Badge di cantiere digitale: dalla tessera di riconoscimento al controllo integrato dei flussi (aggiornamento 2026)
- Giuliano Turrina
- 26 gen
- Tempo di lettura: 6 min
Nei cantieri italiani sta per cambiare, in modo strutturale, il modo in cui si identificano i lavoratori, si tracciano i flussi di manodopera e si alimentano i controlli ispettivi. Con il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159 (convertito in Legge 29 dicembre 2025, n. 198) viene rafforzato l’obbligo di tessera di riconoscimento, introducendo un modello di “badge di cantiere” dotato di codice univoco anticontraffazione e fruibile anche in modalità digitale, tramite strumenti nazionali interoperabili con SIISL.
Per il medico competente, l’impatto non è soltanto tecnologico: cambia l’ecosistema di conformità in cui si collocano sorveglianza sanitaria, idoneità e verifiche in cantiere, con una crescente attenzione a privacy e responsabilità documentali.
1. Quadro normativo: cosa cambia davvero
La tessera di riconoscimento non è una novità: il D.Lgs. 81/2008 già prevedeva, negli appalti/subappalti, un tesserino con fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro.

La novità introdotta dal DL 159/2025 è duplice:
a) Codice univoco anticontraffazione La tessera deve essere dotata di un codice univoco finalizzato a ridurre duplicazioni, falsificazioni e utilizzi impropri.
b) Disponibilità anche digitale e interoperabilità con SIISL La tessera, usata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, deve essere resa disponibile anche in modalità digitale tramite strumenti nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL; per i lavoratori assunti tramite offerte pubblicate su SIISL, la tessera digitale è prodotta automaticamente e precompilata, con integrazioni a cura del datore di lavoro.
Gli aspetti operativi (tecnologie, controlli, flussi, informazioni trattate) saranno definiti da decreto attuativo, con coinvolgimento del Garante privacy.
2. Dati sul badge: obblighi attuali e margini del decreto attuativo
È utile distinguere tra ciò che la norma già impone e ciò che sarà definito in attuazione.
2.1. Elementi già “stabili”
La tessera/badge è centrata su:
identificazione del lavoratore (generalità + fotografia);
indicazione del datore di lavoro;
codice univoco anticontraffazione.
2.2. Cosa definirà il decreto attuativo
Il decreto dovrà precisare:
modalità tecniche e organizzative di emissione/aggiornamento;
eventuali misure di controllo in cantiere e di monitoraggio dei flussi con tecnologie;
tipi di informazioni trattate e regole di interoperabilità.
Questo punto è decisivo anche per la sorveglianza sanitaria: allo stato attuale, la norma non impone che “idoneità sanitaria” o “formazione” siano stampate o esibite sul badge; è più realistico che il sistema, se previsto dal decreto, abiliti verifiche di validità (es. stato aggiornato sì/no, scadenze) senza esporre dati sanitari di dettaglio.
3. Tempistiche: cosa aspettarsi tra fine febbraio e inizio marzo 2026
La legge prevede che le modalità attuative siano definite entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.
In pratica, fino alla piena operatività delle specifiche:
resta fermo l’obbligo di identificazione nei cantieri secondo le regole vigenti;
la componente digitale e l’architettura di interoperabilità dipendono dalle istruzioni attuative (che definiranno standard, flussi e controlli).
4. SIISL: perché è centrale (anche se nasce “fuori” dall’edilizia)
SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa) nasce come piattaforma nazionale per l’incontro domanda-offerta e i percorsi di attivazione. Con il DL 159/2025 diventa anche un perno tecnologico per rendere disponibile il badge digitale e standardizzare alcune informazioni nei casi di assunzione tramite SIISL.
Effetto pratico: per una parte dei lavoratori, il badge digitale può essere generato con minore manualità; per gli altri (catene di subappalto complesse, flussi non “canalizzati” su SIISL), l’onere organizzativo resta sulle imprese.
5. Collegamento con vigilanza e patente a crediti: l’impatto “indiretto” ma concreto
Il badge di cantiere non va letto solo come tesserino evoluto: è uno strumento che può aumentare la capacità di rilevare anomalie organizzative e contrattuali, soprattutto in contesti ad alta frammentazione di appalti/subappalti.
In parallelo, la stessa riforma interviene sul meccanismo della patente a crediti: per specifiche fattispecie (Allegato I-bis), la decurtazione dei crediti avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento (e non più solo a valle di tempi lunghi), e le nuove decurtazioni si applicano agli illeciti dal 1° gennaio 2026. È confermata, tra le ipotesi, la decurtazione di 5 crediti per ciascun lavoratore per la condotta di lavoro irregolare prevista dalla normativa sul “lavoro nero”.
In sintesi: la gestione del badge, se non coerente, può non essere “la sanzione principale”, ma può aumentare la probabilità che emergano violazioni che impattano pesantemente sulla patente.
6. Near miss: dal modello reattivo a quello predittivo (ma con regole in via di definizione)
Il DL 159/2025 prevede un’evoluzione importante sul fronte dei near miss (mancati infortuni): entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto dovranno essere aggiornate le linee guida INAIL per l’identificazione, tracciamento e analisi dei near miss, con riferimento alle imprese con più di 15 dipendenti.
È inoltre previsto un successivo decreto che definirà:
modalità di comunicazione delle informazioni;
criteri di redazione di una relazione annuale INAIL;
eventuali indicazioni operative su azioni correttive e reportistica.
Fino all’adozione/aggiornamento delle nuove regole, restano applicabili le procedure INAIL vigenti.
7. Privacy e GDPR: i punti che non si possono improvvisare
Il badge digitale introduce trattamenti potenzialmente pervasivi (identificazione, log di accesso, controlli, interoperabilità). Alcuni presidi sono non negoziabili:
Ruoli privacy chiari (titolare/responsabile, sub-responsabili, istruzioni operative, log degli accessi).
DPIA quando il trattamento, per natura e scala, presenta rischi elevati (tipico nei sistemi di controllo accessi + interoperabilità).
Informativa trasparente ai lavoratori: finalità, basi giuridiche, tempi di conservazione, soggetti autorizzati.
Misure tecniche: autenticazione, segregazione degli accessi, cifratura dove appropriata, tracciamento delle consultazioni.
Minimizzazione: evitare che il badge diventi un “contenitore” di dati sanitari; se previste verifiche, preferire esiti/indicatori strettamente necessari.
8. Checklist essenziale per arrivare pronti alle specifiche attuative
In attesa del decreto, le azioni più solide (e non sprecate) sono:
mappare catene di appalto/subappalto e responsabilità di emissione/aggiornamento tessere;
verificare coerenza e completezza dei dati identificativi e contrattuali;
razionalizzare archivi formativi (in coerenza con l’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025);
definire un flusso “idoneità → aggiornamento stato” che non esponga dati eccedenti;
impostare governance privacy (ruoli, informative, eventuale DPIA) prima della messa in esercizio.
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