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Amianto: cosa cambia con la Direttiva (UE) 2023/2668

  • Immagine del redattore: Giuliano Turrina
    Giuliano Turrina
  • 7 nov
  • Tempo di lettura: 8 min

Nuovi limiti, misurazione più accurata, formazione obbligatoria e scadenze 2025/2029


Sommario esecutivo


  • Limite UE: 0,01 fibre/cm³ (TWA 8h) entro il 21 dicembre 2025.

  • Dal 21 dicembre 2029: due opzioni equivalenti:

    1. restare a 0,01 f/cm³ contando anche le fibre sottili (<0,2 µm) con microscopia elettronica (SEM/TEM) o metodo equivalente;

    2. scendere a 0,002 f/cm³ se si usa ancora il metodo PCM (senza conteggio delle fibre sottili).

  • Prima dei lavori: obbligo di individuare la presenza di materiali contenenti amianto (MCA) e, per demolizione/rimozione, permesso/autorizzazione; pubblici gli elenchi delle imprese autorizzate.

  • Formazione: contenuti minimi europei (Allegato I-bis), attestazione e modulo aggiuntivo per demolizione/rimozione.

  • Sorveglianza sanitaria: tracciabilità a lungo termine degli esposti ed ex esposti; conservazione documentazione prolungata; registro nazionale delle malattie correlate.

  • Italia: recepimento in corso con novità specifiche (priorità di rimozione in edifici e navi; stretta sulle esenzioni per esposizioni sporadiche).


Amianto 2025 - nuovi limiti - medico del lavoro Verona

Perché questa direttiva è cruciale

L’amianto è bandito nell’UE dal 2005, ma permane in milioni di edifici e impianti. La crescente attività di manutenzione, ristrutturazione ed efficientamento energetico aumenta il rischio di esposizioni non intenzionali. La Direttiva (UE) 2023/2668 aggiorna la 2009/148/CE con un approccio più severo su limiti, metodi di misurazione, formazione e sorveglianza. L’obiettivo è ridurre il rischio di patologie gravi (mesotelioma, carcinoma polmonare, asbestosi), caratterizzate da latenza molto lunga e assenza di soglia di sicurezza.



Timeline e scadenze da segnare

  • 20 dicembre 2023: entrata in vigore UE.

  • 21 dicembre 2025: termine per il recepimento nazionale e applicazione del nuovo limite a 0,01 f/cm³.

  • 31 dicembre 2028: revisione europea programmata sull’eventuale ulteriore abbassamento dei limiti.

  • 21 dicembre 2029: scatta il doppio binario:

    • 0,01 f/cm³ con electron microscopy includendo le fibre sottili, oppure

    • 0,002 f/cm³ con PCM tradizionale.


Limiti di esposizione: cosa cambia davvero

  • Ieri: valore limite storico 0,1 f/cm³ (TWA 8h).

  • Oggi/2025: 0,01 f/cm³ (TWA 8h), cioè 10 volte più severo.

  • Dal 2029:

    • se si adotta EM (SEM o TEM) con conteggio delle fibre sottili, il limite resta 0,01 f/cm³;

    • se si resta su PCM, il valore diventa 0,002 f/cm³ (equivalente a 50 volte più stringente rispetto allo 0,1 storico).

Questa architettura consente un passaggio graduale verso metodi più sensibili o, in alternativa, impone un limite numerico più severo se si mantiene il metodo classico.



Metodi di misura: focus su electron microscopy e fibre sottili

La direttiva promuove la electron microscopy (SEM/TEM) perché consente di contare anche le fibre <0,2 µm che la PCM può non rilevare.

Implicazioni pratiche:

  • pianificare campagne con campionamento personale e strategie rappresentative delle fasi critiche (taglio, foratura, rimozione, rifiniture);

  • verificare per tempo la capacità dei laboratori (SEM/TEM) e standardizzare i criteri di accettazione dei risultati;

  • gestire la comparabilità dei dati in serie storiche (PCM vs EM) e aggiornare le curve decisionali nel DVR.


Prima di iniziare i lavori: identificazione e permessi

Il datore di lavoro deve accertare la presenza o la possibile presenza di MCA prima di demolizione, manutenzione o ristrutturazione. Quando la documentazione è incompleta, è richiesta la verifica in sito da operatore qualificato. Per demolizione/rimozione sono previsti permessi/autorizzazioni e la pubblicazione degli elenchi delle imprese abilitate. Questo aumenta trasparenza e tracciabilità, riducendo il rischio di interventi improvvisati.



Formazione obbligatoria: contenuti minimi e attestazione (Allegato I-bis)

La direttiva fissa contenuti minimi europei e l’obbligo di attestazione. Le ore e i dettagli operativi sono definiti a livello nazionale.

Contenuti chiave:

  • proprietà dell’amianto e rischi per la salute;

  • riconoscimento dei MCA e scenari tipici di esposizione;

  • procedure di lavoro sicure (confinamenti, depressioni, aspirazione alla fonte, bagnatura, decontaminazione);

  • DPI respiratori: scelta, uso, addestramento, fit test;

  • gestione emergenze, primo intervento e gestione rifiuti;

  • per demolizione/rimozione: modulo aggiuntivo specialistico, con prove pratiche.


Sorveglianza sanitaria e registri

  • Sorveglianza prolungata: considerata la latenza decennale delle patologie asbesto-correlate, la sorveglianza deve proseguire anche dopo la cessazione dell’esposizione, con periodicità modulata su rischio cumulativo, età e comorbidità.

  • Documentazione: conservazione a lungo termine della cartella sanitaria e di rischio e della documentazione formativa/espositiva (prassi consolidata: 40 anni).

  • Registro malattie: gli Stati membri devono garantire un registro nazionale dei casi di malattie professionali asbesto-correlate con diagnosi medica.


Ruoli e responsabilità: chi deve fare cosa

Datore di lavoro e RSPP

  • aggiornare DVR a 0,01 f/cm³ e programmare il passaggio 2029 (EM o PCM a 0,002 f/cm³);

  • predisporre piani di monitoraggio rappresentativi e selezionare laboratori con SEM/TEM;

  • formalizzare procedure di cantiere: confinamento in depressione, aspirazione alla fonte, linee di decontaminazione, gestione rifiuti in imballaggi chiusi ed etichettati;

  • garantire formazione attestata conforme all’Allegato I-bis e modulo specialistico per rimozione/demolizione;

  • assicurare permessi e verificare abilitazioni degli esecutori;

  • tenere traccia documentale integrata (misure, formazione, DPI, manutenzione apparecchiature, rifiuti).

Medico competente

  • raccogliere anamnesi espositiva dettagliata (mansioni, micro-attività, durata, DPI utilizzati, incidenti/near-miss);

  • definire protocolli di sorveglianza mirati e follow-up post-esposizione;

  • counsel su cessazione del fumo, data la sinergia con l’esposizione a fibre;

  • esprimere idoneità con prescrizioni (DPI, rotazioni, limitazioni operative) e sospensione all’occorrenza;

  • partecipare alla valutazione preventiva dei rischi per nuovi cantieri/interventi.

Laboratori e consulenti

  • garantire metodiche validate, limiti di rilevabilità adeguati e tempi di risposta compatibili con le esigenze di cantiere;

  • supportare la comparabilità tra PCM ed EM e la lettura dei risultati in ottica gestionale.


DPI respiratori: scelte e buone pratiche

  • Filtrazione: FFP3 o respiratori a ventilazione assistita (PAPR) con filtri P3 per attività e concentrazioni critiche;

  • Fit test iniziale e periodico; barbe e conformità facciale influenzano l’efficacia;

  • Procedure di indossamento/tolto (donning/doffing) con zone pulito/sporco;

  • manutenzione, tracciabilità e sostituzione filtri;

  • non trascurare protezione cutanea e oculare quando richiesto.


Errori ricorrenti da evitare

  1. Affidarsi a sola documentazione storica senza verifica in sito.

  2. Misure non rappresentative delle fasi realmente critiche.

  3. Formazione solo teorica: serve pratica e attestazione conforme.

  4. DPI scelti bene ma usati male (assenza di fit test, procedure di decontaminazione carenti).

  5. Sottostima delle esposizioni brevi ma intense (picchi).

  6. Tracciabilità incompleta (cartelle sanitarie, registri, prove di addestramento).


KPI e documentazione utile per audit

  • % lavoratori in possesso di attestazione formazione amianto (e del modulo specialistico dove richiesto).

  • % campioni personali vs area; % fasi critiche effettivamente monitorate.

  • Tempo medio tra campionamento e referto di laboratorio.

  • Tasso di conformità fit test DPI.

  • Registro esposti aggiornato; registro malattie per raccordo con il sistema nazionale.

  • Evidenze di permessi/autorizzazioni e di verifica abilitazioni degli esecutori.


Italia: focus recepimento

Il percorso nazionale di recepimento include misure specifiche, tra cui:

  • valutazione della priorità di rimozione negli edifici e nelle navi, per indirizzare gli interventi dove il rischio è più alto;

  • stretta sulle esenzioni per esposizioni sporadiche e di debole intensità;

  • recepimento delle procedure autorizzative e degli elenchi pubblici delle imprese abilitate.Per cantieri, strutture sanitarie, scuole e pubblica amministrazione, conviene anticipare l’allineamento operativo per evitare adeguamenti d’urgenza.


Checklist operativa

  1. Mappatura MCA aggiornata per siti/impianti; verifica preventiva in sito dove la documentazione è incompleta.

  2. Misure personali rappresentative delle fasi critiche; pianificazione EM 2029 o, in alternativa, percorso PCM con target 0,002 f/cm³.

  3. Procedure di cantiere: confinamento in depressione, aspirazione alla fonte, bagnatura, linee di decontaminazione, gestione rifiuti.

  4. Formazione conforme ad Allegato I-bis con attestazione; modulo aggiuntivo per rimozione/demolizione; addestramento pratico DPI.

  5. DPI: scelta, fit test, manutenzione, donning/doffing, tracciabilità.

  6. Sorveglianza sanitaria: protocolli mirati, follow-up ex esposti, conservazione documentazione a lungo termine.

  7. Permessi e abilitazioni: pratiche autorizzative e verifica elenchi imprese.

  8. KPI: definizione e monitoraggio trimestrale; audit interno annuale.


FAQ (SEO)

Perché si parla di riduzione “fino a 50 volte”?

Perché si passa da 0,1 f/cm³ storico a 0,002 f/cm³ se, dal 2029, si continua con il metodo PCM. Se si adotta EM con conteggio delle fibre sottili, il limite resta 0,01 f/cm³.


La electron microscopy è obbligatoria?

È una delle due opzioni dal 2029: EM con limite 0,01 f/cm³ e conteggio fibre sottili, oppure PCM con limite 0,002 f/cm³.


La direttiva stabilisce le ore dei corsi?

No. Definisce contenuti minimi e attestazione. Le durate sono stabilite a livello nazionale.


Prima dei lavori basta la carta?

No. Se le informazioni sono carenti, occorre accertamento in sito da operatore qualificato. Per demolizione/rimozione servono permessi e imprese autorizzate.


Quanto va conservata la documentazione sanitaria?

In pratica, la conservazione è a lunghissimo termine (prassi: 40 anni) per tenere conto della latenza delle malattie asbesto-correlate.


Glossario rapido

  • MCA: Materiali Contenenti Amianto.

  • TWA 8h: media ponderata su 8 ore.

  • PCM: Phase Contrast Microscopy (metodo tradizionale).

  • EM (SEM/TEM): Electron Microscopy (Scanning/Transmission), metodi più sensibili che rilevano anche fibre <0,2 µm.

  • PAPR: Powered Air-Purifying Respirator, respiratore a ventilazione assistita.



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