top of page
Stationary photo
Immagine del redattoreGiuliano Turrina

Visita medica per assenza superiore a 60 giorni per malattia per soggetti non esposti



Interpretazione univoca dell'obbligo di visita medica per lavoratori non esposti a rischi lavorativi (Interpello Ministero del Lavoro: Sorveglianza sanitaria dopo 60 giorni di assenza per malattia)


assenza per malattia 60 giorni visita medica medicina del lavoro


Quesito: Un lavoratore non esposto a rischi lavorativi (chimico, biologico, meccanico e VDT) deve essere sottoposto a visita medica dopo 60 giorni di assenza per malattia?


Risposta:

  • La sorveglianza sanitaria è obbligatoria solo per i lavoratori soggetti a rischi lavorativi (art. 2, comma 1, lettera m), d.lgs. n. 81/2008).

  • Il datore di lavoro deve vigilare affinché i lavoratori non siano adibiti a mansioni senza il prescritto giudizio di idoneità (art. 18, comma 1, lettera bb), d.lgs. n. 81/2008).

  • La visita medica di cui all'art. 41, comma 2, lettera e-ter), d.lgs. n. 81/2008, è obbligatoria solo per la ripresa delle medesime mansioni svolte prima dell'assenza per malattia (sentenza Cassazione n. 7566/2020 e n. 29756/2022).

Pertanto, un lavoratore non esposto a rischi lavorativi non è soggetto a visita medica dopo 60 gg. di assenza per malattia se non viene reintegrato alle stesse mansioni svolte prima dell'assenza.



Dr. Giuliano Turrina

Specialista in medicina del lavoro





Altri articoli del Blog:
















37 visualizzazioni

Post recenti

Mostra tutti
bottom of page