top of page
Stationary photo

Convenzione ILO C192 sui rischi biologici nell’ambiente di lavoro

  • Immagine del redattore: Giuliano Turrina
    Giuliano Turrina
  • 7 ott
  • Tempo di lettura: 5 min


Adottata il 13 giugno 2025 – Prima convenzione globale specifica su questo tema

Che cos’è la Convenzione ILO C192

La Convenzione ILO n. 192, ufficialmente “Convention concerning prevention and protection against biological hazards in the working environment”, è uno strumento internazionale adottato durante la 113ª Conferenza Internazionale del Lavoro dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), svoltasi a Ginevra il 13 giugno 2025.


Scopo principale: prevenire ed eliminare (o, se non possibile, ridurre) i rischi biologici derivanti dall’esposizione a agenti patogeni, microrganismi, allergeni, tossine e altri pericoli biologici nei luoghi di lavoro. Assicura che sia garantita la protezione dei lavoratori, definendo diritti e doveri per governi, datori di lavoro e lavoratori.


convenzione ILO rischio biologico - medico del lavoro VERONA

Perché è importante

  • È il primo strumento internazionale – Convenzione – che affronta in modo specifico e globale il tema dei rischi biologici nel lavoro.

  • Colma una lacuna normativa emersa con evidenza durante la pandemia da COVID-19, ma non solo: risponde anche ai rischi emergenti (nuove malattie, agenti modificati, cambiamenti climatici che influiscono sulla diffusione di vettori, etc.).

  • Stabilisce obblighi chiari per Stati e datori di lavoro: valutazione del rischio, misure preventive, preparazione e risposta, formazione, informazione, protezione dei lavoratori vulnerabili.


Cosa prevede: i punti principali

Ecco le principali previsioni, utili anche per chi lavora nella medicina del lavoro:

Aspetto

Contenuto chiave

Definizioni

Pericoli biologici (“biological hazards”) includono microrganismi, cellule o colture cellulari, allergeni, tossine, agenti patogeni, entità microbiologiche non cellulari, inclusi virus, prioni, materiale genetico modificato.

Esposizione e rischio biologico

L’esposizione può avvenire in vari modi: via inalatoria, ingestione, contatto percutaneo, mucose, pelle ecc. Rischio biologico = probabilità + gravità del danno alla salute.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti i settori economici, a tutti i lavoratori dipendenti, inclusi quelli pubblici; si prevedono misure specifiche nei settori ad alto rischio.

Obblighi per Stati membri

Adottare politiche nazionali di sicurezza e salute sul lavoro che includano il rischio biologico; integrazione nelle leggi nazionali; predisporre sistemi di alert, epidemiologia, risposta alle emergenze; stabilire meccanismi di controllo e monitoraggio.

Obblighi per datori di lavoro

Fare valutazioni del rischio, mettere in atto misure di prevenzione (DPI, igiene, ventilazione, disinfezione), formazione e informazione dei lavoratori, sorveglianza sanitaria, protocolli per emergenze.

Diritti dei lavoratori

Essere informati, formati; partecipare alle decisioni in materia di sicurezza; diritto di segnalare condizioni pericolose; protezione contro provvedimenti ritorsivi; accesso a cure mediche e compensazioni in caso di malattie professionali.

Emergenze, epidemie, pandemie

Previsione di misure specifiche per la preparazione e risposta in caso di situazioni eccezionali, focolai o epidemie: collaborazione sanità pubblica-SSL, sistemi di allerta precoce, protocolli chiari.


Raccomandazione ILO n.209

Parallelamente alla Convenzione è stata adottata la Raccomandazione ILO n. 209 (2025) che:

  • non è vincolante, ma fornisce linee guida operative molto dettagliate per mettere in pratica le disposizioni della Convenzione.

  • Offre esempi pratici, definizioni più precise, modalità attuative per settori ad alto rischio, vie di esposizione, sistemi di sorveglianza, protocolli di emergenza.


Implicazioni per la medicina del lavoro

Per il tuo campo professionale, alcuni temi che meritano attenzione:

  • Valutazione clinica e sorveglianza sanitaria: la convenzione rafforza la necessità che i medici del lavoro partecipino attivamente non solo nella diagnosi e monitoraggio delle malattie, ma anche nella prevenzione.

  • Ruolo nella formazione e informazione: assicurare che i lavoratori conoscano i rischi, sappiano come si trasmettono agenti biologici, quali misure proteggono (igiene personale, DPI, procedure).

  • Gestione delle emergenze: piani aziendali per epidemie/focolai, coordinamento con le autorità sanitarie pubbliche; protocolli per isolamento, quarantena, decontaminazione, etc.

  • Malattie professionali: adeguamento delle definizioni, notifiche, indennizzi; registrazione dei casi; analisi epidemiologiche per identificare rischi emergenti.

  • Protezione dei gruppi vulnerabili: giovani, donne in gravidanza, lavoratori immunodepressi, migranti ecc., che possono avere una maggiore suscettibilità.


Limiti e sfide

  • La convenzione diventerà effettiva in un Paese solo dopo ratifica: fino a quel momento le sue norme non sono obbligatorie a livello nazionale.

  • Adeguamento normativo: molti Paesi dovranno modificare le leggi esistenti, aggiornare regolamenti, infrastrutture, risorse (es. DPI, personale, laboratori).

  • Sorveglianza e controllo: serve che le ispezioni, i monitoraggi siano reali, con risorse adeguate.

  • Formazione continua: i lavoratori e i datori di lavoro dovranno mantenere aggiornate le conoscenze, specie di fronte a nuovi agenti o condizioni climatiche che mutano.

Stato attuale e passo per l’Italia

 
 
 

Commenti


bottom of page