I costi sostenuti dalle aziende per la sorveglianza sanitaria dei dipendenti sono deducibili, in quanto necessari per l'osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

Aspetti contabili e operativi:
I costi per la sicurezza nei luoghi di lavoro possono essere considerati costi d’esercizio o costi pluriennali.
Tra i costi d’esercizio (componenti negativi del Conto Economico) rientrano:
Valutazione dei rischi e redazione del piano di sicurezza.
Onorario del medico preposto alla sorveglianza sanitaria.
Produzione di brochure e altro materiale informativo.
Cartellonistica.
Formazione del personale.
Tra i costi pluriennali (elementi delle immobilizzazioni materiali o immateriali) rientrano:
Costi per gli adeguamenti di immobili, impianti e attrezzature alle norme sulla sicurezza (D.Lgs. n. 626/1994).
I principi contabili (O.I.C. 16) stabiliscono che la capitalizzazione è giustificata solo se le spese incrementano significativamente produttività e sicurezza o prolungano la "vita utile" del cespite. In caso contrario, le spese devono transitare dal Conto Economico.
Rilevazione dei costi:
Redazione del piano della sicurezza aziendale: I costi per la redazione del piano della sicurezza aziendale non sono imputati alle immobilizzazioni immateriali a causa dell'incertezza della durata utile dell'investimento e della necessità di revisioni costanti del piano. Questi costi sono considerati costi d’esercizio.
Esempio di rilevazione a partita doppia di una fattura di 2.000 Euro più IVA per la valutazione dei rischi e la redazione del piano della sicurezza aziendale:
Spese di sicurezza aziendale (CE – B 14): Dare 2.000,00
IVA ns/credito (A – C II 4 – bis): Dare 400,00
Debiti verso Fornitori (P – D 7): Avere 2.400,00
Sorveglianza sanitaria in azienda: La sorveglianza sanitaria comporta la nomina di un medico e il sostenimento del costo per onorari professionali, esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, punto n. 18, del D.P.R. 633/72. Questi costi sono allocati nella voce B 14) del conto economico.
Esempio di rilevazione a partita doppia di una fattura del medico per 700 Euro:
Spese di sicurezza aziendale (CE – B 14): Dare 700,00
Debiti verso Fornitori (P – D 7): Avere 700,00
Adeguamenti strutturali: Nel caso in cui la spesa per adeguamenti strutturali di cespiti ammortizzabili abbia una durata inferiore a quella del cespite, la spesa è contabilizzata tra le immobilizzazioni immateriali (voce B. I. 7) e ammortizzata autonomamente. Se la durata utile della spesa è pari a quella del cespite, può essere contabilizzata come spesa incrementativa del cespite.
Esempio di costi per adeguamento alla 626/94 di impianti industriali per 10.000 Euro più IVA:
Caso a): costi di adeguamento di durata utile inferiore alla durata utile del cespite
Costi di sicurezza aziendale capitalizzati (A – B I 7): Dare 10.000,00
IVA ns/credito (A – C II 4 – bis): Dare 2.000,00
Debiti verso Fornitori (P – D 7): Avere 12.000,00
Ammortamento annuale (supponendo una durata utile di 5 anni):
Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali (CE – B 10 a): Dare 2.000,00
Fondo ammortamento Altre immobilizzazioni immateriali (A – B I 7): Avere 2.000,00
Caso b): costi di adeguamento di durata utile uguale alla durata utile del cespite
Impianti e macchinario (A – B II 2): Dare 10.000,00
IVA ns/credito (A – C II 4 – bis): Dare 2.000,00
Debiti verso Fornitori (P – D 7): Avere 12.000,00
La quota di ammortamento degli impianti e macchinari terrà conto anche dei costi incrementativi per adeguamento alle norme sulla sicurezza. Supponendo un coefficiente di ammortamento del 10%:
Ammortamento impianti e macchinario (CE – B 10 b): Dare 1.000,00
Fondo ammortamento impianti e macchinari (A – B II 2): Avere 1.000,00
Considerazioni aggiuntive:
Costi di trasporto e tempo impiegato: I costi per il trasporto dei lavoratori tra il luogo di lavoro e la clinica per le visite mediche sono a carico del datore di lavoro. Il tempo impiegato per tali spostamenti è considerato orario di lavoro.
Natura della sorveglianza sanitaria: La sorveglianza sanitaria è una forma di prevenzione secondaria e deve essere integrata da attività di formazione/informazione e preceduta da misure di prevenzione primaria.
Finalità della sorveglianza sanitaria: Le finalità principali sono la verifica dell’adeguatezza del rapporto tra condizioni di salute e specifiche di lavoro, sia individualmente che collettivamente.
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