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Modifica articolo 18 Testo Unico (D.lgs 81/08)

Immagine del redattore: Giuliano TurrinaGiuliano Turrina

Il rapporto e le interconnessioni tra valutazione dei rischi, medici competenti (MC) e sorveglianza sanitaria (SS) sono aspetti complessi e cruciali, soprattutto alla luce delle recenti modifiche legislative introdotte dal Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito in legge il 3 luglio 2023 con la Legge 8 giugno 2023, n. 85. Queste modifiche hanno portato a una revisione significativa del Decreto Legislativo 81/08, in particolare riguardo all’articolo 18, primo comma, lettera a).


art. 18 Testo unico - D.lgs. 81/08

La versione originale dell’articolo 18 prevedeva la nomina del MC per la sorveglianza sanitaria nei casi specificamente previsti dal decreto. La nuova versione, invece, include la clausola "qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28", aprendo a diverse interpretazioni e possibili ambiguità. Le tre principali situazioni ipotizzate sono:

1. DVR Preesistente con MC: Se il documento di valutazione dei rischi (DVR) preesistente, elaborato con la collaborazione del MC, non evidenzia rischi, non sarebbe necessaria la sorveglianza sanitaria, e il MC potrebbe essere rimosso.

2. DVR Senza MC: Se il DVR è stato elaborato senza la collaborazione del MC, sorge il dubbio se tale DVR sia valido o se debba essere rifatto con la partecipazione del MC.


3. Assenza di DVR: In assenza di un DVR, per nuove aziende o aziende che non lo hanno mai redatto, diventa obbligatorio elaborare il DVR con la collaborazione del MC.


Questa modifica ha anche suscitato interpretazioni secondo le quali la sorveglianza sanitaria potrebbe diventare obbligatoria o ammissibile in situazioni non esplicitamente normate, basandosi sulla valutazione dei rischi. Tali situazioni includono:

- Lavori in quota (art. 107), che non fanno riferimento alla SS.

- Stress termico, di interesse recente, ma senza obbligo di SS nel D. Lgs. 81/08.

- Stress lavoro-correlato (art. 28), che non prevede SS obbligatoria.


La sorveglianza sanitaria, secondo lo Statuto dei Lavoratori (art. 5), è obbligatoria solo per determinati rischi specifici e chiaramente definiti dal legislatore. Pertanto, l’obbligo di nominare il MC rimane per i rischi con limiti di esposizione chiari, come rumore, amianto, e videoterminali (VDT). Tuttavia, per i rischi "non normati" desumibili dalla valutazione dei rischi, la normativa non prevede esplicitamente l’obbligo di SS.


Esempi di rischi specifici con obbligo di SS includono:

- Movimentazione manuale carichi(artt. 167 e 168).

- Rumore associato a sostanze ototossiche o vibrazioni (art. 196).

- Vibrazioni con altre condizioni specifiche (art. 204).

- Campi elettromagnetici (art. 211).

- Radiazioni ottiche artificiali (art. 218).

- Agenti chimici (art. 229 con art. 224).

- Cancerogeni e mutageni (art. 242, e reprotossici dal 2024).

- Agenti biologici (art. 279).

- Protezione dalle ferite da taglio nel settore sanitario (art. 286 sexies).



Interpretazioni Estensive e Potenziali Conflitti:

L’interpretazione estensiva che consentirebbe al MC di attivare interventi di SS per qualsiasi rischio identificato nella valutazione dei rischi potrebbe portare a interventi non in linea con la legge. Ad esempio, sorvegliare sanitariamente autisti con patenti A e B, lavoratori esposti a cadute dall’alto, videoterminalisti esposti per meno di 4 ore al giorno, operatori esposti solo a stress lavoro-correlato o a microclima avverso, non è consentito dalla normativa vigente e potrebbe comportare sanzioni amministrative e penali.


In particolare, interventi di SS non autorizzati potrebbero risultare in giudizi di idoneità o inidoneità (parziale o totale, transitoria o permanente) emessi erroneamente, esponendo datore di lavoro e MC a responsabilità legali. In questi casi, l’intervento di enti pubblici o istituti specializzati di diritto pubblico sarebbe necessario per validare tali giudizi.


Necessità di Intervento del Legislatore:

Alla luce delle ambiguità e delle interpretazioni potenzialmente conflittuali sollevate dalle recenti modifiche legislative, si auspica un intervento chiarificatore del legislatore. Tale intervento dovrebbe mirare a risolvere le contraddizioni e chiarire in modo definitivo i criteri e le condizioni per la nomina del MC e l’attuazione della SS, assicurando che le modifiche apportate al D. Lgs. 81/08 siano coerenti e applicabili senza generare incertezze interpretative.


Bibliografia:

5. Sentenza n° 1728 del 21/01/2005 Corte di Cassazione Penale – Sez. II.



In conclusione, il recente aggiornamento legislativo ha generato non poche incertezze e la necessità di ulteriori chiarimenti normativi per assicurare una corretta applicazione della sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, evitando interpretazioni ambigue e garantendo la tutela della salute dei lavoratori.


Dr. Giuliano Turrina

Specialista in medicina del lavoro




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