Sopralluoghi e collaborazione alla valutazione dei rischi

Dr. Giuliano Turrina, medico competente a Verona · Aggiornato il

In breve

Il medico competente deve visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno, o con la cadenza che stabilisce in base alla valutazione dei rischi, e collabora con il datore di lavoro e l'RSPP alla valutazione stessa. Il sopralluogo serve a collegare il protocollo sanitario alle mansioni reali.

Il sopralluogo si fa in azienda, nei reparti, negli uffici e nei cantieri dove si lavora davvero. Un protocollo sanitario scritto senza vedere il posto di lavoro rischia di essere sbagliato: troppi esami dove non servono, nessuno dove servirebbero. Per questo il sopralluogo è il primo passo di ogni incarico e si ripete ogni anno.

Cosa dice la norma

L’articolo 25 del D.Lgs. 81/2008 prevede che il medico competente:

  • collabori con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche per programmare la sorveglianza sanitaria e organizzare il primo soccorso;
  • visiti gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o con la cadenza stabilita in base alla valutazione dei rischi, comunicando al datore di lavoro una periodicità diversa dall’annuale perché venga annotata nel documento di valutazione dei rischi.

Il documento di valutazione dei rischi resta del datore di lavoro, che lo elabora con l’RSPP e con il medico competente (articolo 29).

Cosa guardo durante il sopralluogo

  • Il ciclo produttivo: cosa si fa, con quali macchine, sostanze e tempi.
  • Le mansioni reali e i gruppi di lavoratori esposti agli stessi rischi.
  • L’ergonomia del rapporto tra persona, macchina e ambiente: posture, movimentazione dei carichi, postazioni al videoterminale.
  • Il microclima, il rumore e le altre esposizioni già misurate o da misurare.
  • Il primo soccorso: cassette, presidi, addetti formati.

Dopo il sopralluogo

Redigo il verbale e, se servono, le indicazioni per l’azienda. Su queste basi aggiorno il protocollo sanitario e la programmazione delle visite. Il confronto con datore di lavoro, RSPP e RLS non si limita alla riunione periodica: se cambia un processo o arriva una nuova macchina, conviene sentirsi prima.

Domande frequenti

Il sopralluogo del medico competente è obbligatorio?

Sì. Il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o con una cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi; se la cadenza non è annuale, la comunica al datore di lavoro, che la annota nel documento di valutazione dei rischi (art. 25, comma 1, lettera l, del D.Lgs. 81/2008).

Chi scrive il documento di valutazione dei rischi?

Il datore di lavoro, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, nei casi in cui è prevista la sorveglianza sanitaria (art. 29, comma 1). La valutazione dei rischi non è delegabile.

Cosa ottiene l'azienda dal sopralluogo?

Un verbale con quanto osservato e le eventuali indicazioni per la tutela della salute dei lavoratori, e un protocollo sanitario coerente con le mansioni reali.

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Chi segue il servizio

Dr. Giuliano Turrina, specialista in Medicina del Lavoro, iscritto all'elenco nazionale dei Medici Competenti, già dirigente medico SPISAL ULSS9 Scaligera.