Visite mediche del lavoro e giudizio di idoneità a Verona

Dr. Giuliano Turrina, medico competente a Verona · Aggiornato il

In breve

La visita medica del lavoro serve a stabilire se il lavoratore è idoneo alla sua mansione specifica. Alla fine di ogni visita il medico competente esprime per iscritto uno dei quattro giudizi previsti dall'art. 41 del D.Lgs. 81/2008, con copia al datore di lavoro e al lavoratore.

Le visite mediche del lavoro sono il momento in cui la sorveglianza sanitaria diventa concreta: un lavoratore, una mansione, un giudizio. Le svolgo nell’ambulatorio di Via Bonincontro 3, a Verona, oppure direttamente in azienda, con esami strumentali mirati al rischio quando il protocollo li prevede.

Quando si fa la visita

L’articolo 41 del D.Lgs. 81/2008 prevede questi momenti:

VisitaQuando
PreventivaPrima di adibire il lavoratore alla mansione, anche prima dell’assunzione
PeriodicaDi norma ogni anno, o con la periodicità prevista da norme specifiche o stabilita dal medico competente
Su richiesta del lavoratoreSe correlata ai rischi professionali o a condizioni di salute che il lavoro può peggiorare
Cambio di mansionePrima di assegnare la nuova mansione
Cessazione del rapportoNei casi previsti dalla normativa
Rientro dopo assenzaDopo oltre 60 giorni continuativi di assenza per motivi di salute, se il medico competente la ritiene necessaria

I giudizi possibili

Alla fine della visita esprimo per iscritto uno di questi giudizi, con copia al lavoratore e al datore di lavoro:

  • idoneità;
  • idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  • inidoneità temporanea, con l’indicazione del periodo di validità;
  • inidoneità permanente.

Un giudizio con prescrizioni o limitazioni deve essere chiaro e applicabile: l’azienda deve capire cosa il lavoratore può fare, cosa no e per quanto tempo. È il punto in cui l’esperienza fa la differenza, soprattutto nei casi di rientro dopo una malattia lunga, nei lavoratori con patologie croniche o nelle mansioni con carichi pesanti.

Cosa serve all’azienda

  • L’elenco dei lavoratori con mansione e data di assunzione.
  • Il documento di valutazione dei rischi aggiornato.
  • Per le visite di rientro, la data di inizio e fine dell’assenza.

La segreteria organizza gli appuntamenti, in ambulatorio o in azienda, e tiene lo scadenzario, così le visite periodiche non si accumulano. Per l’impostazione complessiva vedi la pagina sulla sorveglianza sanitaria.

Domande frequenti

Il lavoratore può contestare il giudizio di idoneità?

Sì. Contro i giudizi del medico competente, compresi quelli in fase preassuntiva, è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che può confermare, modificare o revocare il giudizio (art. 41, comma 9, del D.Lgs. 81/2008).

La visita dopo 60 giorni di malattia è sempre obbligatoria?

No. Dopo un'assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi la visita si fa se il medico competente la ritiene necessaria; se non la ritiene necessaria, deve comunque esprimere il giudizio di idoneità alla mansione (art. 41, comma 2, lettera e-ter).

Si può fare la visita prima dell'assunzione?

Sì: la visita preventiva può essere svolta anche in fase preassuntiva (art. 41, comma 2, lettera a). In quella occasione chiedo al lavoratore la copia della cartella sanitaria del precedente lavoro, se esiste, per evitare esami già fatti.

Quali visite sono vietate?

Le visite del medico competente non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza né negli altri casi vietati dalla normativa (art. 41, comma 3).

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Chi segue il servizio

Dr. Giuliano Turrina, specialista in Medicina del Lavoro, iscritto all'elenco nazionale dei Medici Competenti, già dirigente medico SPISAL ULSS9 Scaligera.