambiente di Vega Engineering, aggiornata al 31 luglio 2026, la provincia di Verona ha registrato nei primi sette mesi del 2026 il numero più alto di denunce di infortunio tra le province venete, con 8.672 denunce. Il primato in valore assoluto riflette però in larga parte la dimensione della base occupazionale: in termini di incidenza per milione di occupati Verona si colloca tra i valori più bassi della regione. Sul fronte dei decessi il quadro migliora, con dieci casi complessivi di cui sette avvenuti in occasione di lavoro, contro i sedici dello stesso periodo del 2025, mentre il Veneto nel suo insieme va in direzione opposta, con 66 vittime e una crescita del 4,8 per cento che ne fa la seconda regione italiana per numero di decessi. Sono elaborazioni su dati provvisori, che possono differire da altre rilevazioni a seconda dei criteri di conteggio adottati.
Il primato non è misterioso. La provincia concentra una densità industriale e logistica molto alta: il polo agroalimentare e vitivinicolo della Valpolicella e della Valpantena, la manifattura del basso veronese, il marmo della Valpolicella e della Lessinia, la logistica intorno al Quadrante Europa, l'edilizia diffusa, la lavorazione del legno. Sono comparti in cui il quasi infortunio è un evento quotidiano, il carico che si muove, il mezzo che manovra in spazi stretti, la lastra che oscilla, e in cui operano numerose imprese sopra i quindici dipendenti, che spesso hanno già una riunione periodica strutturata su cui innestare il tema.
Per un'azienda del territorio l'approccio ragionevole è non aspettare le linee guida, perché il tempo necessario a costruire la fiducia che fa arrivare le segnalazioni è lungo e va guadagnato adesso: partire con uno schema semplice allineato ai campi INAIL, portare i primi risultati alla riunione periodica annuale, valutare l'inserimento dell'intervento nella domanda di riduzione del premio. Quando il quadro attuativo si completerà, l'azienda avrà una serie storica già pronta invece di un foglio bianco.
Come medico competente che opera a Verona e in provincia, affianco le aziende proprio in questo passaggio: leggere i dati dei mancati infortuni insieme a quelli della sorveglianza sanitaria, capire se dietro una sequenza di eventi c'è un problema di postazione, di organizzazione dei turni o di carico di lavoro, e tradurre quella lettura in misure che reggano il confronto con un'ispezione. Per confrontarsi su come impostare il sistema nella propria realtà è possibile contattare lo studio.





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