Sorveglianza sanitaria per le aziende di Verona

Dr. Giuliano Turrina, medico competente a Verona · Aggiornato il

In breve

La sorveglianza sanitaria è l'insieme delle visite e degli accertamenti che il medico competente svolge sui lavoratori esposti a rischi per la salute. È obbligatoria nei casi previsti dalla legge e dalla valutazione dei rischi; la organizzo per l'azienda dalla prima visita alle scadenze, con un giudizio scritto per ogni lavoratore.

Seguo personalmente la sorveglianza sanitaria di aziende di Verona e provincia: piccole imprese artigiane, uffici, ristorazione, logistica, manifattura. L’obiettivo è semplice: che ogni lavoratore abbia le visite giuste, nei tempi giusti, e che l’azienda abbia i documenti in ordine quando arriva un controllo.

Cosa prevede la legge

La sorveglianza sanitaria è disciplinata dall’articolo 41 del D.Lgs. 81/2008. La effettua il medico competente nei casi previsti dalla normativa e quando il lavoratore ne fa richiesta per motivi correlati ai rischi del lavoro. Comprende:

  • la visita preventiva, anche in fase preassuntiva, prima di adibire il lavoratore alla mansione;
  • la visita periodica, di norma annuale, con periodicità diversa se la prevede una norma o se la stabilisco in base al rischio;
  • la visita su richiesta del lavoratore, se correlata ai rischi professionali;
  • la visita al cambio di mansione;
  • la visita alla cessazione del rapporto, nei casi previsti;
  • la visita prima della ripresa del lavoro dopo un’assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi, quando la ritengo necessaria; se non lo è, esprimo comunque il giudizio di idoneità.

Le visite e gli esami mirati al rischio sono a carico del datore di lavoro. La programmazione avviene attraverso un protocollo sanitario costruito sui rischi reali dell’azienda.

Come lavoro

  1. Raccolta dei dati: documento di valutazione dei rischi, elenco dei lavoratori e delle mansioni, eventuali giudizi precedenti.
  2. Sopralluogo negli ambienti di lavoro, per vedere le mansioni dal vivo e non solo sulla carta (sopralluoghi e valutazione dei rischi).
  3. Protocollo sanitario: per ogni mansione, quali accertamenti e con che periodicità.
  4. Visite ed esami strumentali mirati al rischio (ad esempio audiometria, spirometria, visiotest), in ambulatorio o direttamente in azienda.
  5. Giudizio di idoneità scritto per ogni lavoratore, in copia all’azienda e al lavoratore (visite mediche e idoneità).
  6. Scadenzario: l’azienda sa in anticipo chi deve essere rivisto e quando.
  7. Riunione periodica e relazione con i risultati anonimi collettivi, come previsto dall’articolo 25 del D.Lgs. 81/2008.

Perché conta chi la fa

La responsabilità della sorveglianza sanitaria resta del datore di lavoro: nominare il medico competente quando serve è un suo obbligo, e un giudizio scritto male o una scadenza saltata ricadono sull’azienda. Per questo conviene affidarsi a un professionista che conosca la norma anche dal lato dei controlli: prima della libera professione sono stato dirigente medico dello SPISAL di Verona, il servizio dell’ULSS che vigila sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per accertamenti specifici, come i drug test e gli alcol test o le visite dei videoterminalisti, trovi le pagine dedicate.

Domande frequenti

Quando un'azienda è obbligata alla sorveglianza sanitaria?

Quando i lavoratori sono esposti a rischi per cui la legge la prevede (ad esempio rumore, movimentazione manuale dei carichi, agenti chimici, videoterminali oltre le 20 ore settimanali) o quando lo indica la valutazione dei rischi. In questi casi il datore di lavoro deve nominare il medico competente (art. 18, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 81/2008).

Ogni quanto si ripetono le visite?

Di norma una volta all'anno, salvo che una norma specifica preveda una periodicità diversa o che il medico competente la stabilisca in base alla valutazione del rischio (art. 41, comma 2, lettera b). Per i videoterminalisti, ad esempio, la periodicità è biennale o quinquennale.

Chi paga visite ed esami?

Il datore di lavoro: le visite e gli accertamenti mirati al rischio sono a sua cura e spese (art. 41, comma 4, del D.Lgs. 81/2008).

Cosa riceve l'azienda alla fine di ogni visita?

Il giudizio di idoneità alla mansione specifica, scritto, in copia al datore di lavoro e al lavoratore. I dati clinici restano nella cartella sanitaria e di rischio, custodita dal medico competente nel rispetto del segreto professionale.

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Chi segue il servizio

Dr. Giuliano Turrina, specialista in Medicina del Lavoro, iscritto all'elenco nazionale dei Medici Competenti, già dirigente medico SPISAL ULSS9 Scaligera.