Protocollo sanitario aziendale
In breve
Il protocollo sanitario è il programma della sorveglianza sanitaria: per ogni mansione indica quali accertamenti fare e ogni quanto. Lo definisce il medico competente in funzione dei rischi specifici e degli indirizzi scientifici più avanzati (art. 25, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 81/2008).
Il protocollo sanitario è il documento che traduce la valutazione dei rischi in visite ed esami. Se è fatto bene, ogni accertamento ha un motivo; se è copiato da un modello, l’azienda paga esami inutili e lascia scoperti rischi veri.
Cosa contiene
Per ogni mansione o gruppo di lavoratori esposti agli stessi rischi:
| Voce | Esempio |
|---|---|
| Rischi considerati | Rumore, movimentazione manuale dei carichi, agenti chimici, videoterminale |
| Visita medica | Preventiva e periodica, con la periodicità prevista |
| Esami mirati al rischio | Audiometria, spirometria, visiotest, esami di laboratorio quando indicati |
| Accertamenti specifici | Drug test e alcol test per le mansioni previste dalla normativa |
| Periodicità | Annuale di norma, diversa se prevista da norme specifiche o motivata dal rischio |
Come lo imposto
- Leggo il documento di valutazione dei rischi e faccio il sopralluogo.
- Raggruppo i lavoratori per mansione ed esposizione.
- Definisco visite, esami e periodicità, tenendo conto delle norme specifiche (ad esempio la periodicità biennale o quinquennale per i videoterminalisti).
- Lo condivido con datore di lavoro e RSPP e lo aggiorno quando cambia qualcosa.
In occasione della riunione periodica prevista dall’articolo 35, comunico per iscritto i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria e il loro significato per le misure di tutela (articolo 25 del D.Lgs. 81/2008). La sorveglianza nel suo insieme è descritta nella pagina sorveglianza sanitaria.
Domande frequenti
Chi decide il protocollo sanitario?
Il medico competente, che programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli definiti in funzione dei rischi specifici (art. 25, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 81/2008). L'organo di vigilanza può disporre, con provvedimento motivato, contenuti e periodicità diversi (art. 41, comma 2, lettera b).
Ogni quanto si aggiorna?
Quando cambia la valutazione dei rischi, quando cambiano mansioni o processi, e comunque in occasione del sopralluogo annuale e della riunione periodica.
Il protocollo è uguale per tutte le aziende dello stesso settore?
No. Due officine o due ristoranti possono avere esposizioni molto diverse. Il protocollo nasce dal documento di valutazione dei rischi e dal sopralluogo di quella specifica azienda.
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