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Immagine del redattoreGiuliano Turrina

Legge 68/99 e Legge 104/92, invalidità, handicap e disabilità: scopriamo le differenze

In Italia, diverse leggi e normative tutelano i diritti delle persone con disabilità e ne promuovono l'integrazione nella società e nel mondo del lavoro. Tra le più importanti troviamo:

  • Legge 104/1992: Legge quadro sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità.

  • Legge 68/1999: Legge per la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili.

  • Riconoscimento dell'invalidità civile: Disciplina le prestazioni economiche per le persone con minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali che riducono la capacità lavorativa.

Invalidità 68/99 104/92 disabilità handicap

È importante comprendere le differenze tra questi concetti:

  • Invalidità civile: Si concentra sulla riduzione della capacità lavorativa, espressa in percentuale.

  • Handicap: Riguarda lo svantaggio sociale derivante da una menomazione fisica, psichica o sensoriale.

  • Disabilità: Valuta la capacità lavorativa globale e potenziale per l'inserimento nel mondo del lavoro.

La Legge 68/99

La Legge 68 del 1999 ha l'obiettivo di promuovere l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e collocamento mirato. L'articolo 1 della legge definisce la "quota di riserva", che indica quante persone con disabilità ogni azienda deve avere in forza. Questo obbligo si applica alle aziende con più di 15 dipendenti, con le seguenti misure:

  • Un lavoratore per imprese con 15-35 dipendenti (obbligo valido solo in caso di nuove assunzioni).

  • Due lavoratori per aziende con 36-50 dipendenti.

  • 7% dei lavoratori occupati per imprese con oltre 50 dipendenti.

Inoltre, per le aziende con 51-150 dipendenti, vige l'obbligo di assumere lavoratori appartenenti alle categorie protette non disabili nella misura dell'1% dei lavoratori occupati (Art. 18 Legge 68/99), quali vedove, orfani e profughi.



La Legge 104/92

La Legge 104 del 1992 disciplina l'integrazione sociale, l'assistenza e i diritti delle persone con disabilità. Questa legge distingue i vari livelli di gravità della disabilità, e per accedere ai benefici previsti, è necessario ottenere il riconoscimento dell'handicap in "situazione di gravità" (art.3, comma 3, L.104/1992). La domanda per tale riconoscimento deve essere presentata all'INPS con il certificato del medico/ASL.

Il verbale deve riportare "Persona con handicap con connotazione di gravità art. 3 comma 3, Legge 104/92 – benefici fiscali ed agevolazioni". Se invece è indicato solo "Persona con handicap (art. 3 comma 3, Legge 104/92)", non si può accedere ai benefici fiscali e alle agevolazioni.


Invalidità Civile, Accompagnamento, Legge 104 e Legge 68

La domanda di invalidità civile, sordità civile e cecità civile deve essere presentata all'INPS con un certificato medico specifico. Il riconoscimento dell'invalidità civile può dare diritto a sostegni economici non legati ai contributi da lavoro, con importi variabili in base all'età, alla percentuale di invalidità riconosciuta e ai redditi.

Oltre alle prestazioni economiche, il riconoscimento della Legge 104/92 permette di usufruire di permessi lavorativi per assistere familiari con disabilità o di congedi straordinari biennali in caso di convivenza. Il riconoscimento della Legge 68/99 è necessario per l'iscrizione alle liste di collocamento mirato.

Differenza tra Invalidità Civile, Handicap e Disabilità

L'invalidità civile, l'handicap e la disabilità sono concetti distinti, ciascuno con una definizione specifica e soggetto a valutazioni da parte di diverse commissioni mediche. La commissione ASL effettua l'accertamento per ciascuna di queste condizioni, e lo stesso certificato medico può essere utilizzato per più richieste contemporaneamente.

  • Invalidità Civile: Riguarda la percentuale di riduzione della capacità lavorativa e può andare dal 33% al 100%.

  • Handicap (Legge 104/1992): Riguarda la difficoltà d'inserimento sociale dovuta alla patologia o menomazione.

  • Disabilità (Legge 68/1999): Esamina la capacità di inserimento lavorativo secondo la patologia riscontrata.

Invalidità Civile

Qualsiasi persona con una menomazione anatomica, fisiologica o psicologica può richiedere l'accertamento dell'invalidità civile, che è espressa in percentuali da un minimo del 33% a un massimo del 100%. Questo accertamento valuta la capacità lavorativa residua e non preclude necessariamente l'inserimento lavorativo, anche in caso di invalidità totale (100%).

Handicap (Legge 104/1992)

Il riconoscimento dello stato di handicap considera la difficoltà d'inserimento sociale dovuta alla patologia. La legge distingue tra menomazione fisica, psichica o sensoriale e lo svantaggio sociale che ne deriva. È possibile ottenere il riconoscimento di handicap grave anche senza un'invalidità civile del 100%.

Disabilità (Legge 68/1999)

Le commissioni ASL o INPS, integrate da operatori sociali e esperti, effettuano queste valutazioni. Le aziende con più di 15 dipendenti sono obbligate ad assumere una percentuale di persone con disabilità, come previsto dalla legge. L’accertamento delle condizioni di disabilità mira a facilitare l'inserimento mirato e la ricerca del posto di lavoro più adatto per la persona disabile, valutando la sua capacità lavorativa complessiva (diagnosi funzionale). Secondo l'art. 2 della legge 68/99, il collocamento mirato comprende strumenti tecnici e di supporto per valutare le capacità lavorative delle persone con disabilità e inserirle nel posto adatto. L’accertamento utilizza una scheda per definire le capacità lavorative residue e può includere suggerimenti per forme di sostegno. La relazione conclusiva viene inviata alla persona disabile e al Comitato tecnico dei Centri per l’impiego, che stabiliscono il percorso di inserimento più adeguato. Percorso per ottenere il riconoscimento di disabilità:

  • Recarsi da un medico abilitato alla compilazione on line del certificato medico introduttivo, perché sia attestata la patologia invalidante;

  • presentare all’INPS via Internet, direttamente oppure tramite Patronato o Associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS), domanda di riconoscimento dei benefici;

  • effettuare la visita medica di accertamento presso la Commissione Medico Legale integrata da un medico INPS, nella data che gli verrà comunicata.

Gradi di invalidità

  • Persone invalide del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%;

  • Persone disoccupate affette da minorazioni fisiche, psichiche e portatori di handicap intellettivo con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;

  • Persone non vedenti (colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione);

  • Persone sorde (colpite da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata);

  • Persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e di servizio;

  • Vedove, orfani, e profughi ed equiparati ad orfani, nonché i soggetti individuati dalla L.407 del 1998 (vittime del terrorismo e della criminalità organizzata).

Quali benefici e/o agevolazioni garantisce il riconoscimento:

  • Ai lavoratori assunti a norma della legge 68/99 (art. 10) si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi, come tutti gli altri lavoratori;

  • Il datore di lavoro non può chiedere alla persona con disabilità una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.


Ti ricordiamo che è importante consultare i siti web ufficiali per le informazioni più aggiornate e dettagliate sulle leggi 104/92 e 68/99.



Dr. Giuliano Turrina

Specialista in medicina del lavoro




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