Interpretazione univoca dell'obbligo di visita medica per lavoratori non esposti a rischi lavorativi (Interpello Ministero del Lavoro: Sorveglianza sanitaria dopo 60 giorni di assenza per malattia)
Quesito: Un lavoratore non esposto a rischi lavorativi (chimico, biologico, meccanico e VDT) deve essere sottoposto a visita medica dopo 60 giorni di assenza per malattia?
Risposta:
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria solo per i lavoratori soggetti a rischi lavorativi (art. 2, comma 1, lettera m), d.lgs. n. 81/2008).
Il datore di lavoro deve vigilare affinché i lavoratori non siano adibiti a mansioni senza il prescritto giudizio di idoneità (art. 18, comma 1, lettera bb), d.lgs. n. 81/2008).
La visita medica di cui all'art. 41, comma 2, lettera e-ter), d.lgs. n. 81/2008, è obbligatoria solo per la ripresa delle medesime mansioni svolte prima dell'assenza per malattia (sentenza Cassazione n. 7566/2020 e n. 29756/2022).
Pertanto, un lavoratore non esposto a rischi lavorativi non è soggetto a visita medica dopo 60 gg. di assenza per malattia se non viene reintegrato alle stesse mansioni svolte prima dell'assenza.
Dr. Giuliano Turrina
Specialista in medicina del lavoro
Altri articoli del Blog:
Bozza di nuovo accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (2024)
Colpi di calore: consigli e misure di prevenzione basati sull'evidenza scientifica per i lavoratori - Il medico competente: un obbligo per la sicurezza e la salute dei lavoratori