Il datore di lavoro può accedere agli atti INAIL sulle malattie professionali?

Dr. Giuliano Turrina · · 10 minuti di lettura

Indice dei contenuti
  1. Cosa si intende per “accesso agli atti INAIL”?
  2. Il caso concreto: cosa è successo
  3. L’opposizione della lavoratrice
  4. La decisione dell’INAIL: accesso concesso
  5. La sentenza del TAR Veneto n. 1306 del 4 giugno 2025
  6. La sentenza del Consiglio di Stato n. 2555 del 27 marzo 2026
  7. Cosa cambia per le aziende: il superamento della “bilateralità” del rapporto previdenziale
  8. Cosa deve sapere il datore di lavoro: riepilogo pratico
  9. In sintesi

Sì, e due recenti sentenze lo confermano. Il datore di lavoro ha il diritto di accedere alla documentazione — anche medica — che riguarda il riconoscimento di una malattia professionale da parte dell’INAIL. A stabilirlo sono il TAR Veneto (sentenza n. 1306/2025) e il Consiglio di Stato (sentenza n. 2555/2026), che hanno chiarito in modo definitivo quando e perché questo diritto è legittimo.

Cosa si intende per “accesso agli atti INAIL”?

Quando un lavoratore denuncia una malattia professionale, l’INAIL avvia un procedimento amministrativo per valutare se quella patologia è davvero riconducibile all’attività lavorativa. In questo processo vengono raccolti documenti medici, referti, certificati e tutta la documentazione clinica fornita dal lavoratore.

Il datore di lavoro, fino a poco tempo fa, era considerato sostanzialmente estraneo a questa fase. Le sue comunicazioni dall’INAIL si limitavano spesso a un semplice avviso — come la “comunicazione tasso applicabile” — con cui scopriva, spesso a cose fatte, che era stata riconosciuta una malattia professionale a carico di un suo dipendente.

Con le sentenze del 2025 e del 2026, questo scenario è cambiato.

Il caso concreto: cosa è successo

Una lavoratrice viene riconosciuta dall’INAIL come affetta da due malattie professionali: una tendinopatia della cuffia dei rotatori (una patologia alla spalla) e una spondilodiscopatia del tratto lombare (una patologia alla colonna). Secondo la dipendente, entrambe le patologie erano state causate da movimentazione manuale dei carichi, posture scorrette e movimenti ripetitivi durante il lavoro.

Il datore di lavoro viene a sapere del riconoscimento solo quando riceve la comunicazione INAIL con l’aggiornamento del proprio tasso di premio assicurativo. A quel punto presenta una richiesta di accesso agli atti, chiedendo di poter visionare la documentazione medica e amministrativa alla base della decisione.

Le motivazioni addotte sono due:

  1. Diritto di difesa: poter eventualmente contestare il riconoscimento e l’impatto sul premio assicurativo.
  2. Prevenzione: verificare le cause della malattia per migliorare le condizioni di lavoro degli altri dipendenti ed evitare che si ripetano casi analoghi.

L’opposizione della lavoratrice

La lavoratrice si oppone alla richiesta, sostenendo che:

  • il datore di lavoro non ha un interesse diretto e concreto a quell’accesso;
  • è vietato al datore di lavoro svolgere “indagini” sulla persona del dipendente;
  • il rapporto lavoratore-INAIL è separato da quello INAIL-datore di lavoro, e quindi il datore non può interferire;
  • l’aumento del premio assicurativo non dipende dal riconoscimento di una singola malattia, quindi non c’è un danno diretto da contestare.

La decisione dell’INAIL: accesso concesso

Nonostante l’opposizione, l’INAIL accoglie la richiesta del datore di lavoro. L’accesso viene però concesso con una modalità specifica: il datore non può estrarre copia dei documenti, ma può prenderne visione tramite un medico di sua fiducia, alla presenza di un medico dell’INAIL. Una procedura prevista dall’art. 16 del Regolamento INAIL sull’accesso agli atti.

La sentenza del TAR Veneto n. 1306 del 4 giugno 2025

La lavoratrice impugna la decisione dell’INAIL davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto. Il TAR, dopo aver esaminato il caso nel merito, respinge il ricorso e conferma la legittimità dell’accesso concesso.

Il ragionamento del TAR si basa su un principio fondamentale: l’accesso agli atti è la regola, il diniego è l’eccezione. La legge (art. 22 e 24 della Legge 241/1990) garantisce questo diritto a chi ha un interesse diretto, concreto e attuale.

Nel caso specifico, il TAR riconosce che il datore di lavoro ha un interesse chiaro e legittimo:

  • Interesse difensivo: può contestare l’oscillazione del tasso del premio INAIL (regolata dal d.P.R. 314/2001), il che presuppone necessariamente la conoscenza delle ragioni per cui una malattia è stata classificata come professionale.
  • Interesse prevenzionistico: può adottare misure per tutelare la salute degli altri lavoratori.

Il TAR conclude che il diritto alla difesa (art. 24 Costituzione) e il diritto alla salute (art. 32 Costituzione) sono di rango pari al diritto alla riservatezza della lavoratrice, e che quindi l’accesso è giustificato.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 2555 del 27 marzo 2026

La lavoratrice fa appello al Consiglio di Stato. Nel frattempo, però, il datore di lavoro ha già eseguito l’accesso incaricando un medico competente di visionare i documenti in presenza del medico INAIL.

Il Consiglio di Stato, pur riconoscendo che la questione mantiene rilevanza (perché la lavoratrice potrebbe chiedere un risarcimento per l’accesso ritenuto illegittimo), conferma la sentenza del TAR.

La motivazione è articolata e importante. Il Consiglio di Stato distingue due livelli di tutela della riservatezza:

  • Riservatezza “semplice” (dati finanziari, economici): in caso di conflitto con un interesse difensivo, quest’ultimo di norma prevale.
  • Riservatezza “rafforzata” (dati sanitari, dati giudiziari, orientamento sessuale): qui il bilanciamento deve essere fatto caso per caso, tenendo conto di tre criteri: necessarietà, indispensabilità e parità di rango tra i diritti in gioco.

Nel caso concreto, il Consiglio di Stato ritiene che il datore di lavoro abbia dimostrato un nesso di stretta indispensabilità tra la conoscenza dei dati sanitari della lavoratrice e:

  1. la tutela del proprio interesse difensivo (l’aumento del premio assicurativo);
  2. la tutela preventiva della salute degli altri lavoratori (verifica dell’impatto dei processi produttivi).

Cosa cambia per le aziende: il superamento della “bilateralità” del rapporto previdenziale

Questa è forse la parte più rilevante sul piano pratico e giuridico.

Fino ad oggi, una teoria diffusa sosteneva che il rapporto previdenziale fosse “bilaterale” e composto da due fasi separate: una tra lavoratore e INAIL, l’altra tra INAIL e datore di lavoro. Di conseguenza, il datore non avrebbe potuto intervenire nella prima fase né contestare il riconoscimento della malattia professionale.

Le due sentenze superano questa impostazione. Riconoscere al datore di lavoro il diritto di accedere agli atti del procedimento INAIL significa ammettere che il rapporto è in realtà trilaterale: le due fasi sono strettamente collegate e il datore non è un soggetto estraneo.

In termini pratici, questo significa che:

  • Il datore di lavoro può contestare l’aumento del premio INAIL derivante dal riconoscimento di una malattia professionale — anche da una singola malattia.
  • Per farlo, ha diritto di conoscere le ragioni del riconoscimento, accedendo alla documentazione anche medica.
  • L’accesso avviene in modo tutelato (tramite medico, senza estrarre copie) per proteggere comunque la riservatezza del lavoratore.

Cosa deve sapere il datore di lavoro: riepilogo pratico

Se vieni a sapere che l’INAIL ha riconosciuto una malattia professionale a un tuo dipendente — ad esempio attraverso la comunicazione del tasso applicabile — puoi agire in questo modo:

  1. Presenta una formale istanza di accesso agli atti all’INAIL, ai sensi della Legge 241/1990.
  2. Indica le motivazioni: diritto di difesa (impatto sul premio assicurativo) e/o interesse prevenzionistico (tutela della salute degli altri lavoratori).
  3. L’accesso potrà avvenire tramite un medico di fiducia in presenza di un medico INAIL — senza estrazione di copie dei documenti medici.
  4. Sulla base degli elementi acquisiti, potrai valutare se contestare l’oscillazione del tasso del premio assicurativo.

In sintesi

Le sentenze del TAR Veneto del 2025 e del Consiglio di Stato del 2026 segnano un punto di svolta importante nel diritto del lavoro e della previdenza sociale. Il datore di lavoro non è più un soggetto passivo che subisce le decisioni INAIL senza poterle conoscere o contestare.

Il bilanciamento tra diritto alla riservatezza del lavoratore e diritto alla difesa e alla prevenzione del datore viene ora risolto caso per caso, con criteri chiari: necessarietà, indispensabilità e parità di rango tra i diritti in conflitto.

Per le aziende, conoscere queste pronunce è fondamentale non solo per tutelare i propri interessi economici, ma anche — e soprattutto — per fare prevenzione in modo informato ed efficace.

Fonti giuridiche: Legge 7 agosto 1990 n. 241 (artt. 22-24); D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (artt. 5 ss.); D.Lgs. n. 196/2003 (art. 60 - Codice Privacy); d.P.R. 314/2001; artt. 24 e 32 della Costituzione italiana; TAR Veneto, sentenza n. 1306 del 4.6.2025; Consiglio di Stato, sentenza n. 2555 del 27.3.2026.

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Argomenti Malattie professionali, infortuni e INAIL

Autore

Dr. Giuliano Turrina, specialista in Medicina del Lavoro, iscritto all'elenco nazionale dei Medici Competenti, già dirigente medico SPISAL ULSS9 Scaligera.